Cassazione, sentenza n. 973 del 13/01/2023
Sentenza n. 973 del 13/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 973
- Data
- 13/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli avvisi per imposte dirette e IVA relativi al 2010 contestavano come abuso del diritto un’operazione di lease-back, mentre entrambi i giudici di merito ne avevano riconosciuto la liceità. Durante il giudizio di legittimità, l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso in attuazione di un accordo quadro raggiunto con le società del gruppo, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Cassazione non ha quindi deciso nel merito della contestazione antielusiva, ma ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese.
Testo della pronuncia
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8418/59/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da R.Investimenti Immobiliari Spa contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2010.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l'abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-back pienamente lecito.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Motivi della decisione
L'agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente hanno raggiunto un "accordo quadro" con l'Agenzia delle entrate per la definizione di questo contenzioso e di quelli similari pendenti avanti questa Corte.
Il patrocinio erariale, in coerenza con gli impegni assunti dall'agenzia fiscale rappresentata, ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

