Cassazione, sentenza n. 27240 del 15/09/2022
Sentenza n. 27240 del 15/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27240
- Data
- 15/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un ex rappresentante e socio aveva impugnato personalmente, a distanza di anni, un avviso intestato alla società; i giudici di merito avevano dichiarato tardivo il ricorso. In Cassazione furono presentati due ricorsi identici: il primo privo delle sottoscrizioni necessarie e il secondo formalmente valido ma notificato oltre sessanta giorni dalla prima impugnazione, che aveva determinato la conoscenza legale della sentenza. La Corte dichiara entrambi inammissibili, precisando che un secondo ricorso può sostituire il primo non ancora dichiarato inammissibile soltanto se rispetta anche il termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione.
Testo della pronuncia
T.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 2551/34/2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo perchè tardivo.
Ha riferito che, nella dichiarata qualità di ex legale rappresentante ed ex socio della D. Power s.r.l., in data 2 novembre 2009 aveva ricevuto notifica dell'avviso di accertamento (—), intestato alla società. In data 30 settembre 2013 impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con decisione n. 2030/21/2015 dichiarò l'inammissibilità del ricorso introduttivo perchè tardivo. La sentenza fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte ne confermò le statuizioni.
Il T. ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per inesistenza dell'atto impugnato, cui ha resistito con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il contribuente ha depositato memorie.
Il ricorrente ha successivamente depositato un secondo ricorso, con procura rilasciata l'1 ottobre 2016, ritualmente notificata alle parti ed iscritta con il medesimo numero di R.G. di questo Ufficio. Il secondo ricorso ha identico contenuto rispetto al primo. L'Agenzia delle entrate non ha depositato alcun ulteriore controricorso.
All'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, celebrata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa. La Procura Generale, nella persona dell'Avvocato generale Francesco Salzano, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente ha affermato che avverso il medesimo avviso d'accertamento vi era già stata la proposizione di un ricorso da parte della società Delta Power s.r.l., rappresentata da T.M. quale rappresentante legale ed ex socio. Quello ora all'attenzione della Corte era stato proposto dal medesimo T. in proprio. Con esso ha dichiarato di riproporre "le questioni di legittimità sollevate in 1 Grado e in Appello, in particolar modo, l'Avviso di accertamento è inesistente, viziato da nullità assoluta insanabile la cui tempistica per poter essere impugnato mediante ricorso effettuato da chi ha interesse a ricorrere "rifer. Art. 1421 c.c." NON PREVEDE PRESCRITTIBILITA' anche nel caso in cui il giudizio sul medesimo sia divenuto definitivo ed irrevocabile essendo un atto impugnabile per errata notifica".
In via prioritaria, prima ancora di esaminare il motivo di ricorso anche sotto il profilo della sua stessa ammissibilità – per le modalità di formulazione -, è necessario valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle entrate. Nello specifico essa denuncia che la procura rilasciata ai difensori mancherebbe della sottoscrizione del ricorrente.
In ordine all'eccezione, occorre premettere che il T. ha depositato due ricorsi avverso la medesima sentenza, di identico contenuto. Il primo, portante la data del 19 maggio 2016, non risulta sottoscritto dal ricorrente nè risulta la sottoscrizione della procura conferita al difensore; il secondo, datato 3 ottobre 2016, è sottoscritto in tutte le pagine, e contiene la procura speciale alle liti (datata 1 ottobre 2016).
L'eccezione sollevata dall'Agenzia delle entrate afferisce al primo dei ricorsi, avverso il quale peraltro l'ufficio ha formalmente resistito con controricorso. L'eccezione è fondata perchè il primo ricorso manca della sottoscrizione del ricorrente ed anche la procura è priva di sottoscrizione. Trova dunque accoglimento l'eccezione di inammissibilità.
Sennonchè, esaminando il secondo ricorso, di contenuto identico al primo e, come già affermato, formalmente valido perchè ritualmente sottoscritto, anche questo risulta inammissibile.
Questa Corte ha affermato che nell'ipotesi di sentenza impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purchè l'improcedibilità o l'inammissibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti ex se la consumazione del potere d'impugnazione. In relazione alla tempestività della seconda impugnazione occorre aver riguardo – in difetto di anteriore notificazione della sentenza – non solo al termine lungo dal deposito della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., ma anche a quello breve, ex art. 325 c.p.c., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, ancorchè irrituale, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass., 3 marzo 2009, n. 5053; 12 novembre 2010, n. 22957; 31 gennaio 2019, n. 2990).
Nel caso di specie la notifica del primo ricorso fu eseguita il 19 maggio 2016. A partire da questa data il potere d'impugnazione si consumava nei successivi sessanta giorni, ossia il 18 luglio 2016. Il secondo ricorso fu invece notificato il 4 ottobre 2016. Esso è dunque intempestivo e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità.
Ogni altra eccezione, così come le questioni di merito, sono assorbite dalla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
All'esito del giudizio segue la soccombenza del T. nelle spese del giudizio con riferimento il primo ricorso – rispetto al quale l'Agenzia delle entrate aveva depositato il controricorso -, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Con riguardo al secondo ricorso nulla va invece disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili. Condanna il T. alla rifusione delle spese del processo di legittimità, che si liquidano in favore dell'Amministrazione finanziaria nella misura di Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2022
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