Cassazione, sentenza n. 8800 del 28/03/2023

Sentenza n. 8800 del 28/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
8800
Data
28/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La questione riguardava il rimborso dell’addizionale IRES versata dal 2011 al 2014 da un’impresa proprietaria di una linea elettrica di interconnessione, che sosteneva di non svolgere attività di trasmissione in senso proprio. La Cassazione ha distinto tale attività riservata dal più ampio operare nel settore della trasmissione, nel quale rientra anche chi realizza l’interconnessione e, beneficiando dell’esenzione dall’accesso dei terzi, cede il relativo diritto di transito. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e l’originaria domanda di rimborso rigettata nel merito.

Testo della pronuncia

PRIME TECHNOLOGY Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 368/06/2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Latina che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di pagamento n. (Omissis) del 5.10.2018 con il quale, a seguito di verifica a posteriori eseguita dall'Ufficio delle Dogane di Gaeta, era stata recuperata l'imposta di consumo sui prodotti lubrificanti acquistati, negli anni 2012-2016, dalla multinazionale olandese (Omissis), ad avviso dell'Amministrazione, erroneamente classificati dalla contribuente con il codice della nomenclatura della TDC (Tariffa doganale comune) alla VD (voce doganale) 3403 "Preparazioni lubrificanti" anzichè con la VD 2710- "Oli di petrolio o di minerali bituminosi diversi dagli oli greggi".

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) era infondata la censura relativa al difetto di motivazione dell'avviso atteso che lo stesso faceva un esplicito rinvio al p.v.c. dell'8.11.2016 notificato alla società in pari data contenente l'indicazione di tutti gli elementi relativi alla ripresa doganale; 2) era corretto il metodo utilizzato dall'Ufficio, ai fini della classificazione doganale, della corrispondenza della definizione merceologica dei prodotti acquistati nel catalogo digitale della società olandese produttrice (oli per motori, per trasmissioni o anche olio idraulico con specificazioni per auto e relative marche per imbarcazioni, per motociclette etc.) con quella prevista dalla tariffa doganale; nè era apprezzabile la doglianza relativa al mancato prelevamento di campioni per effettuare l'analisi sulla composizione della merce non essendo applicabile tale pratica alle merci in libera circolazione UE; nè la società aveva prodotto una consulenza tecnica o richiesto una perizia d'ufficio;3) la prescrizione non risultava maturata atteso il raddoppio dei termini per l'obbligo di denuncia penale.

3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane.

4. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. .

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione delle voci NC 2710 e 3403 e delle sottovoci da (Omissis), contenuta nelle Nomenclatura combinata allegata ai Regolamenti n. 1006/2011, n. 927/2012, 1001/2013, 1101/2014 e 1754/2015 della Commissione Europea, vigenti all'epoca delle operazioni contestate in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 1 , nonchè delle Regole Generali interpretative 1 e 6 premesse alla Nomenclatura Combinata di cui al Reg. CEE n. 2658/1987 e dei principi espressi dalla Corte di giustizia in tema di classificazione doganale per avere la CTR condiviso il metodo – utilizzato dall'Ufficio per la classificazione doganale dei prodotti acquistati dalla società contribuente – basato sulla mera corrispondenza della definizione merceologica dei prodotti lubrificanti risultante nel catalogo digitale della società olandese produttrice (olio per motori, olio per trasmissioni, olio per cambi etc.) con quella prevista dalla tariffa doganale a prescindere dalla verifica della loro composizione chimica, quale unico criterio utile per l'individuazione delle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti in questione, essendo l'elemento qualificante ai fini della classificazione nella voce 2710 della NC, soggetta ad accisa, la fabbricazione dei lubrificanti con almeno il 70% di oli di petrolio o di minerali bituminosi, dovendo, in caso contrario, trovare applicazione la voce 3403 delle "Preparazioni lubrificanti" non soggetta ad accisa.

