Cassazione, sentenza n. 12944 del 11/05/2023

Sentenza n. 12944 del 11/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
12944
Data
11/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio concerneva dazi e IVA all’importazione, sanzione e confisca di un veicolo immatricolato fuori dall’Unione e utilizzato da una persona residente nel territorio doganale. La Cassazione ha escluso che l’atto di contestazione della sanzione dovesse essere preceduto dal contraddittorio invocato, ma ha ritenuto erroneo applicare le convenzioni sull’importazione temporanea riferite ai non residenti; occorreva invece verificare, secondo la disciplina unionale applicabile, se ricorresse un uso del mezzo in situazione di emergenza. Ha quindi accolto il primo motivo nei limiti indicati, assorbito il secondo, cassato la sentenza e rinviato al giudice regionale per gli accertamenti necessari e le spese.

Testo della pronuncia

A.A., all'epoca dei fatti cittadino albanese residente in (—), impugnò la Det. Dirett. 13 febbraio 2015, n. 3886, notificatagli ad istanza dell'Agenzia delle Dogane di Padova (unitamente al p.v.c. prot. n. (—)), con cui gli era stata contestata – quale conducente dell'autoveicolo Mercedes-Benz tg. (—), immatricolato al di fuori dell'Unione Europea ((—)) e di proprietà del cognato B.B. – la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 216, 282, 292 e 295-bis (TULD), per aver evaso i diritti di confine e l'IVA all'importazione, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 2, comma 2, e la confisca del veicolo stesso ex art. 301 TULD (veicolo in precedenza sequestrato, all'atto del controllo in data 31.1.2015, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 13). La C.T.P. di Padova rigettò il ricorso con sentenza n. 141/16, confermata dalla C.T.R. del Veneto con sentenza del 15.5.2018, con cui si respinse l'appello proposto da A.A.. In particolare, nel confermare la prima decisione, il giudice del gravame osservò che nella specie era stata data applicazione al Codice Doganale Comunitario (C.D.C.), che richiama la Convenzione di New York del 1954, in parte qua non abrogata dalla successiva Convenzione di Istanbul del 1990; che, pur vero essendo che l'autoveicolo non si trovava in (—) da più di sei mesi, tuttavia esso era condotto da cittadino residente in (—) e non dal legittimo proprietario, per di più in assenza di delega o di altro documento abilitativo all'uso, nè dimostrativo del percorso da seguire; aggiunse che, in subiecta materia, non è previsto il contraddittorio endoprocedimentale, nè il sequestro era stato effettuato a seguito di perquisizioni o ricerche, bensì nell'ambito di controlli di routine.

A.A. ricorre ora per cassazione, sulla base di due formali motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane. Il ricorrente ha chiesto la discussione orale in pubblica udienza, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis.

