Cassazione, sentenza n. 3322 del 03/02/2023

Sentenza n. 3322 del 03/02/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
3322
Data
03/02/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società successivamente fallita aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione regionale che, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva confermato gli accertamenti per maggiori IRES, IRAP e IVA. La rinuncia depositata dal curatore non era stata preceduta dall’autorizzazione del comitato dei creditori e non poteva quindi determinare l’estinzione del giudizio. Essa dimostrava però, insieme alla successiva istanza della curatela, il venir meno dell’interesse alla prosecuzione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse e ha compensato le spese.

Testo della pronuncia

La (—) Srl aveva impugnato davanti alla CTP di Treviso avvisti, di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e recanti maggiori IRES, IRAP e IVA per gli anni (—).

La CTP, con sentenza n. 28/2/12, aveva accolto il ricorso.

L'Agenzia ha proposto appello mentre la società ha proposto appello incidentale.

La CTR del Veneto, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha rigettato l'appello incidentale della società.

La (—) Srl ha proposto ricorso per cassazione contro questa sentenza affidato ad undici motivi.

In corso di giudizio il Fallimento della (—) Srl , dichiarato in data 2.7.2020 dal Tribunale di Treviso, ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso.

Motivi della decisione

1. La rinuncia al ricorso, resa per atto sottoscritto dal Curatore del Fallimento (—) Srl , Dott. A.A., e sottoscritta per autentica dal difensore, è stata vistata dall'Agenzia delle Entrate "per adesione alla compensazione delle spese di lite".

Non risulta, però, che la rinuncia del curatore sia stata preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori, come prevede la L.Fall., art. 35, difetto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, determina l'inidoneità degli atti a produrre i suoi effetti tipici (Cass. n. 34213 del 2019).

Pertanto, non può pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. 2. Comunque, la fattispecie è assimilabile a quella della rinunzia al ricorso dichiarata dal solo difensore non munito di procura speciale, ricorrendo in entrambi in casi un difetto nei presupposti del potere esercitato.

Opera, quindi, il principio di diritto secondo cui "Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest'ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l'atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui all' art. 390 c.p.c. , comma 2 non appare idoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell' art. 391 c.p.c. , ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso" (Cass. n. 23685 del 2008; Cass. n. 22806 del 2004; Cass. n. 693 del 2014; Cass. n. 19907 del 2018).

3. Nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata esplicitamente dalla Curatela nella rinunzia ("il Fallimento della società (—) srI non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio") ed è confermata dalla successiva istanza di "sollecita fissazione dei ricorsi già rinunziati", compreso quello oggetto della presente causa, presentata dalla Curatela.

4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, vista l'adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione delle spese.

5. Non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l'inammisibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 gennaio 2023 .

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2023

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