Cassazione, sentenza n. 16731 del 13/06/2023

Sentenza n. 16731 del 13/06/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
16731
Data
13/06/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente domandava la revocazione di una pronuncia d’inammissibilità sull’accertamento di ricavi non dichiarati derivanti da una struttura qualificata come alberghiera, deducendo l’omesso rilievo di un giudicato riferito ad annualità precedenti. La Cassazione ha ritenuto non decisivo il precedente, poiché consumi delle utenze e composizione familiare non costituiscono elementi permanenti e l’accertamento era fondato anche su dichiarazioni di terzi. Ha inoltre escluso la revocabilità delle proprie sentenze per contrasto di giudicati e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

1. Con la sentenza qui impugnata, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.A. avverso la sentenza della CTR della Campania n. 44/2010, depositata in data 17 febbraio 2010, con la quale era stato accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento del periodo di imposta 2003.

2. L'avviso originario traeva origine, come risulta dalla sentenza impugnata, da un PVC, con il quale si contestava l'omessa dichiarazione e contabilizzazione di ricavi da attività di impresa nell'ambito di una struttura immobiliare, qualificata dall'Ufficio come complesso turistico e sito sull'isola di (—), recante l'insegna "(—)". Il giudice di appello aveva ritenuto – come risulta dalla sentenza impugnata – che all'interno della struttura immobiliare, composta da diverse stanze al piano terra e al primo piano, tutte arredate e munite di servizi igienici indipendenti, si svolgesse una attività commerciale di tipo alberghiero, ricavandosi tale conclusione da alcuni elementi indiziari, ritenuti di pregnanza indiziaria, quali dichiarazioni di terzi e livello di consumi sostenuti all'interno del complesso immobiliare.

3. Con la sentenza qui impugnata, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

4. Propone ricorso per revocazione il contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. Resiste con controricorso l'Ufficio. Uno dei due difensori del ricorrente ha rinunciato al mandato. E' stata depositata tempestiva istanza di discussione orale, nonchè istanza di sospensione del giudizio L. 31 agosto 2022, n. 130, ex art. 5, comma 10.

5. Il ricorrente ha, successivamente all'udienza di discussione, depositato memoria con cui ha formulato istanza di trattazione, dando atto di non essersi più avvalso della definizione agevolata di cui alla L. n. 130 del 2022.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di revocazione si deduce, in relazione all'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, errore di fatto revocatorio di questa Corte in considerazione dell'omessa considerazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della decisione n. 5975/2016 di questa stessa Corte, deliberata nel corso della stessa udienza, avente a oggetto la medesima situazione di fatto, omissione che si sarebbe tradotta in violazione del giudicato, dell'art. 2909 c.c., e del principio del ne bis in idem. Parte ricorrente deduce che nel corso della stessa udienza del 15 febbraio 2016 sarebbero stati trattati i diversi ricorsi del contribuente, il primo dei quali deciso con la richiamata sentenza n. 5975/2016. Quest'ultima sentenza avrebbe avuto, in particolare, ad oggetto le annualità 1997 – 2000. Il ricorrente deduce che il giudicato formatosi all'esito della sentenza in oggetto non sarebbe fondato su circostanze peculiari alle annualità ma su elementi comuni al giudizio deciso con la sentenza qui impugnata, in quanto attinenti alla struttura dell'immobile e al livello di consumi attinenti alle utenze ("consumi idroelettrici"), nonchè osservandosi che sarebbe stato accertato che nei periodi di imposta 2003 e 2004 si sarebbe verificato un errore materiale di rilevazione dei consumi stessi. Su tale tema il ricorrente ritorna in memoria, evidenziando come la CTR, la cui sentenza sarebbe passata in giudicato all'esito del deposito della sentenza di questa Corte n. 5975/2016, avrebbe accertato che il livello dei consumi idroelettrici (rilevato in sede di PVC a fondamento degli avvisi impugnati) sarebbe stato compatibile con i consumi familiari e con le caratteristiche della struttura immobiliare in cui veniva accertata l'attività alberghiera. Conclude, pertanto, il ricorrente che il passaggio in giudicato della suddetta sentenza, prima della pubblicazione della sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione, precluderebbe un diverso accertamento per gli esercizi successivi e tale circostanza in fatto costituirebbe errore revocatorio.

1.2. Con il secondo motivo di revocazione, si deduce, in relazione all'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 5, revocazione per contrasto di giudicati, formulandosi questione di costituzionalità delle suddette norme nelle parti in cui non consentono la revocabilità delle sentenze della Corte di cassazione per contrasto di giudicati.

