Cassazione, sentenza n. 1627 del 19/01/2023
Sentenza n. 1627 del 19/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1627
- Data
- 19/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’opposizione proposta da un socio contro un’ordinanza che, nell’ambito dell’accertamento IRPEF e IRAP di una società di persone, aveva cassato con rinvio la decisione d’appello. Il ricorrente deduceva la nullità del giudizio di legittimità, quale successore della società estinta e litisconsorte necessario pretermesso. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: l’opposizione di terzo contro un proprio provvedimento è ammessa soltanto quando la causa sia stata decisa nel merito, non quando sia stata disposta la cassazione con rinvio.
Testo della pronuncia
1. A.A., socio della Zaglio e B.B. di B.B. e C. Snc , ha proposto opposizione di terzo, ai sensi degli artt. 391-ter , 404, c.p.c. , sulla base di un unico motivo, illustrato con una memoria, avverso l'ordinanza di questa Corte n. 17639/2018 che, in controversia concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento che rettificava ai fini Irpef e Irap, per il 1999, il reddito dichiarato dalla società, in accoglimento del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, ha cassato con rinvio alla C.T.R. della Lombardia la sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della contribuente, aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria ("A.F.") avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla società di persone.
2. In particolare, l'ordinanza n. 17639/2018 ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la tempestività della notifica dell'appello proposto dall'ufficio, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale l'ufficio lamentava l'omesso esame, da parte della C.T.R., dell'eccezione, sollevata dall'Agenzia, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, anch'essi destinatari di avvisi di accertamento ex art. 5, t.u.i.r. , e come tali litisconsorti necessari. La Corte ha precisato che quest'ultima questione poteva essere riproposta in sede di rinvio.
3. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
4. Il socio B.B., chiamato in causa, si è costituito in giudizio, nella dichiarata qualità di litisconsorte necessario pretermesso, ed ha aderito al ricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso ("Nullità del giudizio svoltosi avanti alla Corte di cassazione n. 26213/2011 RGN e della ordinanza 17639/2018 – pregiudizio derivante al litisconsorte necessario pretermesso dalla definitività dell'accertamento – legittimazione del ricorrente – eventuale rimessione in termini"), il ricorrente assume che la notifica del ricorso per cassazione conclusosi con l'ordinanza n. 17639/2018 è nulla perchè effettuata nei confronti della Zaglio e B.B. di B.B. e C. Snc all'epoca inesistente in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 19/07/2007. Donde la nullità dell'intero giudizio di legittimità e dell'ordinanza di cassazione con rinvio. Sostiene inoltre di essere legittimato all'opposizione di terzo sia in qualità di successore della società estinta sia in qualità di litisconsorte necessario pretermesso. Evidenzia infine che non esiste alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso ex art. 404 c.p.c. , e che, comunque, ha agito tempestivamente nel termine di sei mesi dalla conoscenza legale dell'ordinanza impugnata, ossia dal 18/10/2021, giorno in cui, in qualità di responsabile in solido e coobbligato con la società, ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento e del ruolo, emessi dall'Agenzia delle entrate sulla base dell'avviso di accertamento prodromico, in conseguenza dell'estinzione del relativo giudizio D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 63, comma 2, perchè non riassunto dinanzi al giudice di merito.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. A norma dell' art. 391-ter c.p.c. , l'opposizione di terzo è proponibile avverso il provvedimento della Corte che ha deciso la causa nel merito. L'impugnata ordinanza invece ha cassato con rinvio la sentenza di appello. Giova ricordare che "Le sentenze della Corte di cassazione, salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell' art. 384 c.p.c. , comma 2 , non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo atteso che, in caso di rigetto del ricorso, l'esecutività pregiudizievole al terzo deriva dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimità, mentre, in caso di accoglimento (con o senza rinvio), viene meno la statuizione pregiudizievole al terzo, sicchè l'opposizione ex art. 404 c.p.c. , è proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualità la pretesa lesione di un diritto del terzo". A dimostrazione dell'ampiezza degli strumenti difensivi a disposizione dell'interessato – quale aspetto idoneo a dissolvere i dubbi di legittimità costituzionale dell' art. 404 c.p.c. , sollevati in subordine dal contribuente, per l'ipotesi (in effetti verificatasi) di rigetto del ricorso – occorre rimarcare che il ricorrente riferisce di avere impugnato il ruolo scaturito dal menzionato avviso di accertamento e che, in quel giudizio, intende dedurre, sulla scia di Cass. Sez. U., 04/06/2008, n. 14815 , che nessun riflesso negativo può avere nei suoi confronti la decisione riguardante la società di persone, emessa in violazione del litisconsorzio necessario dei soci.
3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna A.A. a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

