Cassazione, sentenza n. 8200 del 22/03/2023

Sentenza n. 8200 del 22/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
8200
Data
22/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società censurava la conferma dell’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi, basato sul ricarico medio ponderato ricavato da un’altra annualità, che il giudice regionale aveva rideterminato considerando le vendite promozionali e di stock. La Cassazione reputa inammissibili le doglianze perché cumulavano indistintamente vizi motivazionali e violazioni di legge, senza indicare chiaramente norme, punti contestati e presupposti dell’accertamento, né confrontarsi con la motivazione impugnata. Il ricorso è pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Amministrazione.

Testo della pronuncia

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Secortex Srl un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta (Omissis), aveva contestato una maggiore Ires, Irap ed Iva, avendo rideterminato la percentuale di ricarico nella misura del 16,08% delle vendite dei prodotti inventariati; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale aveva ritenuto di dovere tenere conto delle vendite promozionali e di stock, che incidevano nella misura del 10% sulle vendite totali, nonchè della circostanza che l'accertamento di ricavi non dichiarati per l'anno (Omissis) era basato su di una mera presunzione, cioè sulla percentuale di ricarico applicata per l'anno (Omissis); l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: tenuto conto dei principi giurisprudenziali relativi ai presupposti per l'accertamento analitico-induttivo, nella fattispecie erano corretti sia l'accertamento analitico induttivo che l'applicazione del criterio della media ponderata; correttamente, inoltre, era stata utilizzata la percentuale di ricarico di altra precedente annualità; in questo contesto, tenuto conto dei poteri attribuiti al giudice tributario, poteva procedersi ad una rideterminazione della percentuale di ricarico nella misura minore del 14,47%, tenuto conto dell'incidenza del 10%, già accertata dal giudice di primo grado, delle vendite promozionali e di stock su quelle generali.

Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso affidato a due motivi di censura; il ricorso risulta sottoscritto anche da soggetti non abilitati all'esercizio della professione forense e, a fortiori, privi dei requisiti di cui all' art. 365 c.p.c. , per la difesa dinanzi a questa Corte.

L'Agenzia delle entrate ha depositato un atto, denominato di costituzione, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Mauro Vitiello, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso risulta sottoscritto anche da soggetti non abilitati all'esercizio della professione forense e, a fortiori, privi dei requisiti di cui all' art. 365 c.p.c. , per la difesa dinanzi a questa Corte.

Con riferimento ai motivi di censura prospettati, va osservato che gli stessi sono stati differenziati con due diverse numerazioni e diversa specificazione dei presupposti della ragione di doglianza, ma il contenuto degli stessi è comune ad entrambi, senza alcuna distinzione.

In particolare, il primo motivo è rubricato: "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia"; il secondo motivo è rubricato: "violazione ed errata applicazione delle norme di diritto"; segue, come detto, l'esplicitazione, in un unico contesto, delle ragioni di censura riferite ad entrambi i motivi. In particolare, nell'unitario ed indistinto contenuto, parte ricorrente lamenta che non era emersa alcuna irregolarità delle scritture contabili e che solo nel caso di riscontri obiettivi della incompletezza, falsità o inesattezza dei dati l'amministrazione finanziaria può fare ricorso all'accertamento analitico-induttivo, purchè basato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

Sotto tale profilo, evidenzia parte ricorrente, non avrebbe potuto attingersi ai dati medi di settore, il cui scostamento non può autonomamente fondare un accertamento analitico-induttivo, essendo necessari ulteriori elementi presuntivi a supporto.

D'altro lato, secondo parte ricorrente, non avrebbe potuto farsi riferimento ai dati relativi al (Omissis), essendo il risultato una "estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei (gli articoli in magazzino al (Omissis) erano simili ma non gli stessi esitati nel corso dell'anno (Omissis), il mercato viveva congiunture diverse, la clientela ed i fornitori non sono tutti gli stessi), che fissa soltanto una regola di esperienza per cui tali valori in nessun caso possono giustificare presunzioni qualificati come gravi, precise e concordati".

