Cassazione, sentenza n. 15833 del 06/06/2023

Sentenza n. 15833 del 06/06/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
15833
Data
06/06/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia traeva origine da accertamenti bancari sui conti di un socio, utilizzati per rettificare il reddito della società di persone e imputare il maggior reddito ai soci; la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello perché riproponeva le censure del primo grado. La Cassazione chiarisce che, nel processo tributario, tale riproposizione soddisfa l’onere di specificità quando dall’atto emerga inequivocabilmente il dissenso dalla decisione impugnata. Accoglie inoltre il ricorso incidentale dell’Agenzia per omessa pronuncia sulla quantificazione del recupero, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 185/04/14 del 16/05/2014, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l'appello proposto da Immobil P. di A.A. & C. s.n.c. (di seguito IP), e dai soci A.A. e B.B. nei confronti della sentenza n. 18/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Nuoro (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente e dai singoli soci nei confronti di tre avvisi di accertamento, l'uno nei confronti di IP per IRES, IRAP e IVA relative all'anno (—) e gli altri due nei confronti di ciascuno dei soci per IRPEF relativa al medesimo anno d'imposta.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti, con l'avviso di accertamento nei confronti della società l'Amministrazione finanziaria aveva provveduto alla rettifica del reddito in relazione alle risultanze degli accertamenti bancari eseguiti nei confronti del socio A.A., con conseguente imputazione del maggior reddito per tra Spa renza ai soci.

1.2. La CTR motivava il rigetto dell'appello di IP e soci osservando che: a) i motivi di doglianza concernenti la mancata allegazione delle ragioni legittimanti la verifica fiscale, l'eccezione di costituzionalità e la violazione del contraddittorio dovevano ritenersi inammissibili per mera reiterazione di quanto già dedotto in primo grado; b) l'Amministrazione finanziaria aveva legittimamente proceduto ad accertamenti bancari sui conti correnti dei soci in presenza di una grave anomalia, rappresentata dalla assenza di un conto corrente della società; c) l'avviso di accertamento era correttamente motivato e gli appellanti non avevano fornito ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione dal giudice di primo grado.

2. IP e soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.

3. AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 2, IP e soci deducevano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e 57, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Va preliminarmente evidenziato che la CTR ha considerato l'appello proposto complessivamente inammissibile per avere i ricorrenti reiterato le medesime censure formulate in primo grado e disattese dalla sentenza della CTP. La ulteriore motivazione con cui la sentenza impugnata è entrata nel merito delle censure proposte deve ritenersi inutiliter data in quanto, con la dichiarazione di inammissibilità, il giudice di appello ha consumato il potere di decidere in ordine alla controversia.

1.2.1. Invero, "qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata" (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017).

1.3. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci" (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018).

1.3.1. Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016).

1.3.2. Del resto, "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione" (Cass. n. 707 del 15/01/2019).

1.4. La CTR, ritenendo l'inammissibilità dell'appello in ragione della mera reiterazione dei motivi già proposti in primo grado, non si è adeguata ai superiori principi di diritto, sicchè la sentenza impugnata va cassata.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 4, si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR falsamente applicato le presunzioni in tema di prelevamenti e versamenti bancari.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 5, si contesta la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, nonchè degli artt. 24 e 97 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR ritenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento in assenza di un valido contraddittorio.

2.2. Con il quarto motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 6, si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 41 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato che non vi sarebbero i presupposti per l'accertamento nei confronti del socio B.B., non intestatario dei conti.

2.3. Con il quinto motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 7, si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 41 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato che non vi sarebbero i presupposti per l'accertamento nei confronti della società.

2.4. Con il sesto motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 8, si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il socio A.A. giustificato i movimenti.

2.5. Con il settimo motivo di ricorso principale si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, del D.P.R. n. 60 del 1973, art. 33 e della L. n. 212 del 2000, art. 12 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato la mancanza dell'autorizzazione all'accesso.

2.6. Con l'ottavo motivo di ricorso principale, rubricato con il n. 10, si deduce violazione e falsa applicazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato l'obbligo dell'Ufficio di motivare espressamente sulle ragioni per le quali si sia proceduto a verifica anche in una ipotesi di coerenza con lo studio di settore.

2.7. Con il nono motivo di ricorso, rubricato con il n. 11, si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 62 del 1953, art. 23 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, per non avere la CTR ritenuto fondata la questione di costituzionalità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32.

2.8. Come evidenziato al punto n. 3 del ricorso, inoltre, i ricorrenti affermano di proporre i superiori motivi anche ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come vizio di omessa motivazione.

3. I superiori motivi, riguardando la motivazione resa ad abundantiam dalla CTR, restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, AE deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi la CTR pronunciata sull'appello incidentale dell'Ufficio, con il quale si contesta la riduzione dell'entità del recupero fiscale.

5.1. Il motivo è palesemente fondato.

5.2. La CTR ha completamente omesso la pronuncia sull'appello incidentale proposto da AE, sicchè la sentenza impugnata va cassata anche sotto questo profilo.

6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, e il motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2023

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.