Cassazione, sentenza n. 35012 del 29/11/2022

Sentenza n. 35012 del 29/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
35012
Data
29/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La revocazione riguardava una precedente decisione che aveva confermato recuperi daziari su un’importazione dichiarata di origine filippina ma ritenuta taiwanese, anche sulla base di risultanze OLAF. La Cassazione ha ribadito che l’errore revocatorio deve essere una svista percettiva immediata, decisiva e relativa a un fatto non controverso; non comprende contestazioni sulla valutazione delle prove, sul diritto unionale applicabile, sul contraddittorio, sul legittimo affidamento o sugli effetti di un procedimento penale. Poiché i motivi prospettavano errori di giudizio e non di percezione, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Con l'ordinanza impugnata questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da I. Mare Srl , A.A., + Altri Omessi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 2070/14/17, depositata il 28 settembre 2017, confermativa della sentenza di primo grado (CTP Livorno) che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di rettifica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per recuperi daziari.

L'atto impositivo riguardava un'importazione (di carpenteria metallica: fissaggio in acciaio inossidabile) – pseudo filippina, contestata taivanese – di cui alla dichiarazione doganale (—) del 26.06.2010; come detto, nel doppio grado di merito le pretese creditorie erariali erano state validate.

Nel giudizio di legittimità a quo i ricorrenti proponevano quattro motivi di ricorso ed una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso.

I. Mare, A.A., + Altri Omessi hanno impugnato per revocazione detta pronuncia di questa Corte, deducendo cinque motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame degli atti di causa con conseguente radicale errore di fatto/falsità della percezione della realtà emergente in modo inequivocabile dagli atti di causa.

In particolare la censura si appunta sulla valorizzazione dei rapporti OLAF basanti gli atti impositivi impugnati e sul mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE della questione di compatibilità unionale della loro utilizzabilità nel giudizio interno; contesta che ve ne sia stata "autonoma valutazione" ed una correlata attività istruttoria da parte dell'Ente impositore, come invece affermatosi nell'ordinanza impugnata, con specifico riguardo all'applicabilità dell'art. 220, CDC ed ai presupposti di applicabilità del dazio antidumping, affermando trattarsi comunque di un fatto processualmente pacifico (non contestato e quindi non controverso); contesta altresì la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 41, Carta UE; chiede che in ogni caso la questione della validità degli atti investigativi dell'OLAF, specificamente delle "informative interlocutorie", venga sottoposta alla Corte di giustizia UE mediante rinvio pregiudiziale.

Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono di evidente e grave errore ex art. 395, n. 4, c.p.c. nella percezione dei fatti caratterizzanti i casi decisi dalla Corte di giustizia UE considerati nell'ordinanza impugnata.

In particolare si soffermano sul travisamento delle sentenza Vaists e pertanto sulla non corretta applicazione dell'art. 220, CDC, rappresentando la sussistenza di un "errore attivo" da parte delle Autorità doganali del Paese di esportazione (Filippine), in quanto ingenerante il suo legittimo affidamento, essendo durato per 3 anni e non avendo dette autorità esercitato diligentemente i proprio poteri di controllo sulle esportazioni de quibus; contestano la valutazione dell'ordinanza impugnata di congruità della motivazione della sentenza della CTR toscana su tale punto di fatto e dunque affermano la contraddittorietà/illogicità della motivazione dell'ordinanza medesima sotto tale profilo.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la sussistenza di un evidente grave errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4), in merito al procedimento penale direttamente connesso a questo contenzioso fiscale ed i rispettivi accertamenti fattuali.

In particolare criticano l'ordinanza impugnata per non aver considerato che il "parallelo" procedimento penale avanti all'A.G. di Ravenna, avente ad oggetto i fatti esaminati nel giudizio a qua, si era concluso con pronuncia assolutoria del proprio legale rappresentante pro tempore, come peraltro asseverato con la documentazione allegata alla memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c., trattandosi di un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso in quel giudizio.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano una grave e decisiva svista rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4), in merito al presupposto dell'applicazione del dazio antidumping. In particolare affermano che nell'ordinanza impugnata si è confuso a tal fine il paese di origine del bene importato con quello di esportazione; contestano altresì l'applicazione del diritto intertemporale, anche alla luce della giurisprudenza unionale, affermando l'inapplicabilità del dazio antidumping nel caso oggetto del giudizio a quo.

Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono di un decisivo errore di fatto rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4), relativamente alla conoscibilità da parte dell'importatore della verifica condotta dalla Comunità Europea sulle esportazioni effettuate dalle Filippine dei beni importati (fissaggio in acciaio inox).

