Cassazione, sentenza n. 33563 del 15/11/2022
Controversie- definizione agevolata -rinuncia al ricorso in pendenza di giudizio di legittimità- -compensazione delle spese- ammissibilità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33563
- Data
- 15/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un accertamento IRPEF fondato su indagini bancarie, inizialmente annullato dalla CTP ma successivamente confermato dalla CTR; durante il giudizio di cassazione ha però rinunciato al ricorso dopo avere definito la lite con l’Amministrazione. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Poiché la rinuncia dipendeva dall’adesione alla definizione agevolata, ha escluso la regola ordinaria della condanna del rinunciante e compensato le spese, ritenendo tale soluzione coerente con la finalità dell’istituto.
Massima
In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle Entrate notificava ad I. A. l'avviso di accertamento n. TVF010102594/2011, con il quale contestava il maggior reddito percepito, ai fini Irpef ed in riferimento all'anno 2006, a seguito di indagini bancarie.
2. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sostenendo di aver ampiamente giustificato le movimentazioni bancarie contestategli. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impositivo.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio ha proposto appello l'Ente impositore, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La CTR reputava totalmente corretto l'accertamento tributario, ed infondate le difese proposte dal contribuente, riformava perciò integralmente la decisione del giudice di primo grado ed in conseguenza riaffermava la piena legittimità ed efficacia dell'atto impositivo.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Puglia ha proposto ricorso per cassazione Ilarione Amato, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ha trasmesso le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale P. F., ed ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Ha successivamente depositato memoria I contribuente, dichiarando di rinunziare al ricorso. Quindi l'Amministrazione finanziaria ha fatto pervenire richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere. A questa istanza ha dichiarato di associarsi il Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione dell'art. 32, comma 2, n. 7, del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 7, del Dpr n. 633 del 1972, in cui è incorso il giudice dell'appello per aver erroneamente ritenuto inadeguata la documentazione offerta dal contribuente al fine di giustificare i movimenti rilevati sui suoi conti correnti bancari.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 7, del Dpr n. 633 del 1972, "in relazione al difetto e alla carenza di motivazione, nonché alla illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie" (ric., p. XIV).
3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso.
Il difensore di Ilarione Amato, infatti, ha depositato il 2.5.2022 una memoria con la quale chiarisce che il contribuente ha transatto la lite con l'Amministrazione finanziaria, ed in conseguenza ha dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo disporsi la compensazione delle spese di lite. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha depositato istanza volta a domandare la pronuncia di cessazione della materia del contendere, mediante la quale ha confermato che "la parte ha transatto la causa con il resistente".
Deve pertanto essere dichiarata la estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
4. Rilevato che dalla documentazione allegata dall'Amministrazione finanziaria, la quale non ha espressamente domandato di compensare le spese di lite, emerge che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui al Dl n. 193 del 2016 (n. prot. Ist. 2017 – EQUISDR-2434506), può farsi applicazione del condivisibile principio espresso da questa Corte regolatrice, secondo cui: "in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese", Cass. sez. VI-L, 7.11.2018, n. 28311.
4.1. Tenuto conto del tenore della decisione, non risulta dovuto neanche il c.d. "doppio contributo".
La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso proposto da Amato Ilarione.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14.10.2022.
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