Cassazione, sentenza n. 34933 del 28/11/2022

Sentenza n. 34933 del 28/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34933
Data
28/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Le eredi di una contribuente chiedevano la revocazione della decisione che aveva confermato accertamenti su disponibilità finanziarie estere, sostenendo che la Corte avesse erroneamente escluso l’efficacia di un giudicato formatosi su altre annualità e sulla medesima documentazione bancaria. La Cassazione ha chiarito che, rispetto al giudicato esterno, la revocazione è configurabile quando la relativa allegazione sia stata omessa, non quando se ne contesti la valutazione: quest’ultima costituisce attività interpretativa, estranea all’errore percettivo previsto per il rimedio straordinario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

1. A.A. e B.B. ricorrono, con un motivo, contro l'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione indicata in epigrafe che ha rigettato il ricorso dalle stesse proposto avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 3598/2014, depositata il 3 luglio 2014.

2. Il 10 agosto 2012 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alle ricorrenti, nella loro qualità di eredi di C.C., due avvisi di accertamento con i quali aveva ripreso a tassazione, per gli anni di imposta 2005 e 2006, redditi da costei non dichiarati, consistenti in disponibilità finanziarie presso la banca HSBC di (—).

L'esistenza di tali disponibilità era emersa a seguito dell'acquisizione di informazioni da parte di un dipendente della banca elvetica, con l'acquisizione dal predetto della scheda cliente della C.C. (cd. fiche), trasmessa dall'amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale.

3. Le D.D. impugnarono gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese, che accolse il ricorso. La sentenza di primo grado fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita con appello dall'Agenzia delle Entrate.

4. Il successivo ricorso per Cassazione, proposto delle eredi della contribuente, venne rigettato con la sentenza oggetto del presente ricorso.

Questa Corte, preliminarmente allo scrutinio dei motivi, respinse l'eccezione con la quale le ricorrenti avevano invocato l'efficacia del giudicato esterno, formatosi successivamente alla proposizione del ricorso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 378/2015 della C.T.R. lombarda, con la quale la loro domanda era stata accolta in relazione al medesimo accertamento fra le stesse parti, riferito tuttavia alle annualità 2007, 2008 e 2009.

In proposito, la Corte richiamò il proprio consolidato orientamento che attribuisce efficacia di giudicato all'accertamento relativo ad uno dei due giudizi pendenti fra le stesse parti di un processo tributario che abbia ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, rilevando altresì che l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie, i quali assumono carattere tendenzialmente permanente.

Nondimeno, la sentenza evidenziò che l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, tipica del giudicato esterno, presuppone che i fatti accertati nell'ambito dell'unico quadro normativo di riferimento siano i medesimi; e ritenne che tanto non si fosse verificato nel caso di specie, poichè la decisione della C.T.R. invocata dalle ricorrenti aveva accolto la loro domanda sul rilievo dell'inutilizzabilità della fiche HSBC riferibile alle annualità 2007, 2008 e 2009 (con conseguente affermazione dell'infondatezza della pretesa erariale per mancanza di prova), distinta da quella oggetto del giudizio, concernente le due annualità precedenti.

Motivi della decisione

1. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 2909 c.c., e dell'art. 324 c.p.c. "anche con riferimento all'art. 6 CEDU e art. 111 Cost., in relazione all'art. 391-bis e art. 395, n. 4".

Le ricorrenti riportano in premessa le allegazioni svolte con la memoria integrativa depositata nel giudizio innanzi a questa Corte, concernenti il contenuto della sentenza invocata a sostegno dell'eccezione di giudicato; su tale base, ravvisano la sussistenza di un errore revocatorio nell'affermata diversità, da parte della sentenza impugnata, di una distinzione fra la fiche scrutinata in quella sede e quella oggetto del presente giudizio, sussistendo invece una sola ed unica fiche sulla base della quale la Polizia tributaria ha contestato alla loro dante causa le violazioni per i periodi di imposta compresi fra il 2005 e il 2009.

Osservano, pertanto, che – contrariamente a quanto affermato dalla pronunzia oggetto di ricorso – i due giudizi non involgono la valutazione di distinti documenti, giacchè l'accertamento di fatto demandato a questa Corte insisteva sugli stessi soggetti e su identici elementi oggettivi, con la sola esclusione del periodo d'imposta considerato.

In altri termini, ad avviso delle ricorrenti la fiche dichiarata inutilizzabile dalla C.T.R. della Lombardia con la sentenza n. 378/2015, divenuta definitiva, è la stessa che questa Corte, con la pronunzia qui impugnata, ha invece ritenuto utilizzabile.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Occorre premettere, al riguardo, che l'errore revocatorio, quando denunziato in relazione ad una sentenza della Corte di cassazione, si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (v., fra le altre, Cass. Sez. U., n. 26022/2008; conf. Cass. n. 20257/2015).

In altri termini, un errore di fatto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione si fondi esplicitamente – in tutto o in parte sull'affermazione di un fatto che la realtà obiettiva induca invece ad escludere (o ad affermare, quando la sentenza ne neghi l'esistenza), così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione e posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità, restando così esclusa dall'ambito della revocazione qualunque erroneità nella valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione (v. Cass. n. 1383/2012; Cass. n. 16447/2009).

2.2. Su tali basi, questa Corte ha poi precisato che anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sè idonea ad escludere un errore revocatorio, "costituendo un ordinario effetto del sistema che la decisione giudiziale, la quale dimostri di avere percepito i motivi di doglianza per averne illustrato il contenuto, possa – per definizione – risultare insoddisfacente per una delle due parti litiganti" (Cass. n. 20257/2015).

Pertanto, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e quindi un'attività valutativa e non percettiva (Cass. n. 3760/2018; Cass. n. 10466/2011).

2.3. Dando continuità a detti principi, ripetutamente affermati, nell'ambito della revocazione fondata sull'esistenza di un giudicato esterno, la giurisprudenza di questa Corte ha dunque limitato la possibilità del ricorso al rimedio straordinario al solo caso in cui sia stato omesso l'esame della relativa allegazione da parte di uno dei contraddittori (cfr., fra le altre, Cass. n. 17379/2022; Cass. n. 22561/2016).

Soltanto in tale ultima evenienza, infatti, il mancato rilievo della doglianza si traduce nell'omesso esame di un fatto (almeno potenzialmente) decisivo per la soluzione della controversia, idoneo a fondare il rimedio impugnatorio straordinario nei termini più sopra richiamati; non si risolve, invece, in un errore revocatorio l'inesatto scrutinio di tale doglianza, che costituisce espressione tipica di dell'attività valutativa anzichè di quella percettiva.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2022

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