In particolare affermano che l'ordinanza impugnata erroneamente sancisce che la consapevolezza del rischio insito alle importazioni de quibus doveva datarsi al 2010, mentre – per legge (atti normativi unionali) – ciò doveva invece ritenersi dalla data del 13 giugno 2012 ossia quando dette importazioni erano ormai state effettuate.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate.

Vanno in premessa ribaditi i principi di diritto seguenti:

-"L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa" (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 -01);

-"L'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali" (Sez. 5 -, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Rv. 655451 – 01);

– "L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa" (Sez. 3 -, Sentenza n. 14610 del 26/05/2021, Rv. 661554 – 01);

– "L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 355 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio" (Sez. U -, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 – 01);

– "In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l'omesso esame di una memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso" (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22561 del 07/11/2016, Rv. 641636 – 01).

Ciascuno di questi arresti giurisprudenziali rende evidenti i diversi profili di inammissibilità ovvero infondatezza dermezzi in esame. Con gli stessi infatti:

– si censura (primo motivo) l'ordinanza impugnata per non aver escluso che vi sia stata attività istruttoria e valutazione autonoma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli rispetto alle risultanze dei rapporti interlocutori dell'OLAF nonchè violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il che, univocamente, costituisce deduzione di un errore di giudizio e non di un errore revocatorio;

– si censura (secondo motivo) l'ordinanza impugnata per non aver applicato l'art. 220, CDC, e quindi riconosciuto, per un verso, l'"errore attivo" delle Autorità doganali filippine, per altro verso, il suo legittimo affidamento, così egualmente deducendo Lì, errore di giudizio e non un vizio revocatorio;

– si censura (terzo motivo) l'ordinanza impugnata per non aver valorizzato il giudicato penale (sentenza assolutoria del Tribunale di Ravenna) allegato, quale fatto processuale sopravvenuto, alla memoria illustrativa, non potendo ciò costituire errore revocatorio, ma al più vizio motivazionale non ulteriormente sindacabile con l'impugnazione proposta, non potendo in ogni caso l'omesso esame di un argomentazione della memoria illustrativa costituire vizio revocatorio, salvo casi limitatissimi (es. jus superveniens, cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 17479 del 31/05/2022, Rv. 664863 – 02), qualora, come è sicuramente avvenuto nel caso di specie, il correlato motivo di ricorso sia stato esaminato (secondo motivo del ricorso nel giudizio a quo); va comunque aggiuntivamente rilevato che emerge inequivocabilmente dalla sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare in detto procedimento penale che le considerazioni di merito della stessa hanno riguardato – esclusivamente – il reato di falso per induzione ex art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 48 e 479 c.p. (capo b), quindi non direttamente i delitti di contrabbando (capo a), per i quali si è dichiarato non essere il fatto preveduto dalla legge come reato a causa del venir meno dell'aggravante derivante – D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 295, comma 2, – dalla connessione con il reato di falso, sicchè in ogni caso si evidenza la "non decisività" dell'errore per omissione valutativa in questione, quantomeno in considerazione della circostanza, dirimente, che il giudice penale ha giudicato – pur favorevolmente alla contribuente – di illeciti dolosi, mentre nel caso in questione si è trattato della diligenza/buona fede della contribuente medesima ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 220, p. 2, lett. b), CDC, così palesandosi la differenza ontologica dei due giudizi;

-si censura (quarto motivo); l'ordinanza impugnata per aver applicato una normativa unionale, relativa ai dazi antidumping, entrata in vigore successivamente alle importazioni in contesto, così, chiaramente, proponendo una critica di diritto all'ordinanza medesima, certamente non trattandosi dl un vizio revocatorio;

-si censura (quinto motivo), l'ordinanza impugnata per non aver fatta applicazione dell'art. 239, CDC, in quanto ha affermato che la Commissione Europea aveva avviato indagini sulle prassi d'importazione delle Filippine riguardanti il settore merceologico de quo nel 2010, dovendosi invece, sulla base degli atti ufficiali della UE, farsi riferimento alla data del 15 giugno 2012 e quindi in epoca successiva alle importazioni in contesto, risultando anche tale critica riconducibile al paradigma impugnatorio dell'errore di giudizio (di fatto o di diritto) e non a quello revocatorio evocato.

Non residua dunque alcuno Spa zio giuridicamente consentito di accoglimento del ricorso nè peraltro vi è materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, in base al principio di diritto secondo il quale "Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395 c.p.c., n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; nè, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicchè non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l'ordinata amministrazione della giustizia" (Sez. U -, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018, Rv. 648127 – 02).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2022

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