Lamenta, quindi, parte ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe svolto alcuna considerazione ai fini della ritenuta legittimità del metodo analitico induttivo applicato.

Inoltre, parte ricorrente censura la statuizione del giudice del gravame in ordine alla legittimità del metodo utilizzato della media ponderata, non risultando accertata la antieconomicità dell'attiva svolta.

Si evidenzia, altresì, di avere prodotto documentazione idonea in ordine: alla non correttezza del calcolo effettuato, essendo errato di circa tre punti percentuali; alla circostanza che nel calcolo della media ponderata vi erano articoli fuori mercato ovvero altri articoli che altro non erano che fondi di magazzino invendibili; ovvero al fatto che la ricarica applicata sui diversi articoli variava da prodotto a prodotto e che la composizione del magazzino del (Omissis) era diversa da quella del (Omissis).

Si lamenta, infine, la non corretta applicazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, avendo la ricorrente dato prova di vendite sottocosto, tenuto, altresì, conto della circostanza che la stessa rideterminazione della percentuale di ricarico in virtù delle vendite a stock era da considerarsi apodittica, in quanto non suffragata da alcun elemento di riscontro.

I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili.

Come già evidenziato, parte ricorrente prospetta, nell'ambito di un unico contenuto, vizi relativi sia alla violazione di legge che alla motivazione della pronuncia censurata, senza che sia possibile evincere, nell'ambito del medesimo ed unitario contenuto censorio, le specifiche ragioni di doglianza riferibili all'una o all'altra prospettazione di censura, incorrendo, in tal modo, nella violazione del principio di specificità dei motivi, di cui all' art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4) .

In questo ambito, l'omesso richiamo ad uno dei vizi indicati dall' art. 360 c.p.c. , nonchè il generico riferimento, quanto al primo motivo, ad un presunto vizio di motivazione e, quanto al secondo, alla violazione ed errata applicazione di norme di diritto, nonchè la trattazione indistinta dei due motivi, non consentono di individuare in maniera chiara e precisa quali siano i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i motivi del dissenso (Cass. civ., n. 27199/2017).

D'altro lato, con riferimento al prospettato vizio di violazione di legge, nella intestazione del motivo di ricorso risulta solo enunciato il suddetto vizio, senza alcuna specifica indicazione delle norme di legge che si assumono violate.

Parte della ragione di doglianza si basa sulla non corretta applicazione della previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) cit., e sulla circostanza che il ricorso al metodo analitico-induttivo può basarsi unicamente su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, non riscontrabili nella fattispecie, secondo l'assunto di parte ricorrente.

Tuttavia, la ragione di censura non tiene conto della circostanza che il giudice del gravame ha ritenuto corretto l'utilizzo del metodo applicato facendo riferimento sia agli arresti di questa Corte, che si sono basati sulla presenza di irregolarità formali delle scritture contabili gravi, ripetute e numerose, tali da rendere inattendibili i dati esposti, sia all'ipotesi di presenza di scritture contabili formalmente corrette che, tuttavia, non escludono la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo nel caso in cui la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità.

Con questi profili, sulla base dei quali il giudice del gravame ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo analitico induttivo ed alla media ponderata, non si confronta in alcun modo il presente motivo di ricorso, limitandosi a prospettare genericamente quali siano i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, senza ulteriore specificazione e senza alcuna specifica indicazione ed allegazione dei presupposti sulla cui base era stata attivata la pretesa impositiva.

Anche gli ulteriori profili orientati a far valere la non omogeneità dei dati utilizzati nel (Omissis) rispetto a quelli dell'anno (Omissis), oggetto di verifica, la mancata considerazione dell'errore nel calcolo della percentuale, la circostanza che nel calcolo della media ponderata vi erano articoli fuori mercato ovvero altri articoli che altro non erano che fondi di magazzino invendibili, ovvero ancora il fatto che la ricarica applicata sui diversi articoli variava da prodotto a prodotto e che la composizione del magazzino del (Omissis) era diversa da quella del (Omissis), risultano prospettati in violazione del principio di specificità.

Ne consegue l'inammissibilità dei motivi ed il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimata.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

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