2. Va preliminarmente dato atto che parte ricorrente, con memoria depositata in data 8 marzo 2023 (dopo la celebrazione dell'udienza di discussione), ha dato atto che non si è più avvalso della definizione agevolata, così rinunciando alla originaria istanza di sospensione L. n. 130 del 2022, ex art. 5, precedentemente formulata. Essendo la trattazione della causa già avvenuta nel corso della celebrazione dell'udienza di discussione, il ricorso va, pertanto, esaminato nel merito.

3. Il primo motivo è inammissibile. E' del tutto consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui l'errore di fatto che legittima la revocazione a termini dell'art. 395 c.p.c., n. 4, è l'errore percettivo determinante o decisivo ai fini della decisione. Si deve, pertanto, trattare di un errore di percezione o di una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L'errore, oltre che risultare con immediatezza e obiettività, deve essere essenziale e decisivo ai fini della decisione, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., n. 4678/2022, cit.; Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 2236; Cass., Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16439; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 12046; Cass., Sez. V, 24 aprile 2018, n. 10032; Cass., Sez. V, 28 marzo 2018, n. 7617).

4. Sotto questo profilo va rilevato – ai fini della decisività dell'errore (in tesi di parte ricorrente) commesso da questa Corte, che il giudicato esterno in materia tributaria, come osservato dal Pubblico Ministero, si determina in relazione agli elementi permanenti della fattispecie, che consentono a un accertamento relativo a un determinato periodo di imposta di proiettare i suoi effetti sull'accertamento della medesima imposta relativo ad altro periodo, con particolare riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di carattere permanente, mentre tale accertamento non può avere efficacia vincolante ove l'accertamento relativo ai diversi periodi di imposta si fondi su presupposti di fatto di carattere non permanente (Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9710; Cass., Sez. VI, 26 settembre 2016, n. 18875; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2015, n. 20257; Cass., Sez. V, 8 aprile 2015, n. 6953).

5. Come rilevato dallo stesso ricorrente (anche in memoria), le ragioni in base alle quali la controversia decisa nella causa posta ad oggetto della sentenza di questa Corte n. 5975/2016 consistono nell'accertamento compiuto dalla CTR (con sentenza passata in cosa giudicata a seguito dell'inammissibilità del relativo ricorso dichiarata con la sentenza citata) che i consumi rilevati nei periodi di imposta 1997 – 2000 sarebbero coerenti con "la tipologia familiare del contribuente e le dimensioni dell'immobile e del terreno coltivato" (pag. 6 ricorso). Tale circostanza non è decisiva ai fini della rilevanza dell'errore percettivo sull'esito della decisione, in quanto elemento non attinente a elementi di carattere permanente, come potrebbe essere nel caso di una valutazione di un atto negoziale avente efficacia pluriennale. Appare evidente che i consumi di utenze sono diversi anno per anno. Ulteriormente rilevante è la considerazione che il giudizio di adeguatezza dei consumi non è stato effettuato in astratto, ma in relazione alla "tipologia familiare" del contribuente, elemento che risente della composizione del numero degli occupanti di un nucleo familiare e che in un arco di tempo molto ampio non può, in assenza di ulteriori elementi, considerarsi un dato costante.

6. Ulteriormente rilevante al riguardo è, inoltre, la circostanza (indicata nella sentenza impugnata a fondamento della decisione adottata dal giudice del merito) che il coacervo indiziario addotto dall'Ufficio non era fondato unicamente sul dato dell'eccessività dei consumi rilevati nell'immobile in oggetto, bensì anche su dichiarazioni di terzi, i quali avevano dichiarato di avere versato un corrispettivo per l'occupazione di una delle camere. Il dato dei consumi delle utenze, accertato in un determinato periodo di imposta e di per sè inidoneo in quanto tale a fondare un accertamento per gli altri periodi di imposta, è pertanto non decisivo al fine di comportare un diverso esito della controversia nel caso di specie, anche in quanto l'accertamento nella specie è stato accompagnato dall'esame di ulteriori elementi di prova non posti a fondamento della decisione di cui si invoca l'efficacia nel caso concreto.

7. Il secondo motivo è inammissibile, non essendo consentita l'impugnazione per revocazione proposta ex art. 395 c.p.c., n. 5, avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, risultando l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione di cui alle precedenti disposizioni degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. (Cass., Sez. U., 23 novembre 2015, n. 23833; Cass., Sez. U., 18 luglio 2013, n. 17557).

8. Nè l'assenza di questo strumento di impugnazione contrasta con i principi costituzionali di difesa di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nè con il diritto dell'Unione Europea, non recandosi alcun vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimessa all'autonomia processuale dei singoli Stati membri (Cass., Sez. V, 28 marzo 2019, n. 8630).

9. Il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, in data 13 dicembre 2022 e, il 26 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2023

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