Cassazione, sentenza n. 9094 del 31/03/2023
Sentenza n. 9094 del 31/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9094
- Data
- 31/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso di eccedenze IRPEG e ILOR trasferite con una cessione d’azienda, che l’Amministrazione riteneva già utilizzate dalla cedente; i giudici di merito avevano considerato la cessione inopponibile per mancata notifica. La Cassazione afferma che i crediti tributari inerenti all’azienda si trasferiscono con efficacia verso il debitore dall’iscrizione dell’operazione nel registro delle imprese, senza necessità di separata notifica, e che tale pubblicità esclude la scusabilità dell’ignoranza dell’Amministrazione. Accolti due motivi e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata e il ricorso originario accolto nel merito.
Testo della pronuncia
TPV Compound Srl chiese all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle eccedenze Irpeg e Ilor relative ai periodi di imposta 1990 e 1991, in seguito all'affermata maturazione di un credito di imposta conseguente ad operazioni e modifiche societarie intervenute fino al 2009.
L'Agenzia delle entrate negò il rimborso, rilevando che i crediti d'imposta in questione risultavano essere già stati utilizzati da altra società nel contesto di un accordo transattivo raggiunto a seguito dell'esercizio del potere di autotutela da parte sua.
2. La società contribuente, rilevando di aver acquistato l'azienda dalla società in questione oltre tre anni prima l'accordo transattivo, impugnò il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che rigettò il ricorso.
Il successivo appello, proposto innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, subì identica sorte.
I giudici regionali, dopo aver premesso che la cessione dei crediti tributari relative alle imposte dirette è soggetta alla stessa disciplina che riguarda la generalità dei crediti nei confronti della P.A., imponendo, pertanto, la notifica al debitore, rilevarono che quest'ultima non aveva avuto luogo nel caso di specie, ciò che rendeva la cessione inopponibile all'Amministrazione finanziaria.
3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la società contribuente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 26 ottobre 1973, n. 602, artt. 43-bis, e 2559, comma 1, c.c. .
La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina della cessione a titolo particolare dei crediti della P.A..
La ricorrente evidenzia, infatti, che la fattispecie qui in essere concerne un'ipotesi di cessione del credito quale effetto automatico della cessione d'azienda; in tal senso, pertanto, richiama il contenuto della previsione codicistica evocata, a mente della quale la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, dal momento della relativa iscrizione al registro delle imprese.
La censura è pertanto volta ad evidenziare che, con l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, la cessione del credito si sarebbe perfezionata sotto tutti gli aspetti, cosicchè l'Amministrazione non poteva legittimamente effettuare alcuna compensazione di debiti e crediti con la società cedente.
Sotto altro profilo, inoltre, la ricorrente deduce falsa applicazione delle medesime norme in relazione alla rilevanza della buona fede in capo all'Amministrazione.
La sentenza d'appello, infatti, aveva ritenuto che l'Agenzia delle entrate avesse consentito in buona fede l'estinzione del proprio debito mediante compensazione con la società cedente; e la ricorrente evidenzia che, invece, nella specie sussisteva la conoscenza, da parte dell'Amministrazione, dell'intervenuta cessione dei crediti in compensazione.
2. Il secondo motivo deduce "violazione del diritto UE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, in ordine alla sproporzionalità tra il fine erariale di certezza dei crediti e il disconoscimento dell'opponibilità all'amministrazione finanziaria dell'iscrizione nel registro delle imprese".
La ricorrente sostiene che la pur legittima tendenza a preservare il più possibile i diritti dell'erario non deve ridondare in un eccesso in danno del contribuente, come accadrebbe ove si svalutasse ogni effetto applicativo dell' art. 2559 c.c. in punto alla sorte dei crediti relativi all'azienda ceduta.
3. Con il terzo motivo, deducendo violazione dell' art. 115 c.p.c. , la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha trascurato di considerare che l'Amministrazione aveva ammesso la propria conoscenza effettiva e legale del trasferimento dei crediti.
4. Infine, con il quarto motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione alla Cost., artt. 24 e 111 , 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, 36, comma 2, num. 4, assumendo che la sentenza d'appello, nella parte in cui aveva sostanzialmente disapplicato, nel caso concreto, l' art. 2559 c.c. , sarebbe sorretta da motivazione meramente apparente.
5. I primi due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto connessi, sono fondati.
5.1. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in caso di conferimento di azienda o di ramo d'azienda, l'efficacia del trasferimento dei relativi crediti tributari è soggetta alla regola generale affermata dall' art. 2559 c.c. .
In base a tale regola, la cessione dei crediti inerenti all'azienda ceduta (o al suo ramo) ha effetto nei confronti del debitore, pur in mancanza di accettazione o di notifica, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 28787/2021; Cass. n. 20415/2018; Cass. n. 12552/2016).
Di tale principio non ha fatto buon governo la sentenza impugnata, che ha invece posto l'accento sul difetto di notifica dell'avvenuta cessione dei crediti per inferirne l'inopponibilità all'Amministrazione ceduta.
5.2. Il contrario argomento invocato, sul punto, dalla difesa dell'Agenzia delle entrate non è persuasivo.
L'asserita "specialità" del regime di circolazione dei crediti nel quale si colloca il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43-bis – donde trarrebbe giustificazione la necessità di preventiva notifica all'Amministrazione ceduta – è infatti circostanza idonea ad incidere sulla specifica disciplina del contratto di cessione (il quale, infatti, riceva puntuale ed apposita disciplina dall'art. 43-bis, comma 3) ma non può giungere ad onerare le parti del contratto di cessione dell'azienda – concepita dall'ordinamento come un'universalità di beni – della notifica all'Amministrazione, con atto separato, della semplice produzione di un effetto della stessa, il cui verificarsi è previsto ope legis.
5.3. Nè può condividersi l'affermazione della C.T.R. secondo la quale il comportamento dell'Amministrazione sarebbe stato, nella specie, assistito da buona fede.
L'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese – circostanza che nel presente giudizio non è mai stata in discussione – costituisce, infatti, strumento di pubblicità legale della cessione, la cui mancata conoscenza è recisamente incompatibile con ogni profilo di scusabilità.
6. La fondatezza dei primi due motivi comporta l'accoglimento del ricorso senza necessità di esame dei restanti, che restano assorbiti.
La sentenza impugnata è conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La peculiarità della fattispecie costituisce giusta ragione di compensazione delle spese nel merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, che liquida in Euro 7.500,00 oltre Euro 200,00 per rimborso forfetario, 15% per rimborso delle spese generali ed oneri accessori. Compensa le spese del merito.
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