Cassazione, sentenza n. 37842 del 27/12/2022

Sentenza n. 37842 del 27/12/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
37842
Data
27/12/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione che aveva annullato un avviso di liquidazione relativo alla tassazione di una sentenza, notificando il ricorso a una socia della società cancellata. La Corte ha affermato che il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione non si applicava retroattivamente e che il socio succede nel processo soltanto se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione; la prova grava sulla parte che intende proseguire il giudizio. Non risultando tale riscossione, mancava l’interesse ad agire: ricorso principale inammissibile e incidentale assorbito.

Testo della pronuncia

1. – Con un primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, lett. a), deducendo, in sintesi, che, secondo gli stessi dicta di questa Corte, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, – al di fuori dell'ambito di operatività (cartelle di pagamento) posto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31 – non può ridondare nella nullità dell'atto impugnato.

Il secondo motivo, articolato sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, assumendo l'Agenzia che (anche) il difetto di allegazione, all'avviso di liquidazione, della sentenza tassata non poteva risolversi nel denunciato difetto di motivazione dell'atto, venendo in considerazione, da un lato, l'indicazione nell'atto degli estremi del provvedimento giurisdizionale e, dall'altro, la sua conoscenza in capo a chi (la contribuente) era stata parte del relativo giudizio civile, conoscenza resa, peraltro, esplicita dalle stesse difese svolte dalla contribuente nei gradi di merito.

Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio deducendo che lo stesso diritto di difesa della contribuente non avrebbe potuto ritenersi pregiudicato dalla mancata allegazione della sentenza oggetto di tassazione, atteso che, come anticipato, negli stessi atti di causa la contribuente aveva preso posizione dando conto della piena conoscenza della pronuncia giurisdizionale.

Il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, deducendo l'Agenzia che il giudice del gravame, – in piano contrasto con il chiaro contenuto del proposto motivo di appello, – aveva ascritto ad essa esponente la richiesta di estinzione del giudizio (iscritto al n. 14446/08), per cessazione della materia del contendere, quando una siffatta richiesta era stata avanzata (solo) in relazione ad (ancora) antecedente giudizio (quello iscritto al n. 4340/08).

2. – Con un solo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2909 c.c., agli artt. 329 e 100 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, assumendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al contenuto dispositivo della pronuncia di prime cure che aveva rilevato la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato sulla base di una duplice ratio decidendi afferente sia all'omessa indicazione del responsabile del procedimento sia al difetto di motivazione dell'atto (id est per mancata indicazione del calcolo dell'imposta), – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità di un gravame che involgeva (solo) la prima ratio decidendi e che, dunque, non esponeva alcuna censura in ordine al (pur) rilevato difetto di motivazione dell'atto impugnato.

3. – In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione svolta dalla controricorrente la quale eccepisce, per l'appunto, l'inammissibilità del ricorso deducendo che:

– il ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, andava proposto nei confronti della stessa società estinta (Finarma Srl );

– essa esponente non aveva riscosso somme, in base al bilancio finale di liquidazione, nè aveva alcuna possibilità di riscuoterne in difetto di "utili e riserve da attribuire ai soci", così che non sussisteva la condizione (art. 2495 c.c.) per far valere, nei suoi confronti, il debito tributario gravante sulla società estinta.

3.1 – Posto che non è in contestazione tra le parti (v. il ricorso, fol. 11, ed il controricorso, fol. 8) che la Finarma Srl , in liquidazione, sia stata cancella dal Registro delle Imprese in data 10 giugno 2013, l'eccezione di inammissibilità risulta destituita di fondamento in relazione al suo primo profilo, avendo la Corte statuito che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nel cit. comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, sì applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto D.Lgs. (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente; v., ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2020, n. 4536; Cass., 2 aprile 2015, n. 6743).

3.2 – La spiegata eccezione va, invece, accolta in relazione al secondo profilo nel quale è stata articolata.

La stessa Agenzia ha, per vero, dedotto (v. in ricorso, fol. 11) che l'interesse al giudizio sussisterebbe, nella fattispecie, "Indipendentemente dalla possibilità materiale di recuperare l'imposta liquidata" atteso che, – diversamente rilevando la posizione di condebitori solidali che non hanno impugnato l'avviso di liquidazione, nè hanno corrisposto il tributo, – il passaggio in giudicato della impugnata sentenza si presterebbe a quell'effetto estensivo che, previsto dall'art. 1306 c.c., comma 2, risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione.

In di Spa rte che il rilevato effetto estensivo, ritenuto (in tesi) pregiudizievole, dovrebbe escludersi laddove il passaggio in giudicato della pronuncia risulti correlato, così come nella fattispecie, ad una ragione personale del condebitore (la sua estinzione), in quanto tale preclusiva di detto effetto (art. 1306 c.c., comma 2), va rimarcato che la Corte ha già statuito che il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c., – che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte, – solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495 c.c., comma 2: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota.

La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte (Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., 16 maggio 2012, n. 7676; v. altresì, con riferimento alla posizione del socio ricorrente, Cass., 31 gennaio 2017, n. 2444 nonchè, in motivazione, Cass., 20 dicembre 2018, n. 33087).

Non sussiste, quindi, il presupposto dell'azione proposta nei confronti del socio che non risulti (anche) liquidatario della propria quota.

4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) nè con riferimento al ricorso principale, – trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955), – nè a riguardo del ricorso incidentale il cui esame, come anticipato, è rimasto assorbito dall'accoglimento della questione preliminare di merito sopra esaminata (Cass., 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., 17 marzo 2020, n. 7413).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello proposto in via incidentale; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2022

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