Cassazione, sentenza n. 7048 del 09/03/2023

Sentenza n. 7048 del 09/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
7048
Data
09/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva sanzionato il concessionario della riscossione per avere eseguito un rimborso ILOR senza verificare adeguatamente i requisiti della società beneficiaria e la validità della garanzia fideiussoria. I giudici di merito avevano invece accertato l’adempimento dei controlli spettanti al concessionario, attribuendo all’amministrazione l’omessa verifica della solvibilità del garante. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, richiedeva un nuovo esame delle circostanze di fatto e delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Testo della pronuncia

Etr Servizio Riscossione Tributi Spa , concessionaria per la riscossione per la provincia di Cosenza, provvide ad effettuare un rimborso Ilor, relativo all'anno (Omissis), nei confronti di tale Plastic s.n.c., per un importo pari ad Euro 275.961,04.

Con decreto del 2 aprile 2002 l'Agenzia delle entrate irrogò alla concessionaria una sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 13 aprile 1999, n. 112, art. 47 contestandole di non aver eseguito il riversamento di tale importo in suo favore.

In particolare, l'Amministrazione rilevò che, nel concedere il rimborso, ETR non aveva accertato la sussistenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, commi 4 e 5 , per il caso in cui il soggetto che chiede il rimborso sia una società commerciale, con specifico riguardo alle previsioni in tema di valida garanzia fidejussoria.

2. L'atto fu impugnato dalla concessionaria innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che accolse il ricorso.

Il successivo appello, proposto dall'Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, fu rigettato.

I giudici del gravame ritennero che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza – come previsti dalla circolare n. 146/E del 10 giugno 1998 , applicabile anche in ambito di imposte dirette – al fine di accertare la sussistenza della prescritta garanzia fidejussoria, essendo semmai imputabile la mancata escussione di quest'ultima ad un errato controllo da parte del competente Centro Servizi dell'amministrazione finanziaria, che aveva omesso di verificare la solvibilità della concedente; ritennero, ancora, che il termine di validità della garanzia fosse conforme alle prescrizioni normative.

3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. ETR Spa , nel frattempo denominata Equitalia Sud Spa , ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 47 conseguente a falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis .

La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza, previsti dalla richiamata circolare; osserva, infatti, ed al contrario, che l'istruttoria operata non era stata completa ed esaustiva rispetto ai profili di criticità emergenti, ribadendo quali attività avrebbero dovuto essere accertate nel caso di specie.

2. In via preliminare, va osservato che nei gradi di merito non sono stati affrontati i profili della controversia inerenti alla sussistenza della giurisdizione ordinaria che, conseguentemente, non può in questa sede essere messa in discussione.

3. Ciò posto, la censura, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità.

3.1. Invero, la controversia è stata originata dall'aver l'amministrazione finanziaria ritenuto meritevole di sanzione la condotta del concessionario per la riscossione, consistita in un rimborso in conto fiscale per l'anno (Omissis) in favore di una società contribuente, effettuato senza il rispetto degli adempimenti prescritti quanto all'accertamento dei requisiti di legittimazione e alla sussistenza e validità della garanzia fidejussoria.

Nel giudizio di merito, il concessionario ha confutato ogni addebito, specificando di aver provveduto ad effettuare il rimborso dopo aver dato corso agli adempimenti prescritti dalla normativa e dalle circolari in materia e solo all'esito del silenzio serbato dall'amministrazione finanziaria.

Tali argomentazioni sono state condivise dai giudici di merito, i quali hanno così ritenuto insussistenti le inadempienze contestate dall'Amministrazione.

3.2. In questa sede la ricorrente, pur con l'apparente denunzia di una violazione di legge, contesta la valutazione dei dati fattuali operata dai giudici d'appello, che critica, assumendola affetta da errori valutativi ed omissioni.

In tal modo, pertanto, essa sollecita a questa Corte un riesame delle circostanze in fatto che è estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, costituendo attività valutativa tipicamente riservata a quello di merito.

4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Poichè la parte soccombente è un'amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per la condanna della stessa al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater .

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.400,00 oltre Euro 200,00 per rimborso forfetario, spese generali ed oneri di legge.

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