Cassazione, provvedimento n. 7201 del 18/04/2023

Provvedimento n. 7201 del 18/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
7201
Data
18/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudice tributario di primo grado aveva sollevato un rinvio pregiudiziale sulla tutela contro lo scarto, per IBAN errato, di una domanda di contributo a fondo perduto e sulla giurisdizione relativa al diniego del beneficio. La Cassazione ha rilevato che le questioni investono sia l’applicabilità del rinvio pregiudiziale al processo tributario sia l’individuazione del giudice competente, profilo riservato alla funzione regolatrice delle Sezioni Unite. Il provvedimento non decide la spettanza del contributo, ma assegna alle Sezioni Unite le questioni per l’enunciazione del principio di diritto.

Testo della pronuncia

1. E' stato proposto ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento avente ad oggetto la comunicazione di scarto dell'istanza di pagamento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, formulata da società a responsabilità limitata.

A sostegno dell'istanza la società aveva dedotto ed allegato l'esistenza dei requisiti previsti dalla norma ed in particolare la contrazione del fatturato nella misura dei due terzi nel periodo considerato, coincidente con l'emergenza pandemica.

La comunicazione di scarto era stata giustificata con l'errata indicazione dell'IBAN cui accreditare il contributo, senza contestare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge.

L'Agenzia delle entrate contesta l'ammissibilità del ricorso non ritenendo la comunicazione di scarto un provvedimento di diniego e rilevando che il beneficiario doveva attivarsi con istanza di autotutela che, peraltro, la società, nel corso del procedimento dichiara di aver proposto ricevendo, tuttavia, un rigetto.

L'ordinanza di rinvio pregiudiziale, emessa il 28 marzo 2023, è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 7201 del 2023.

2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado prima di affrontare il fondo del ricorso ritiene di dover sollevare plurime questioni esclusivamente di diritto rilevanti ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.

3. La prima questione riguarda l'applicazione della norma e la conseguente utilizzabilità dello strumento processuale nomofilattico-deflattivo da parte del giudice tributario, non essendovi univocità di opinioni al riguardo. La tesi prevalente ritiene che il rinvio pregiudiziale, in quanto istituto generale di diritto processuale sia applicabile anche al processo tributario, non essendovi dubbio che la giurisdizione tributaria sia di merito, in virtù del rinvio operato dall'art. 1 c.2 d.lgs n. 546 del 1992 (nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile ai giudizi tributari in quanto compatibili). Al riguardo si ritiene che lo stralcio dell'istituto dalla riforma del processo tributario sia da considerarsi del tutto coerente con lo spostamento dello strumento processuale nel corpus codicistico. L'altra tesi valorizza, invece, questa eliminazione dal contesto della riforma del processo tributario dell'istituto per escludere l'applicazione al processo tributario.

La questione riveste, prima facie, il carattere dell'ammissibilità. E' necessaria ai fini del giudizio, è di rilievo nomofilattico, non è stata mai affrontata in precedenza e certamente è suscettibile di riproporsi in molti altri giudizi.

4. La seconda questione, di carattere centrale nell'impianto dell'ordinanza di rimessione, riguarda l'interpretazione del complesso delle norme connesse al contributo a fondo perduto per cui è giudizio al fine d'individuare la giurisdizione competente a decidere le controversie nelle quali, come nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate abbia rigettato le richieste dei potenziali beneficiari.

Il giudice rimettente richiama numerosi precedenti di Commissioni tributarie che, decidendo il merito, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice adìto applicando estensivamente la previsione contenuta nel c.12 dell'art. 25 del citato d.l. n. 34 del 2020 secondo la quale: "( …) per le controversie relative all'atto di recupero (da parte dell'Agenzia delle Entrate n.d.r.) si applicano le disposizioni previste dal d.lgs n. 546 del 1992".

La questione interpretativa sottesa alla individuazione della giurisdizione riguarda proprio l'ambito di applicazione della norma regolatrice che, sul piano testuale, limita la giurisdizione tributaria alle controversie relative all'atto di recupero dei contributi non dovuti, ancorché l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del beneficio e per il recupero di quello illegittimamente versato possa sovrapporsi.

Anche per questa seconda questione i requisiti della necessità per il giudizio, del rilievo nomofilattico, e della capacità espansiva sussistono.

L'ammissibilità potrebbe presentare, tuttavia, profili di problematicità per l'attinenza di essa alla individuazione della giurisdizione.

a) La Corte di Cassazione a sezioni unite è già l'organo regolatore della giurisdizione (art. 360 n.l c.p.c.).

b) Il sindacato relativo alla individuazione della giurisdizione è inscindibilmente collegato all'esame del fatto da cui scaturisce la situazione giuridica soggettiva che definisce la giurisdizione, tanto che le Sezioni Unite sono eccezionalmente per queste controversie giudici del fatto.

c) II sistema processuale prevede strumenti anticipatori della definizione della giurisdizione come il regolamento preventivo di giurisdizione, rimesso esclusivamente alla iniziativa delle parti; il rilievo officioso da parte del giudice anche in limine litis; il potere endoprocessuale di dichiarare il difetto di giurisdizione e di indicare il giudice munito di giurisdizione, il quale ha il potere officioso di sollevare conflitto di giurisdizione.

d) Si tratta di un sistema compiuto che, con la riforma del 2009 (art. 59 l.n. 69 del 2009) tende ad evitare soluzioni di continuità nel processo. La finalità acceleratoria si completa con il formarsi del cd. giudicato implicito sulla giurisdizione ove il potere officioso non sia esercitato entro il primo grado di giudizio e non vi sia impugnazione sul punto.

e) Il rinvio pregiudiziale determina al contrario la sospensione necessaria del processo a quo.

f) Gli effetti della pronuncia sul rinvio pregiudiziale sul giudizio a quo possono non essere rilevanti se sganciati dal collegamento con la fattispecie concreta.

5. L'estensione dell'intervento nomofilattico ex art. 363 bis c.p.c. alle questioni attinenti alla individuazione della giurisdizione pone conclusivamente il problema dell'applicazione dell'istituto anche per le questioni assoggettabili al paradigma di cui all'art. 360 n. 1 c.p.c. e non solo a quello di cui agli artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c.

6. L'ammissibilità della questione, proprio per la complessità dei profili esaminati, oltre che per la natura esclusivamente interpretativa del quesito come prospettato nell'ordinanza di remissione, non può essere esclusa prima facie.

7 Ne consegue l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, investendo la questione un ambito normativamente assegnato al vaglio, sostanzialmente esclusivo, del Collegio allargato della nomofilachia.

P.Q.M.

Visto l'art. 363-bis cod. proc. civ., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Sezioni Uniti Civili per l'enunciazione del principio di diritto.

Roma 17 aprile 2023

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