Cassazione, sentenza n. 9789 del 12/04/2023

Sentenza n. 9789 del 12/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
9789
Data
12/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava la rettifica del valore di immobili ereditari e la conseguente maggiore imposta di successione, confermata in appello sulla base di stime dell’Agenzia del Territorio. I contribuenti avevano contestato metodo comparativo, motivazione e caratteristiche dei cespiti, ma nel corso del giudizio hanno aderito alla definizione agevolata, pagando integralmente quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e rinunciando al ricorso. La Cassazione dichiara pertanto estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, compensa le spese ed esclude il doppio contributo unificato.

Testo della pronuncia

A.A., nonchè B.B., C.C. e D.D., questi ultimi in qualità di eredi legittimi del defunto E.E., hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 12 novembre 2014, n. 6765/38/2014, che, in controversia su avviso di rettifica della dichiarazione e liquidazione della maggiore imposta di successione in relazione al valore di taluni immobili compresi nell'asse ereditario della defunta F.F., a seguito della riassunzione del procedimento, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 17 luglio 2007, n. 73/35/2007, da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 12 aprile 2013, n. 8957, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo il 12 gennaio 2006, n. 212/05/2005, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la rettifica del valore imputabile ad alcuni immobili ereditari fosse stata idoneamente motivata sulla base di due stime redatte dall'Agenzia del Territorio secondo il metodo sintetico-comparativo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi. A seguito di definizione agevolata della controversia con integrale pagamento dell'importo dovuto ( D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , ex art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 ), i contribuenti hanno depositato rinunzia al ricorso per cassazione, che è stata notificata all'amministrazione finanziaria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rettifica del valore imputabile a taluni immobili – sulla base di due stime redatte dall'Agenzia del Territorio (per la precisione, con note trasmesse dall'Ufficio di Roma dell'Agenzia del Territorio il 16 luglio 2002 e dall'Ufficio di Viterbo dell'Agenzia del Territorio il 10 dicembre 2011) – fosse stata correttamente fondata sul metodo sintetico-comparativo (sulla base del confronto con il prezzo noto di immobili similari e con precedenti valutazioni dei medesimi immobili).

2.2 Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, 3 per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che: a) con riferimento ad un terreno sito in Capodimonte (NA) (cespite n. 4 della dichiarazione di successione), sprovvisto di rendita catastale, la nota trasmessa dall'Ufficio di Viterbo dell'Agenzia del Territorio il 10 dicembre 2011 riguardava, in realtà, un fabbricato adibito a magazzino agricolo (regolarmente indicato nella dichiarazione di successione) che non aveva alcuna attinenza con il predetto cespite; b) con riferimento ai terreni siti in (Omissis) della dichiarazione di successione), compresi in zona soggetta a vincolo boschivo, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc/mq, il valore era stato determinato in comparazione ad un trasferimento avente ad oggetto un terreno ricadente in zona agricola; c) con riferimento ai locali ed appartamenti siti in (Omissis) (cespiti nn. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della dichiarazione di successione), la nota trasmessa dall'Ufficio di Roma dell'Agenzia del Territorio il 16 luglio 2002 ha rideterminato il valore in comparazione con immobili aventi caratteristiche differenti, essendo situati in contesti urbani di particolare pregio (come (Omissis)), senza tener conto dei danni subiti dall'esplosione conseguente ad una fuga di gas (secondo le risultanze – oltre che di una perizia asseverata con giuramento – dell'ordinanza resa dal Sindaco del Comune di Roma il 15 aprile 1998, n. 2).

2.3 Con il terzo motivo, si denuncia – in subordine – nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. , e il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2 , n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente – stante l'acritica adesione alle risultanze dell'avviso di rettifica e liquidazione – in relazione alla rideterminazione del valore imputabile ai predetti cespiti.

2.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla censura – proposta sin dal giudizio di primo grado – attinente al vizio di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione in relazione alle due stime dell'Agenzia del Territorio, le quali si limitavano ad elencare una serie di cespiti utilizzati come termine di confronto, senza chiarire: a) le caratteristiche specifiche degli immobili oggetto di comparazione; b) per ciascun terreno e fabbricato soggetti a rettifica, quale, tra i predetti cespiti, fosse stato assunto come parametro di comparazione e su quali basi; c) quale dei cespiti utilizzati ai fini della rettifica fosse stato, a sua volta, oggetto di precedente stima.

Motivi della decisione

1. In corso di causa, C.C., in qualità di coobbligato solidale per l'imposta di successione, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata – in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 – il 5 maggio 2018, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Con raccomandata trasmessa il 14 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha comunicato l'accoglimento dell'istanza ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di Euro 287.269,29.

Tale somma è stata interamente corrisposta secondo la rateizzazione stabilita dall'amministrazione finanziaria, come si evince dalla documentazione prodotta. Vi è anche il riscontro del pagamento degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

2. Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , quale integrato dall'art. 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta l'espressa rinuncia dei ricorrenti all'odierno procedimento.

3. Le spese giudiziali devono essere compensate, stante la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5", 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5", 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5", 5 settembre 2022, n. 26026).

4. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, (Cass., Sez. 5", 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5", 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5", 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5", 15 settembre 2022, n. 27244; Cass., Sez. 5", 24 gennaio 2023, n. 2098).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

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