Cassazione, sentenza n. 29133 del 06/10/2022
Sentenza n. 29133 del 06/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29133
- Data
- 06/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una banca chiedeva il rimborso di eccedenze d’imposta trasferitele con una cessione di attività e passività; l’Ufficio aveva opposto, soltanto nella fase successiva alla rimessione al giudice provinciale, l’esistenza di controcrediti erariali. La Cassazione stabilisce che il processo instaurato dopo la sentenza dichiarativa della competenza costituisce prosecuzione del giudizio originario, non un nuovo giudizio: restano quindi ferme le preclusioni già maturate, comprese quelle sulle eccezioni non rilevabili d’ufficio. Accoglie il ricorso, cassa la decisione regionale e rinvia per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
1. La Banca di C. soc.c.oop. p.a. ricorre, con un unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe di accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto frapposto all'istanza di rimborso delle eccedenze di imposta per l'anno 1999.
2. La contribuente chiedeva il rimborso sul presupposto che il relativo credito fosse compreso tra i rapporti attivi e passivi alla medesimi trasferiti dalla Banca di Credito Cooperativo del Paternio soc. coop. p.a. in virtù della cessione di tutte le attività e passività stipulata tra le parti con atto pubblico del 30 settembre 2000.
3. Il giudizio di primo grado veniva incardinato dalla contribuente innanzi alla C.t.p. di Napoli e l'Ufficio si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale di quest'ultima, l'inidoneità probatoria dei documenti prodotti in copia e, in subordine, la prescrizione quinquennale degli interessi.
La C.t.p. di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio con sentenza di seguito annullata dalla C.t.r. della Campania.
Nella successiva fase innanzi alla Ct.p. di Napoli l'Ufficio eccepiva nel merito che l'istanza di rimborso non poteva essere accolta per "anomalie" e per l'esistenza di controcrediti erariali vantati nei confronti sia della cedente che della cessionaria. La C.t.p. accoglieva il ricorso della contribuente dichiarando inammissibili le eccezioni di merito sollevate dall'Ufficio in quanto nuove.
4. La C.t.r., con la sentenza impugnata – qualificava l'eccezione di "controcredito" come eccezione di compensazione, rientrante tra le eccezioni non rilevabili di ufficio e non proponibili in appello in ragione del divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 57; rilevava, tuttavia, che l'eccezione era stata già sollevata innanzi alla C.t.p. di Napoli nel giudizio riassunto a seguito della sentenza della C.t.r. che ne aveva statuito la competenza ed affermava che a seguito di tale sentenza, pronunciata ex D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 59, comma 1, lett. a), il giudizio riassunto ritornava in primo grado "impregiudicati i diritti delle parti". Per l'effetto, accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo ammissibile e fondata l'eccezione di compensazione proposta dall'appellante nel giudizio di riassunzione e non applicabile la preclusione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 57 nè quella prevista per la diversa fattispecie del giudizio di rinvio dalla Cassazione.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.L.gs. n. 546 del 31 dicembre 1992, artt. 23, comma 3, 57 e 59 e dell'art. 327 c.p.c. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile nel giudizio di rimessione alla C.t.p., D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 59 comma 1, la proposizione di nuove eccezioni nella specie l'eccezione di compensazione – erroneamente ritenendo che la riassunzione introduca un nuovo giudizio e non che sia la prosecuzione di quello iniziale.
2. Il motivo è fondato.
2.1. L'art. 59 cit., prevede che la C.t.r., quando dichiara la competenza declinata da primo giudice, "rimette la causa" alla C.t.r. che ha emesso la sentenza impugnata. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che dopo il passaggio in giudicato della "sentenza di rimessione" il fascicolo è trasmesso d'ufficio alla segreteria della C.t.p. "senza necessità di riassunzione ad istanza di parte".
Il tenore letterale della norma è chiaro, pertanto, nel configurare il processo che si incardina a seguito della sentenza di rimessione come mera prosecuzione di quello originario. Da ciò consegue il permanere delle preclusioni già maturate nel processo di primo grado ai sensi del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 23 in ragione del quale l'Ufficio ha l'onere di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio in sede di costituzione.
Questa Corte sul punto ha già precisato che la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 23 entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. (Cass. 30/01/2019, n. 2585; Cass. 02/04/2015, n. 6734).
2.2. Alle stesse conclusioni si giunge anche secondo i criteri di interpretazione sistematica.
Depone nel senso prospettato il disposto di cui al D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5, il quale anche nell'ipotesi in cui, a fronte di una sentenza di incompetenza resa dalla commissione tributaria, il processo venga riassunto innanzi alla commissione dichiarata competente, prevede espressamente che "il processo continua" davanti alla nuova commissione.
L'incardinamento del processo già introdotto innanzi alla Commissione dichiarata competente comporta in entrambi i casi la sua mera prosecuzione, con la conseguenza che restano ferme le preclusioni già maturate.
La disciplina del processo tributario, infine, è del tutto in linea con quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione dall'art. 50 c.p.c. che, in caso di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente – e, dunque, sia nell'ipotesi di cui all'art. 44 c.p.c. che nell'ipotesi di cui all'art. 49 c.p.c. – prevede che il processo "continua" davanti al nuovo giudice.
Interpretando tale disposizione, questa Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice restando fermi gli effetti sostanziali e processuali, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi (Cass. 01/03/2021, n. 5542; Cass. 09/04/2019, n. 9915). Si è precisato, inoltre, che il processo continua dinanzi al giudice dichiarato competente con tutte le preclusioni già verificatesi (Cass. 28/02/2007, n. 4775).
3. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'Ufficio potesse dedurre nella fase successiva alla sentenza di remissione l'esistenza di un "controcredito" affermando che "quando la C.t.r. riconosce la competenza erroneamente declinata dal giudice provinciale, gli rimette la causa, sicchè il giudizio va riassunto e ritorna in primo grado impregiudicati i diritti delle parti" non si è attenuta a questi principi che, viceversa, le imponevano di valutare eventuali preclusioni già formatesi.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, attenendosi ai suddetti principi, dovrà procedere a nuovo esame, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2022
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