Motivi della decisione

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell'art. 22 Reg. (CEE) n. 952/2013, dell'art. 8 Reg. (UE) nn. 2446-2447/15, dell'art. 216riferimento TULD in relazione alla Convenzione di New York del 1954 e alla Convenzione di Istanbul del 1990, degli artt. 555-562 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, degli artt. 29 e segg. Reg. (CEE) n. 2913/1992, degli artt. 150, 151 e 152 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene in primo luogo il ricorrente che la C.T.R. ha violato il principio del contraddittorio, venendo in rilievo tributi armonizzati (dazi doganali ed IVA relativa); infatti, per accertare se la vicenda avesse o meno rilevanza penale, ai sensi dell'art. 295-bis TULD (nel testo vigente ratione temporis), occorreva verificare quale fosse il valore dell'autoveicolo, e quindi stabilire se l'importo dei dazi evasi fosse maggiore o minore di Euro 3.996,96; di conseguenza, la valutazione circa l'esistenza o meno dell'illecito doveva seguire, e non precedere, il sequestro, al contrario di quanto avvenuto; peraltro, se si fosse avviato il contraddittorio, esso ricorrente ben avrebbe potuto interloquire sia sul valore del mezzo, ma soprattutto avrebbe potuto giustificare il temporaneo possesso del mezzo stesso, giacchè il suo legittimo proprietario aveva dovuto rientrare d'urgenza in (—) ed il veicolo abbisognava di importanti riparazioni, con conseguente esclusione, in ogni caso, della fattispecie di contrabbando. In secondo luogo, il ricorrente – sul presupposto che la G.d.F. abbia nella sostanza fatto ricorso alla presunzione di contrabbando ex art. 25 TULD, benchè il sequestro sia stato effettuato in un Comune della provincia di Padova non inserito nella zona di vigilanza doganale – contesta la legittimità dell'operato dei militari, giacchè le contestazioni avrebbero dovuto seguire l'iter ordinario per tutti gli accertamenti tributari, compresi quelli doganali; aggiunge che, nell'ipotesi in cui non dovesse accedersi ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 25 TULD, o anche solo conforme al diritto Europeo, la disposizione si porrebbe in insanabile contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost., e in subordine si sollecita, quindi, la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Sotto ulteriore profilo, il ricorrente si duole della decisione nella parte in cui si è ritenuta l'applicabilità della Convenzione di New York del 1954 e della successiva Convenzione di Istanbul del 1990, in tema di ammissione temporanea di mezzi di trasporto in territorio doganale, benchè esso A.A. fosse cittadino residente in (—) e, dunque, le stesse non potessero trovare applicazione nella specie, riferendosi esse ai soggetti "non residenti" nell'area doganale. Ancora, il A.A. lamenta l'erroneità della decisione laddove si è fatto nella sostanza riferimento all'art. 719 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, disposizione tuttavia abrogata dall'art. 277-bis del Reg. (CEE) n. 993/2001, a far data dal 4.6.2001, donde la palese erroneità della ritenuta necessità che esso A.A. fosse munito di delega o che contestualmente fosse presente a bordo il proprietario, solo rilevando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 555-562 del Reg. di esecuzione, come appunto modificato nel 2001. Infine, si contesta la sentenza d'appello per aver ritenuto plausibile la stima del veicolo effettuata sulla base del mensile "Quattroruote", anzichè secondo il procedimento della determinazione del valore in Dogana.

1.2 – Con il secondo motivo si lamenta omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la C.T.R. esaminato un documento decisivo, ossia il preventivo per la riparazione del veicolo che, se valutato in relazione al fatto da esso emergente (prenotazione per la riparazione presso l'autofficina Automultiservice Sas di Due Carrare, in provincia di Padova, in data 5.2.2015), avrebbe fornito la prova occorrente per mandare assolto esso A.A. dall'addebito.

1.1 – Il primo profilo in cui si articola il primo motivo, laddove si investe la decisione d'appello per la pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è infondato.

Non v'è dubbio che la sanzione irrogata sia correlata alla sottrazione di dazi doganali; ma è principio ampiamente ricevuto, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui "In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico Spa zio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione" (Cass. n. 7620/2021).

Nè può trovare Spa zio, nella specie, la diversa disposizione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, che rinvia alle leggi di accertamento del tributo in quanto compatibili. Infatti, l'art. 17, fa riferimento alle violazioni sostanziali, ossia quelle "incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo" (v. Cass. n. 14848/2015; v. anche Cass. n. 15581/20), questione che qui non viene specificamente in rilievo.

Da tanto, dunque, discende l'infondatezza della censura, specificamente riferita – come ribadito dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione orale – al contraddittorio endoprocedimentale sul tributo, e non sulla sanzione, e perciò eccentrica rispetto al decisum.

1.3.1 – Le restanti censure del primo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perchè connesse. Esse sono nel complesso fondate, nei termini che seguono.