2. Con il secondo motivo, si denuncia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza impugnata per violazione dell' art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione-dedotta anche in primo grado- relativa alla composizione chimica dei prodotti acquistati (con una percentuale di oli di petrolio e oli minerali inferiore al 70%)- rilevante ai fini della corretta classificazione doganale- emersa da due comunicazioni della fornitrice olandese (Omissis) datate il 28.11.2016 e il 2.3.2017 già allegate al ricorso di primo grado.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 1 , per avere la CTR respinto la censura relativa alla assunta violazione dell'art. 3 del TUA cit. (secondo il quale " il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per qualità e quantità" ai fini della sua classificazione doganale) ritenendo che il prelevamento di campioni non sarebbe applicabile alle merci in libera circolazione nell'UE sebbene quest'ultimo non costituisca l'unico strumento di accertamento qualitativo dei prodotti potendo l'Ufficio acquisire documentazione ed informazioni presso il fabbricante o le autorità doganali olandesi ovvero svolgere ogni verifica necessaria per determinare le caratteristiche dei prodotti.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. , art. 115 c.p.c. , comma 1 , nonchè il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 7, comma 2 , per avere la CTR raffermato, con riguardo all'accertamento qualitativo delle merci, che nessuna "consulenza tecnica sul punto (era) stata offerta dalla contribuente nè richiesta una perizia d'ufficio" sebbene la contribuente avesse prodotto in atti documentazione proveniente dal fabbricante contenente la composizione chimica dei prodotti controversi.

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15, comma 2 , per avere la CTR rigettato l'eccezione di prescrizione – proposta dalla contribuente in via subordinata – affermando l'infondatezza della stessa atteso "il raddoppio dei termini per obbligo di denuncia penale" senza effettuare la verifica della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia al fine di accertare se fosse maturata o meno la prescrizione delle operazioni di acquisto fino al 7.10.2013.

6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la violazione dell' art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccezione concernente la inidoneità in concreto della relatio a soddisfare l'obbligo motivazionale, per mancata allegazione al richiamato processo verbale di constatazione o riproduzione nei suoi elementi essenziali del "catalogo dei prodotti (Omissis)" nonchè per mancata notifica alla contribuente dell'atto datato 30.11.2016, integrativo del precedente p.v.c. richiamato nell'avviso di accertamento e non riprodotto in esso nel suo contenuto essenziale.

7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 19 ,nel testo introdotto dalla L. n. 225 del 2016 , per avere la CTR ritenuto che la società non avesse mosso avverso il p.v.c. nè in sede di procedimento amministrativo nè in sede di ricorso introduttivo articolate e specifiche censure sebbene, all'epoca della notifica del p.v.c. in questione, l'art. 19 cit. non prevedesse la possibilità di presentare deduzioni difensive avverso i p.v.c. di violazioni in materie di accise.

9. Il quinto motivo – da analizzare prioritariamente- è infondato.

9.1. Costituisce infatti insegnamento ricevuto quello a termini del quale "il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3 , nei testi applicabili 'ratione temporis', presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell' art. 331 c.p.p. , per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 , e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 " (cfr., da ultimo, Sez. 6-5, n. 17586 del 28/06/2019 , Rv. 654733-01, in una fattispecie in cui questa Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della "notitia criminis" entro il termine di decadenza ordinario). Da ciò s'è coerentemente tratta la conclusione che "il raddoppio dei termini previsto", parallelamente, "dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3 , nel testo applicabile 'ratione temporis', può operare anche se la notizia di reato è emersa dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza" (Sez. 5, n. 36474 del 24/11/2021, Rv. 663058-01; Cass. n. 38120 del 2022).

Si è precisato, in proposito che i termini così detti raddoppiati non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente allorchè si riscontrino elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 ( Cass. 03/05/2018 , n. 1048, 3 Cass. 16/12/2016, n. 26037 ). In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale, i termini ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 ; mentre i termini raddoppiati operano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia ( Corte Cost. 25/07/2011, n. 247 ). E', perciò, irrilevante che detto obbligo possa insorgere anche dopo il decorso di un periodo pari a quello del termine breve o possa non essere adempiuto entro tale termine: ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, perchè esso soltanto connota obiettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento.

Ugualmente, si è ritenuto che i termini raddoppiati operano nonostante l'eventuale prescrizione del reato, poichè ciò che interessa è solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, atteso il regime di c.d. "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario ( Cass. 11/04/2017, n. 9322 ).

9.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi avendo affermato- nel confermare la sentenza di primo grado- che "la prescrizione non era maturata atteso il raddoppio dei termini per l'obbligo di denuncia penale"; con ciò ritenendo sussistenti i presupposti dell'obbligo di denuncia.

10. Il sesto motivo con il quale si denuncia il vizio di omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo di censura concernente l'assunto vizio motivazionale dell'avviso per mancata allegazione al richiamato p.v.c. o riproduzione nei suoi elementi essenziali del "catalogo dei prodotti (Omissis)" è infondato.

10.1. Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111 Cost. , comma 2 , nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 5 -, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017 ; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018).

