Sintesi
Il contribuente contestava accertamenti e sanzioni relativi a un’attività alberghiera, deducendo l’illegittimità dell’accesso della Guardia di Finanza in un immobile a uso promiscuo e l’applicabilità del regime previsto per gli immobili storico-artistici. La Cassazione ha affermato che la Guardia di Finanza può accedere senza autorizzazione scritta nei locali adibiti ad attività commerciale; nella specie, inoltre, l’accesso alla parte abitativa risultava autorizzato sulla base di gravi indizi. Ha escluso il regime speciale, riferito ai redditi fondiari e non al reddito d’impresa, e ha rigettato il ricorso.
Massima
Ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 4 del 1929, la Guardia di Finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, in applicazione del principio, sono utilizzabili gli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un accesso non preceduto dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria posto in essere presso la sede legale di una società coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico della stessa.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
1. Con sentenza n. 136/64/12, depositata in data 25 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l'appello proposto da T.G. nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 133/05/2010 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi introduttivi proposti dal contribuente.
2. Oggetto delle impugnazioni era in primo luogo l'avviso di accertamento (——) relativo all'anno 2002 con cui l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale assunto esercente di una attività di impresa alberghiera presso la struttura detta "(—–)" sita in (——), un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva. In secondo luogo, oggetto di ricorso erano gli atti di contestazione n. (——) e n. (——) con i quali l'Ufficio aveva comminato sanzioni, sempre per II.DD. e IVA in relazione agli anni 2002 e 2004. Nel dettaglio, il primo atto di contestazione veniva emesso per omessa tenuta delle scritture contabili, dei registri previsti in materia di imposte dirette, omessa dichiarazione di inizio attività, mancata o irregolare tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva e il secondo atto di contestazione, per omessa effettuazione e versamento delle ritenute sugli emolumenti corrisposti irregolarmente a quattro lavoratori.
3. Il contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla CTP di Brescia contestando la legittimità del provvedimento autorizzativo all'accesso nei locali e, nel merito, sostenendo di non avere mai svolto attività di impresa, essendosi limitato alla sola attività di locazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11.
4. La CTR confermava integralmente la decisione del giudice di prime cure, in via preliminare ritenendo che il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia autorizzativo all'accesso nei locali della struttura "(——)", oggetto di verifica fiscale e nei quali si trovava anche l'abitazione del contribuente, fosse stato assunto nel rispetto della specifica normativa in materia, in presenza di gravi indizi di violazione della normativa di cui al D.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, il giudice d'appello dichiarava che il giudice di primo grado aveva puntualmente evidenziato i riscontri probatori volti a dimostrare lo svolgimento da parte del contribuente di un'attività imprenditoriale alberghiera nella struttura "(——)", ritenendo che la disciplina di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, fosse inapplicabile all'attività svolta nel complesso immobiliare "(——)" in quanto la suddetta norma concerneva i redditi fondiari e non i redditi di impresa contestati.
5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, che illustra con memorie, mentre l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. La Corte ha disposto la rinnovazione della notifica e, all'esito, l'Amministrazione finanziaria non ha svolto difese.
Considerato che:
6. Con il primo motivo – senza indicazione del pertinente paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, comunque individuabile nel n. 3 dello stesso – viene prospettata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 1, e dell'art. 14 Cost..
In buona sostanza, il ricorrente si duole della motivazione con cui la Procura della Repubblica non abbia concesso ai Verificatori l'autorizzazione ad effettuare alcun accesso o ispezione nei locali adibiti ad abitazione del contribuente, nè in quelli esclusivamente adibiti ad abitazione della di lui madre, soggetto terzo estraneo all'indagine ispettiva.
7. Il motivo è inammissibile. Va premesso che ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 35, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria. La S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato la piena utilizzabilità degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un accesso non preceduto dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria posto in essere presso la sede legale della contribuente coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico della stessa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17525 del 28/06/2019, Rv. 654395 – 01).
8. Nella presente fattispecie è innanzitutto pacifico che i locali della struttura "(——)" non ospitavano solo le abitazioni, ma anche locali aperti al pubblico adibiti ad impresa commerciale sulla base dell'accertamento. Inoltre, è accertato dalla CTR – in piena coerenza con i principi di diritto che precedono, dal momento che l'autorizzazione non è necessaria per i locali adibiti ad attività commerciale – che la verifica ha riguardato l'intero immobile ad uso promiscuo.
Infine, sempre con riferimento specifico al lamentato difetto di motivazione dell'atto con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha autorizzato la Guardia di Finanza ad accedere all'abitazione del ricorrente, la sentenza impugnata ha altresì accertato che il provvedimento della Procura è stato assunto in presenza dei "gravi indizi di violazione della norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972", tenendo specifico conto del fatto che i locali oggetto di verifica nei quali viene svolta l'attività contestata sono ad uso promiscuo, anche abitativo.
Tutti gli accertamenti fattuali suddetti non sono stati impugnati con la censura in disamina, la quale non indica neppure il pertinente paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, ma certo non è di tipo motivazionale, dal momento che in essa viene prospettata la violazione e falsa applicazione di legge e tali accertamenti non vengono impugnati neppure sotto l'angolo dell'apparenza della motivazione, con conseguente inammissibilità del motivo.
9. Con il secondo motivo – anch'esso senza indicazione del pertinente paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, comunque individuabile nel n. 3 dello stesso – viene prospettata la violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2, circa l'assoggettabilità del complesso immobiliare "(——)" alla disciplina di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, nella formulazione ratione temporis vigente, disciplina impositiva di natura speciale, applicabile "in ogni caso", vale a dire prescindendo da ulteriori qualificazioni, quali ad esempio, la destinazione d'uso dei cespiti o la loro classificazione catastale.
10. Il motivo è infondato. L. n. 413 del 1991, art. 11, nel testo al tempo vigente, dispone: "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato" ma, per costante interpretazione giurisprudenziale, il disposto contiene l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17685 del 21/11/2003, Rv. 568357 – 01;) e, dunque, è corretta l'affermazione della CTR secondo la quale la previsione è applicabile con riferimento ai redditi fondiari, i quali derivano derivano dal possesso di terreni, ma non anche al reddito di impresa.
11. Al rigetto del ricorso non segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, in assenza di costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2022
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