Cassazione, sentenza n. 27537 del 20/09/2022

Sentenza n. 27537 del 20/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
27537
Data
20/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il ricorso riguardava un avviso comunale per maggiore ICI su terreni e aree fabbricabili, che i giudici di merito avevano confermato assumendo il valore venale indicato da una delibera fondata su stime dell’Agenzia del territorio. Durante il giudizio di cassazione, la sentenza regionale impugnata è stata però revocata con successiva pronuncia definitiva. Venuto così meno l’interesse della contribuente a coltivare l’impugnazione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese e senza applicare il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

p. 1.1 M.A.M. ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per maggiore Ici 2007 notificatole dal Comune di (—) in relazione ad alcuni terreni ed aree fabbricabili in sua proprietà.

La commissione tributaria regionale, decidendo nella contumacia del Comune, ha in particolare osservato che:

la base imponibile era costituita dal valore venale dei terreni in questione, desunto dal Comune in conformità ad una delibera applicativa dei moltiplicatori previsti dalla legge, a sua volta fondata sulla stima dei singoli immobili da parte dell'agenzia del territorio;

la contribuente non aveva impugnato nè la stima dell'agenzia del territorio nè la delibera comunale, pubblicata ai sensi di legge, il che ne precludeva la disapplicazione nel presente giudizio ai fini Ici.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Avellino.

p. 1.2 La ricorrente ha depositato memoria allegando sopravvenute sentenze della Commissione Tributaria Regionale Campania (passate in giudicato come da relativa attestazione di segreteria) con le quali: -(sent. n. 5783/16 del 15.6.2016) è stato disposto l'annullamento di analogo avviso, concernente l'annualità (—), per insufficiente motivazione del medesimo; – (sent. n. 4962/52/17 del 5.6.17) è stata revocata, con accoglimento rescissorio dell'appello della contribuente, la sentenza Commissione Tributaria Regionale n. 9895/17 (oggetto del presente ricorso per cassazione), concernente l'annualità (—), così dall'essere venuto meno l'interesse della parte contribuente a coltivare questa impugnazione di legittimità.

In effetti, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto avente ad oggetto una sentenza della Commissione Tributaria Regionale revocata con sentenza definitiva.

Stante il peculiare esito della lite, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali; non sussistono invece i requisiti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 14 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2022

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