Cassazione, sentenza n. 33436 del 11/11/2022
Sentenza n. 33436 del 11/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33436
- Data
- 11/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva riconosciuto il rimborso del 90 per cento delle imposte versate da un residente nell’area colpita dal sisma del 1990, senza esaminare l’allegazione dell’Agenzia secondo cui egli svolgeva attività economica. La Cassazione ha stabilito che, in tale ipotesi, occorre verificare il rispetto complessivo della soglia de minimis nel periodo triennale oppure la compatibilità dell’aiuto quale compensazione di danni direttamente causati dalla calamità, evitando sovracompensazioni. Poiché tali accertamenti erano mancati, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e rinviato al giudice tributario regionale.
Testo della pronuncia
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da A.A. contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.
Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere omesso la CTR di pronunciarsi sulla circostanza, dedotta in primo grado e ribadita con la memoria depositata in appello, che il contribuente, negli anni 1991 e 1992, era titolare di partita IVA e svolgeva attività di impresa.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, degli artt. 107 e 108 del T.F.U.E., dei principi stabiliti nella decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel riconoscere il diritto al rimborso, essendo il contribuente titolare di redditi di lavoro autonomo e di partecipazione.
3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
3.1. La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, individua i soggetti colpiti dal sisma del (—) ammessi ai benefici ivi previsti facendo riferimento all'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057. Quest'ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma (comma 1) ma anche i soggetti che svolgono nell'area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola (comma 2).
La Decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che "Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopracitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno".
La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un "aiuto individuale" che "al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014", ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 dec. cit.).
Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attività economica da parte del contribuente, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 Dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicchè quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza" (tra le più recenti, Cass. 10/10/2022, n. 29503).
In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (p. 150, lett. b), Dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (p. 136 dec. cit.). Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto: p. 148 dec cit.).
Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo.
3.2. Emerge dal ricorso per cassazione e relativi allegati che l'Agenzia delle entrate ha dedotto nelle controdeduzioni in primo grado e nella memoria in appello che il contribuente era titolare di redditi di impresa. Alla stregua dei principi sopra richiamati, la CTR ha dunque errato nel riconoscere il chiesto rimborso senza verificare i presupposti di applicazione dell'agevolazione e l'eventuale superamento della soglia prevista dal regolamento de minimis.
4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinchè provveda in conformità dei principi innanzi enunciati, oltre alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023
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