Cassazione, sentenza n. 29160 del 06/10/2022
Sentenza n. 29160 del 06/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29160
- Data
- 06/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IRPEF, IRAP e IVA era fondato su movimenti di conti cointestati a familiari o sui quali il contribuente poteva operare; la CTR aveva posto sull’Ufficio l’onere di dimostrarne la riferibilità all’attività d’impresa. La Cassazione ha invece applicato la presunzione legale prevista per gli accertamenti bancari: spettava al contribuente fornire, per ciascuna operazione, prova analitica dell’estraneità a fatti imponibili, mentre un’attestazione riferita a un’annualità diversa non era stata adeguatamente valutata. Accolti i tre motivi dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con tre motivi, contro A.A., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 6343/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 28 novembre 2016, depositata in data 1dicembre 2016 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'ufficio in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all'anno di imposta 2009.
2. Con la sentenza impugnata la C.t.r., dopo aver ritenuto adeguatamente motivata la sentenza del giudice di primo grado, rilevava la mancata prova da parte dell'ufficio del fatto che le movimentazioni sul conto intestato al fratello del contribuente, sul quale quest'ultimo aveva una delega ad operare, fossero a lui riconducibili; inoltre, la C.t.r. riteneva credibile la circostanza dedotta dal contribuente che le entrate sul conto corrente bancario cointestato con la compagna derivassero tutte dal reddito da lavoro dipendente svolto da quest'ultima; infine la C.t.r. rilevava che la dichiarazione delle Poste Italiane attestava che gli unici soggetti operanti sul conto intestato al contribuente, al fratello ed ai genitori fossero proprio questi ultimi.
La C.t.r., in conclusione, accoglieva la richiesta dell'appellato di riduzione della sanzione nella misura più favorevole e compensava le spese di lite.
3. Nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente presentava istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, cui seguiva provvedimento di diniego dell'amministrazione finanziaria, non impugnato, che aveva rilevato il mancato pagamento degli importi dovuti.
L'Agenzia delle entrate, con istanza dl 15 dicembre 2020, ha chiesto fissarsi l'udienza di trattazione a seguito del diniego di condono.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 32, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 51, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente sostiene che la sentenza della C.t.r. non considera che il contribuente era onerato di provare la non riconducibilità delle movimentazioni bancarie del conto del fratello, sul quale pacificamente aveva la delega ad operare, ad operazioni imponibili ricollegabili all'attività di impresa.
1.2. Con il secondo motivo, l'Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che era sufficiente che il contribuente avesse dedotto che le movimentazioni sul conto cointestato con la compagna fossero tutte riconducibili a redditi da lavoro dipendenti di quest'ultima.
1.3. Con il terzo motivo, l'Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente erroneamente la C.t.r. avrebbe tratto, da una dichiarazione relativa all'anno 2007 di Poste Italiane, la conclusione che il contribuente, nell'anno 2009, non avesse operato sul conto in questione, cointestato anche ai genitori ed al fratello.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati e vanno accolti.
Come questa Corte ha chiarito, "in tema di accertamenti bancari, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze" (Cass., sez. 5, sent. n. 13112 del 30 giugno 2020).
Si è anche detto che "in tema di accertamento dell'imposta sui redditi (nella specie da lavoro autonomo), le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone" (Cass. sez. 5, sent. n. 549 del 15 gennaio 2020).
Nel caso di specie, è pacifico che i conti oggetto di accertamento erano cointestati al contribuente ed ai familiari oppure erano conti sui quali il contribuente era autorizzato ad operare.
Pertanto, sarebbe stato suo onere dimostrare che le movimentazioni contestate non erano ricollegabili ad operazioni imponibili attinenti all'attività di impresa.
La C.t.r., con la sentenza impugnata, nel ritenere che l'ufficio fosse gravato dell'onere della prova, senza peraltro spiegare perchè l'attestazione delle Poste (terzo motivo), riferita ad una diversa annualità, come risulta dal ricorso originario proposto dallo stesso contribuente ed allegato all'attuale ricorso in cassazione, avesse efficacia probante per l'anno oggetto di accertamento, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2022
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