1.3.2 – Anzitutto, deve rilevarsi che la Convenzione di New York del 1954 e quella di Istanbul del 1990, in tema di temporanea importazione di mezzi di trasporto nell'area doganale, non riguardano i soggetti residenti nell'area stessa (v. Cass. n. 7452/1990), sicchè ogni riferimento operato sul punto dalla C.T.R. (che ha dunque avallato l'analogo riferimento contenuto nell'atto impugnato) è all'evidenza erroneo: è pacifico, infatti, che il A.A., già al tempo, fosse residente in (—).

La vicenda, dunque, deve inquadrarsi nell'egida del Regolamento di attuazione del C.D.C. (Reg. (CEE) n. 2913/1992), ossia nel Reg. (CEE) n. 2454/1993, nel testo vigente ratione temporis; in particolare, l'art. 558 reg. esec. stabiliva che "L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale (…), purchè sussistano le seguenti condizioni: a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio (…); b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli artt. 559, 560 e 561"; ebbene, l'art. 559, disponeva che "Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti: (…) c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni". Ancora, l'art. 560 prevedeva che "Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasporto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione. (…)". Infine, l'art. 561, prevedeva che "L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone: (…) 2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio. (…)".

1.3.3 – Ora, premesso che il controllo da cui scaturì il sequestro venne effettuato dalla G.d.F. in data 31.1.2015 e che il proprietario del veicolo, B.B., era già rientrato in (—) il giorno precedente (come è pacifico, per risultare dal biglietto aereo prodotto dal A.A.), sicchè al momento del controllo non si trovava più nel territorio dell'UE, ne discende che – stando a quanto emergente dagli atti – può senz'altro escludersi la ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 560 e 561 citt., appunto perchè il proprietario non era più presente nell'area doganale, nè risulta che il A.A., a tacer d'altro, fosse alle dipendenze dello stesso B.B..

Tanto non può però dirsi in relazione all'ipotesi di cui all'art. 559 cit., perchè il controllo avvenne il giorno successivo al rientro in (—) del predetto B.B. (sicchè – in assenza di qualsiasi accertamento sul punto, di cui non v'è traccia agli atti – non può certo inferirsi che il A.A. avesse la disponibilità del veicolo da epoca precedente al (—)); il giudice del merito, dunque, avrebbe dovuto verificare se, in forza degli elementi ritualmente acquisiti, al momento del ripetuto controllo il A.A. detenesse legittimamente il veicolo sul territorio doganale e proprio al lume del disposto dell'art. 559 cit., sussistendo dunque una situazione di emergenza, solo in caso negativo potendo configurarsi la fattispecie di contrabbando (benchè depenalizzata), il che avrebbe peraltro giustificato il sequestro del veicolo, della L. n. 689 del 1981, ex art. 13, e la successiva confisca ex art. 301 TULD. Non può peraltro non evidenziarsi come – a parere del Collegio – il subitaneo sequestro del veicolo disposto dalla G.d.F. già all'esito del controllo in danno del A.A., abbia finito col rovesciare ed aggravare il normale iter di accertamento della fattispecie sanzionatoria, di fatto esplicandosi in una sorta di presunzione di contrabbando alla stregua dell'art. 25 TULD, che lo stesso A.A. avrebbe dovuto vincere seduta stante, il che non è ovviamente ipotizzabile. Ciò tanto più che la L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 2, giustifica il sequestro delle cose di cui è possibile disporre la confisca amministrativa nei modi e con i limiti in cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (in particolare, art. 354 c.p.p.), sicchè la relativa attività non può che improntarsi a naturale prudenza.

Ha dunque errato la C.T.R. nell'escludere la legittimità della detenzione sulla base del cennato percorso argomentativo, sicchè si impone il rinvio al giudice del merito, perchè proceda ai necessari accertamenti, nell'egida della disciplina applicabile alla vicenda, ut supra.

2.1 – Ogni altra questione posta dal primo mezzo, nonchè il secondo motivo, restano conseguentemente assorbiti.

3.1 – In definitiva, il primo motivo di ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione, mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2023

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