Cassazione, sentenza n. 7904 del 17/03/2023
Sentenza n. 7904 del 17/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7904
- Data
- 17/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Società e soci contestavano accertamenti per IRPEF, addizionali e IVA sui maggiori redditi derivanti dalla gestione di giochi e scommesse; la CTR aveva respinto l’appello limitandosi a richiamare la pronuncia di primo grado e a qualificare genericamente infondati i quattordici motivi proposti. La Cassazione ha stabilito che la motivazione per relationem è valida soltanto se esprime un autonomo esame critico delle censure e richiama puntualmente i contenuti condivisi. Accolti i motivi relativi all’omessa pronuncia e alla motivazione apparente, ha cassato la sentenza con rinvio al giudice regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
La controversia riguarda l'impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef, addizionali reg. e com., Iva, per il periodo di imposta 2011, notificati alla Vegas Game Import Export Sas di A.A., esercente l'attività di raccolta e gestione giochi e scommesse, e ai soci A.A. e B.B., che recuperavano a tassazione maggiori redditi non dichiarati.
2. La CTP di Caserta, riuniti i ricorsi, li rigettò con sentenza (n. 7073/2017) confermata dalla CTR della Campania, la quale ha respinto l'appello dei contribuenti.
3. Nel dettaglio, la Commissione regionale, dato atto (pag. 3 della sentenza) che gli appellanti avevano ribadito "i motivi di I istanza con la formulazione di n. 14 motivi di doglianza" osserva che "i motivi proposti dai contribuenti nell'atto di appello appaiono infondati e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata, in quanto, il contribuente nell'atto di appello, ha riprodotto gli stessi elementi di opposizione che erano stati proposti nel ricorso di prima istanza, e che, pertanto, si ritiene che la sentenza appellata risulta chiara ed ha sviluppato compiutamente i motivi della decisione. Ogni altra argomentazione difensiva successiva rimane assorbita".
4. La società e i soci ricorrono, con otto motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso ("A. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 3: 1. Violazione o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. "), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha ritenuto fondato l'accertamento nonostante la mancanza di prove a supporto della pretesa erariale, dato che non esisteva o comunque non era stata mai prodotta in giudizio (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione) "la fantomatica comunicazione del concessionario, richiamata nell'accertamento".
2. Con il secondo motivo ("A. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 3: 2. Violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 "), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha trascurato che l'avviso di accertamento non era corredato della comunicazione del gestore sulla quale era fondata la pretesa impositiva.
3. Con il terzo motivo ("A. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 3: 3. Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 , per omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento"), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, in mancanza di motivazione, ha disatteso il motivo di appello concernente il difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento che, benchè notificato in formato cartaceo, sarebbe stato firmato digitalmente da "C.C., capo Team 03 su delega di D.D. Direttore provinciale".
4. Con il quarto motivo ("A. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 3: 4. Violazione o falsa applicazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, violazione art. 288 TUE per omesso contraddittorio preventivo, imposto dal diritto Europeo, prevalenza del diritto Europeo su quello nazionale, Corte di Giustizia UE, sent. 18 dicembre 2008, causa C-349/07 "), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità dell'accertamento emanato in assenza del necessario contraddittorio preventivo.
5. Con il quinto motivo ("A. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 3: 5. Violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e segg., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 , del D.L. n. 78 del 2010, art. 29 , conv. in L. n. 122 del 2010 , della L. n. 890 del 1982, art. 3 , nullità della spedizione diretta a mezzo posta dell'accertamento impoesattivo"), si censura la sentenza impugnata che non ha considerato che, ai fini della validità del procedimento notificatorio, gli avvisi impugnati, appartenenti alla categoria degli atti impoesattivi primari (tramite i quali il contribuente viene per la prima volta messo a conoscenza della pretesa tributaria), non dovevano essere notificati (come in effetti è accaduto) a mezzo del servizio postale, bensì con l'intervento del messo notificatore.
6. Con il sesto motivo ("B. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 4: 6. Non corretta applicazione dell' art. 112 c.p.c. "), si censura la sentenza impugnata che (allo stesso modo della decisione di primo grado) ha omesso di pronunciare su ciascuno dei motivi di appello (ad esempio, sull'eccezione di mancanza di prova della pretesa impositiva o di invalidità della sottoscrizione digitale dell'accertamento cartaceo).
7. Con il settimo motivo ("B. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 4: 7. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 , art. 132 c.p.c., art. 118 c.p.c. "), si censura la sentenza impugnata per carenza assoluta della motivazione.
8. Con l'ottavo motivo ("C. In merito all'applicazione dell'art. 360, punto 5: 8. Violazione o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. , e L. n. 212 del 2000, art. 7 , D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 "), si censura la sentenza impugnata che ha (ibidem pag. 15) "completamente disatteso" il punto controverso in relazione all'omessa allegazione all'avviso e produzione in giudizio dell'asserita comunicazione del gestore posta a base della pretesa impositiva, alla mancanza di sottoscrizione e al vizio di notifica dell'accertamento.
9. Il sesto e il settimo motivo, il cui esame è prioritario perchè attengono a errores in procedendo, sono fondati, il che comporta l'assorbimento degli altri motivi.
10. In tesi generale, sulla motivazione della sentenza per relationem ad altra decisione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "(l)a motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall' art. 111 Cost. , comma 6 , purchè la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato" ( Cass. 06/07/2022, n. 21443 ). Con specifico riferimento al tema del decidere di questo giudizio, si è precisato che "è ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purchè la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato ( Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397 ; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112 ), nonchè al contenuto degli atti del giudizio di appello ( Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342 ; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883 )." ( Cass. 06/07/2022, n. 21443 ; Cass. n. 22135/2014, in motivazione). In quest'ultimo arresto, peraltro, si è rilevata la patologia della motivazione in rapporto anche alla mancata puntuale indicazione, nella sentenza impugnata, delle motivazioni di quella richiamata, per cui la prima non dà contezza nè delle questioni, nè delle argomentazioni giuridiche, nè della documentazione esaminata, nè del contenuto della sentenze alla quale ha fatto richiamo, per cui non è possibile individuare a quali argomentazioni si fosse riferito il giudice di appello per relationem, tanto più a fronte della complessità oggettiva e giuridica della fattispecie controversa ( Cass. 06/07/2022, n. 21443 ; Cass. n. 22135/2014, cit., in motivazione). Si è anche affermato che "(n)el processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo" ( Cass. 10/01/2022, n. 459 ).
11. Nel nostro caso, posto che la CTR, con pronuncia sostanzialmente figurativa, si è limitata a condividere la decisione di primo grado, è ovvio che non è sufficiente ad integrare quel canone di autonomia critica evidenziato dal predetto consolidato orientamento di legittimità la mera conferma della sentenza impugnata, in assenza dell'esame, preciso e circostanziato, delle questioni e delle argomentazioni enucleate nei motivi di appello.
12. In conclusione, accolti il sesto e il settimo motivo, e assorbiti tutti gli altri motivi, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

