Cassazione, sentenza n. 21391 del 19/07/2023

Sentenza n. 21391 del 19/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
21391
Data
19/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella IRPEF contestata per l’asserita mancata notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, ritenuta invece valida nei due gradi di merito. In cassazione la contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata, producendo però soltanto l’istanza di estinzione e un estratto di ruolo a saldo zero, non anche la domanda di definizione e le ricevute dei pagamenti richiesti. La Corte, pur non ravvisando il perfezionamento della fattispecie estintiva, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, compensa le spese ed esclude il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

A.A. impugnava la cartella di pagamento n. (Omissis) relativa a Irpef anno (Omissis) davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di accertamento.

2. La Commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale dell'Umbria rigettava l'appello della contribuente.

In particolare i giudici di secondo grado evidenziavano la validità della notifica dell'avviso prodromico alla cartella, effettuata a mani di B.B. che si era qualificata addetta alla casa, senza che la madre della contribuente, presso il cui domicilio era avvenuta la notifica, nulla deducesse in contrario; riteneva: a) che i documenti attestanti la notificazione fossero stati legittimamente depositati in fotocopia; b) che la menzione dell'ufficio postale dal quale era stato spedito l'avviso era ricavabile dall'ultima pagina dell'avviso stesso; c) che l'indirizzo presso il quale era avvenuta la notificazione era esposto sugli atti notificati, rendendosi quindi irrilevante l'indagine sul luogo in cui era avvenuta la consegna del plico, indagine superflua perchè la ricevente si era dichiarata addetta alla casa e convivente con la madre della contribuente nello stesso domicilio di quest'ultima; d) che il foglio di servizio online di Poste Italiane relativo all'avviso di consegna, pur non avendo valore sostitutivo della cartolina di ricevimento, valeva comunque a rafforzare il riscontro della notifica; e) che la parte infine non aveva prodotto prova della denuncia querela spiccata contro la persona che aveva ritirato il plico.

4. Contro tale sentenza propone ricorso la contribuente in base a tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 27/06/2023, svoltasi D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , prorogato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8 conv. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , per la quale la ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3 , 4 , 7 dell'art. 139 c.p.c., cui fa espresso rinvio il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 , e dell'art. 1335 c.c., evidenziando la violazione dell'art. 3, poichè non era indicato l'ufficio postale da quale era stata spedita la copia da notificare; dell'art. 4, non recando alcuna indicazione dell'indirizzo, della via e del numero civico; dell'art. 7, laddove la CTR ha dato rilievo al foglio di servizio online al fine di ritenere compiutamente provata la ricezione; dell'art. 139 c.p.c. , laddove ha ritenuto valida la notificazione effettuata a mani di persona addetta alla casa di un familiare del destinatario; dell'art. 1335 c.c. , laddove non operava, in assenza di tali elementi, alcuna presunzione di conoscenza.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito della presenza di prova della denuncia penale nei confronti della persona che aveva ricevuto la notificazione.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. , per non aver pronunciato la CTR sul motivo di appello relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di firma.

2. Occorre premettere che nella memoria depositata telematicamente la ricorrente ha evidenziato di aver definito la lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. in L. n. 96 del 2017 , chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, sul presupposto di aver anche notificato un'analoga istanza di estinzione del giudizio all'Avvocatura dello Stato.

Dispone l'art. 11, comma 1, del predetto testo normativo che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20 calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1 ".

Poichè la ricorrente ha prodotto soltanto una istanza di estinzione del giudizio ed un estratto ruolo attestante il saldo zero ma non la domanda di definizione agevolata e le ricevute di pagamento degli importi dovuti, non può ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla definizione suddetta, non rimanendo che dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, con compensazione delle spese di lite.

3. Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite.

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