Cassazione, sentenza n. 29154 del 06/10/2022

Sentenza n. 29154 del 06/10/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
29154
Data
06/10/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I contribuenti chiedevano la revocazione dell’ordinanza che aveva rigettato il loro ricorso, poiché la Corte non aveva considerato la documentazione già depositata sulla definizione agevolata, sui pagamenti e sulla rinuncia al giudizio. La Cassazione ravvisa un errore percettivo decisivo, distinto da un errore di diritto o di valutazione, poiché quei fatti risultavano incontestabilmente dagli atti e non erano controversi. Accoglie quindi la revocazione, cassa l’ordinanza e dichiara estinto il giudizio di cassazione, con cessazione della materia del contendere.

Testo della pronuncia

1. A.A. ed B.B. ricorrono con un unico motivo contro l'Agenzia delle Entrate, che è rimasta intimata, per la revocazione dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 10288/2021, pronunciata in data 13 ottobre 2020 e depositata in data 20 aprile 2021, che ha rigettato il ricorso dei contribuenti, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento che aveva determinato un maggior ricavo per l'anno 1996.

2. Secondo i ricorrenti, con l'ordinanza impugnata la Corte non si avvedeva che i ricorrenti avevano rinunziato al ricorso ed aderito alla definizione agevolata della controversia, producendo la relativa documentazione.

Chiedono, quindi, la revoca dell'ordinanza e la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 27 settembre 2021.

Motivi della decisione

1.1. Con l'unico motivo, i ricorrenti denunziano il vizio ex art. 395 c.p.c., n. 4, con riferimento alla mancata percezione da parte della Corte della documentazione attestante l'istanza di definizione agevolata, il pagamento delle somme dovute e la rinunzia al giudizio da parte dei ricorrenti.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Invero, con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 18 settembre 2020, i ricorrenti avevano rinunziato al giudizio e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando la domanda di A.A. di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, la relativa comunicazione dell'Agenzia delle entrate di differimento automatico delle scadenze del pagamento delle somme ancora dovute a titolo di definizione agevolata con indicazione delle cinque rate da pagare, il pagamento delle rate indicate, la rinunzia dei ricorrenti al ricorso introduttivo del giudizio.

La rinunzia al giudizio risultava anche notificata a controparte, che nulla aveva dedotto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che "non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, nè l'errore di diritto sostanziale o processuale, nè l'errore di giudizio o di valutazione" (Cass. S.U. n. 30994/2017; Cass. S.U. n. 8984/2018).

Dunque, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (cfr. anche Cass. n. 442/2018).

Nel caso di specie è ravvisabile proprio tale errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e ricorre la condizione prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 395 c.p.c., n. 4, a mente del quale il fatto non deve costituire un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi.

Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione dell'intero giudizio per rinunzia e la cessazione della materia del contendere, dovendosi rilevare che la definizione effettuata da parte di un coobbligato solidale esplica efficacia anche nei confronti dell'altro (vedi Cass. 13282/2017).

Nulla deve disporsi in ordine alla spese processuali, in quanto l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Inoltre, "nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016)" (Cass., sez. trib., 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara estinto il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2022

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