Al riguardo – premesso che la CTR ha rigettato il motivo di censura concernente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento sul presupposto dell'esplicito rinvio al processo verbale di constatazione dell'8.11.2016, notificato alla società in pari data, redatto dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta per l'integrazione della motivazione e per l'analitica esposizione degli importi dovuti- il pretermesso ulteriore profilo di carenza di motivazione per mancata allegazione al p.v.c. del "catalogo dei prodotti (Omissis)" non poteva trovare comunque accoglimento; e ciò sulla base di un ragionamento in puro diritto.

10.2.Nella giurisprudenza di questa Corte molteplici sono le pronunce che, al fine di soddisfare il requisito della motivazione dell'accertamento, hanno ritenuto sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo, fosse, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario dell'avviso ci si riferisce a quelle pronunce che hanno ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere, solo iuris tantum, conosciuti dal destinatario dell'accertamento ( Cass. 17/12/2014, n. 26527 ; Cass. 27/11/2015, n. 24254 ; Cass. 30/10/2018, n. 27628 ). E, soprattutto, ci si richiama a quell'orientamento che, finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell'atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, ritiene sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo ( Cass. 12/12/2018, n. 32127 ; Cass. 24/11/2017, n. 28060 ; Cass. 04/06/2018, n. 14275 , ex plurimis, in tema di avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest'ultima notificato; Cass. 17/05/2017, n. 12312 , ex plurimis, relativa all'accertamento del maggior valore dell'immobile sulla base dei prezzi medi evincibili dal listino della Borsa immobiliare dell'Umbria, pubblicato dalla locale camera di Commercio ed agevolmente reperibile dalla contribuente). Infatti, deve ritenersi che l'interpretazione giurisprudenziale della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 , ultimo periodo e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 , ultimo periodo, e comma 3, nel senso che non sia nullo l'accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Cost. ) – che giustificano l'ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem (sul punto cfr. Cass. 29/01/2008, n. 1906 , in motivazione) – ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost. ) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa. Il rispetto del complesso dei principi appena enucleati è quindi essenziale affinchè la motivazione dell'accertamento, con particolare riferimento alla determinazione del tributo dovuto ed all'indicazione degli elementi posti alla base di tale quantificazione, possa consentire al contribuente la verifica sia della correttezza dei parametri utilizzati per la valutazione del presupposto dell'imposizione che del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 29/11/2016, n. 24220 ; Cass. 19/12/2014, n. 27055 ).

10.3. Si è ritenuto legittimamente motivato "per relationem" l'avviso di accertamento facente rinvio a documentazione (valori di cessione desunti dall'Ufficio da una ricerca universitaria) nella specie non allegata all'atto impositivo nè ivi riprodotta nel suo contenuto essenziale ma menzionata assieme ad altri documenti accessibili da "internet" laddove risulti pubblicata e, quindi, agevolmente conoscibile al contribuente destinatario dell'avviso (Sez. 5 -, Ordinanza n. 593 del 15/01/2021).

10.4. Infondato è anche l'altro profilo del motivo con cui viene denunciata l'omessa pronuncia in ordine alla doglianza di difetto di motivazione dell'avviso per non essere stato mai notificato alla contribuente nè riassunto nel suo contenuto essenziale un atto richiamato nell'avviso di pagamento "datato 30.11.2016, integrativo del precedente pvc"; invero, la CTR nel rigettare il motivo di censura di difetto di motivazione per relationem ha fatto riferimento- con un accertamento in fatto insindacabile in questa sede- all'esplicito rinvio nell'avviso in questione soltanto al p.v.c. dell'8.11.2016, notificato in pari data alla società.

11. Il primo motivo è fondato.

11.1. La classificazione doganale delle merci importate nell'Unione Europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA) delle merci che è stato elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

Il Regolamento CE n. 2658/1987 costituisce il riferimento normativo fondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata" (NC).

Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest'ultima, titolo 1, parte A, dispongono in particolare quanto segue: (…) "La classificazione delle merci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note".

Qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte, in base alla regola generale 3, lettera a), della nomenclatura medesima, essa va classificata nella voce più specifica. Occorre precisare che, secondo le note esplicative del SA relative a detta regola generale, "una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti" In base al punto 3 lett. b) della NCI prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Infine, ai sensi del punto 3, lett. c) della NC: "Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione".

La Regola n. 6 dispone: "La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonchè, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili".

Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, semprechè sia inerente a detto prodotto; l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2022 , "PRODEX" SIA, C-72/21, punto 28; del 3 giugno 2021, Flavourstream, C-822/19, EU:C:2021:444, punto 34, e del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C-197/20 e C-216/20, EU:C:2021:892, punto 31; sentenze del 20 settembre 2018 , 2M-Locatel A/S, punto 27; 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C-288/09 e C-289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C-320/11, C330/11, C-382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto 27).

