Cassazione, sentenza n. 8355 del 23/03/2023
Sentenza n. 8355 del 23/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8355
- Data
- 23/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società operante nei servizi di parcheggio chiedeva il rimborso IRAP, sostenendo di poter beneficiare della riduzione della base imponibile relativa al costo del lavoro; i giudici regionali avevano negato l’agevolazione. La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva spiegato perché l’attività fosse svolta in regime di concessione e con tariffa remunerativa, condizioni decisive per l’esclusione dal beneficio riconosciuto alle imprese regolamentate. Dichiarato inammissibile il ricorso contro le Regioni, meri destinatari del gettito, la Corte ha accolto quello contro l’Agenzia e rinviato per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
In primo luogo, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni evocate in giudizio, per il loro difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che gli enti territoriali sono esclusivamente destinatari del gettito dell'imposta in discorso (Irap), che è accertata e riscossa dallo Stato (in termini, Cass. n. 7205/16, nella causa promossa da Saba Italia Spa contro il diniego di rimborso Irap per il (Omissis)).
1. Con il primo motivo di ricorso ("A) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3), dell'art. 111 Cost. , comma 6 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2 , n. 4) e successive modifiche e integrazioni"), si censura la sentenza impugnata che è priva di motivazione, non esamina i motivi di appello e si limita a una pedissequa riproduzione della decisione di primo grado.
2. Con il secondo motivo ("B) Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a) , nn. 2) , 3) e 4) come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 , in relazione all' art. 117 Cost. , comma 1, e all'art. 107 TFUE (ex art. 87 del TCE). Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), ai fini dell'interpretazione della normativa Eurounitaria"), sul rilievo che le sentenze di merito non si sono pronunciate sulla questione cruciale attinente all'esatta definizione dei concetti di "concessione" e di "tariffa", in relazione alla quale era stato anche sollecitato il rinvio pregiudiziale alla CGUE, la ricorrente formula richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della questione se la Commissione Europea, nella Comunicazione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, abbia ritenuto che eventuali agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese concessionarie di lavori e di servizi che svolgono un'attività di parcheggio possano rappresentare un aiuto di Stato, vietato dall'art. 107 TFUE. 3. Il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito.
4. Per orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimis Cass. 23/12/2022, n. 37770 , che menziona Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 , la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 ; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558 ; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679 ) "nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi , in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione".
5. E' utile ricordare Cass. n. 16889/20 – la quale, su ricorso dell'ufficio, ha cassato con rinvio la sentenza (n. 3269/01/2015) con la quale la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello erariale avverso la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di Saba Italia Spa contro il diniego tacito del rimborso dell'Irap che si assumeva versata in eccesso per il (Omissis) – che, in connessione con Cass. n. 32633/19, ha annullato la sentenza di appello che non aveva verificato se la società, il cui corrispettivo era costituito dalla tariffa della sosta fissata dall'ente comunale, operasse in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa, secondo cui "(i)n tema di Irap, poichè le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities"), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a) , a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante". Si è anche chiarito, in relazione all'analoga materia del trasporto pubblico, che "(i)n tema di Irap, non realizza un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, il riconoscimento dell'abbattimento del cuneo fiscale a favore delle imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, per la neutralità dell'esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione e in ragione del fatto che non si determina alcun vantaggio o svantaggio selettivo poichè la tariffa applicata dall'ente che opera in concessione è di per sè idonea a scontare il peso dell'imposta, sicchè l'impresa pubblica opera in condizioni di effettiva concorrenza con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece si applica il beneficio fiscale" (Cass. n. 6332/22; conf.: Cass. n. 41282/21, in tema di imprese operanti nel settore del trasporto pubblico; Cass. n. 22062/22, in tema di società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani).
6. Nel nostro caso, la Commissione regionale, con motivazione carente, sostanzialmente figurativa, discostandosi dai principi di diritto sopra enunciati, nega che alla contribuente spetti la riduzione del cuneo fiscale, senza spiegare per quale ragione la società opererebbe – in regime di libera concorrenza con le altre imprese del settore (alle quali, invece, il beneficio fiscale è riconosciuto) – in "concessione" e con "tariffa" remunerativa, che già sconta il peso dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Umbria, Calabria, Veneto, Marche; accoglie il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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