Cassazione, sentenza n. 33063 del 09/11/2022
Sentenza n. 33063 del 09/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33063
- Data
- 09/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava due avvisi di accertamento IRAP, annullati in autotutela dall’Agenzia delle Entrate mentre era pendente il ricorso per cassazione contro le decisioni favorevoli alla contribuente. L’Amministrazione ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la contribuente ha dato atto dell’accordo su tale soluzione. La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, precisando che la cessazione opera come cassazione senza rinvio perché le precedenti sentenze, venuto meno il contrasto, non sono più idonee a regolare il rapporto; ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle Entrate, propone ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all'epigrafe, che ha respinto, dopo averli riuniti, gli appelli erariali avverso le due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano che avevano accolto i ricorsi della Giochi Preziosi Lussemburgo s.a. avverso due avvisi di accertamento relativi all'Irap di cui, rispettivamente, agli anni d'imposta 1999/2000 e 2000/2001.
La contribuente si è costituita con controricorso, chiedendo di rigettare il ricorso avversario.
Il Sostituto Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va rilevato che il controricorrente, dopo aver presentato istanza di discussione orale del ricorso, vi ha rinunciato.
Sempre preliminarmente, va dato atto che la ricorrente Agenzia ha prodotto atto rubricato " Richiesta di cessazione della materia del contendere", nel quale ha dedotto che " in data 29.4.2015 e 26.6.2015 la Direzione Provinciale di Monza e Brianza dell'Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento oggetto di controversia, come da comunicazioni allegate; che in tal modo è cessata la materia del contendere;" ed ha pertanto domandato che " codesta Suprema Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere nel ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese.".
Nella comunicazione della rinuncia all'istanza di discussione orale, la controricorrente ha dato atto che è stata concordata con la ricorrente l'istanza di cessazione della materia del contendere.
Va quindi dichiarato estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con sentenza che opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (in tal senso Cass. 24/02/2022, n. 6068; Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533).
Le spese di tutti i gradi si compensano, in considerazione dell'intervenuta soluzione concordata.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2022
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