Peraltro, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C198/15, Invanned Group Ltd e altre, punto 24; Corte giust. 12 aprile 2018, C-227/17, Medtronic GmbH contro Finanzamt Neuss, punto 36). Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti ( Corte di giustizia, sentenza del 4 marzo 2015 , causa C- C-547/13 "Oliver Medical" SIA contro Valsts iegmumu dienests, punto 72; nella giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 29538 del 2018).

Inoltre, come già ricordato da questa Corte (Cass. n. 31062 del 2017; Cass. n. 30905/2019), secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune, le note esplicative della nomenclatura costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa (Turbon International GmbH, p. 22; conf. Wiener SI, p. 11, Peacock, p. 10).

L' allegato 1 del Regolamento di esecuzione (CEE) n. 2658/1987 e s.m., relativo alla nomenclatura tariffaria, individua con la voce della nomenclatura combinata n. 2710 (utilizzata dalla Dogana di Gaeta) 2710 20 – "Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate nè comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base…".

Tale voce si suddivide in più sottovoci in cui rientrano gli "oli per motore, per compressori o per turbine" (sottovoce 2710 1981), "liquidi per trasmissioni idrauliche" (sottovoce 27 1983) "oli per cambi" (sottovoce 2710 1987) e "altri oli lubrificanti" (sottovoce 2710 1999 avente contenuto residuale) con la percentuale almeno del 70%, quale costituente di base, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

Diversamente con la voce 3403 della NC (utilizzata dalla contribuente nei modelli Intrastat degli acquisti intracomunitari) si fa riferimento alle Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

Come si evince dalle note esplicative dalla NC le sottovoci NC 34031990 e 34039900 distinguono le preparazioni "contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi" dalle "altre" a seconda che il prodotto considerato contenga oli di petrolio o di minerali bituminosi sempre in misura inferiore al 70% oppure non ne contenga affatto.

Dalle caratteristiche e proprietà oggettive di entrambi i prodotti rientranti alternativamente nelle due voci, si ricava che elemento discretivo è la composizione chimica degli stessi nel senso la caratteristica dei lubrificanti classificabili sotto la voce 2710 NC è costituita dalla loro fabbricazione con almeno il 70% di oli di petrolio o di minerali bituminosi quale costituente di base, mentre dalle preparazioni lubricanti di cui alla voce 3403 della NC vanno escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

11.2. Alla luce di quanto sopra, nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha mal governato i suddetti principi nel ritenere corretto il metodo di classificazione doganale dell'Ufficio basato sulla mera corrispondenza della "definizione merceologica" dei prodotti lubrificanti acquistati – risultante dal catalogo digitale della società produttrice olandese pubblicizzato su internet – con quella prevista dalla tariffa doganale (" Il riferimento ai prodotti reclamizzati sul sito internet della ditta (Omissis) fornitrice olandese della Prime e dei quali quest'ultima si è approvvigionata sistematicamente nel periodo relativo all'accertamento è del tutto attendibile tenuto conto che il sito è volto a rendere edotti i potenziali acquirenti delle caratteristiche del prodotto commercializzato in tutto il mondo e che è del tutto improbabile che i parametri riferiti possano non essere quelli effettivi della produzione tenuto conto della normativa ce presidia tale forma internazionale di commercio. Rileva l'Ufficio.. che nel catalogo digitale della società olandese produttrice sono inseriti oli lubrificanti individuati con la definizione merceologica uguale a quella prevista dalla tariffa doganale: in particolare il detto catalogo espone, in osservanza degli obblighi normativi e regolamentari in tema di sicurezza dei prodotti, dettati dal codice del consumo, le merci come olio per motori, per trasmissioni o anche olio idraulico, con specificazioni…) senza verificare le caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti acquistati, quali definite nel testo delle voci della NC al fine di stabilire, in base alla loro composizione chimica, il corretto inserimento o meno degli stessi nella voce 2710 come effettuato dall'Ufficio (qualora contenessero almeno il 70% di oli di petrolio o di minerali bituminosi) ovvero nella voce 3403 indicata dalla contribuente nei modelli intrastat (nel caso non contenessero tali materie o le contenessero in misura minore).

12. L'accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione dei restanti, con assorbimento degli stessi.

13. In conclusione, va accolto il primo motivo, rigettati il quinto e il sesto motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il quinto e il sesto, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto-e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

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