Cassazione, sentenza n. 7982 del 20/03/2023
Sentenza n. 7982 del 20/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7982
- Data
- 20/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una banca aveva impugnato due provvedimenti di irrogazione di sanzioni riferiti ai periodi 2004-2008, respinti in appello dopo l’accoglimento ottenuto in primo grado. Durante il giudizio di cassazione, entrambe le parti hanno documentato che l’Amministrazione aveva annullato in autotutela gli atti sanzionatori. Venuto meno l’oggetto della controversia, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere; considerando il mutamento normativo intervenuto nel corso del processo e la parziale abrogazione della disposizione sanzionatoria applicabile, ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Testo della pronuncia
che ABN Amro Bank N.V. (d'ora in poi anche "la Banca" o "la contribuente") ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso proposto dalla Banca avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2004/2005 e avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2006/2007/2008;
l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
le parti, con memorie depositate ex art. 378 c.p.c. , hanno rappresentato e documentato che gli atti di irrogazione delle sanzioni, impugnati in primo grado, sono stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione con provvedimento del 21 marzo 2017 ;
il Sostituto P.G. ha concluso, in udienza, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
Che:
Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono stati annullati in autotutela dall'amministrazione;
essendo venuto meno l'oggetto della contesa, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, atteso il mutamento in corso di causa del quadro normativo di riferimento (l'introduzione del D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15 e la parziale abrogazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 14 ) .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
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