Cassazione, sentenza n. 22279 del 25/07/2023
Sentenza n. 22279 del 25/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22279
- Data
- 25/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la perdita fiscale maturata da una cooperativa consolidante e trasferita al consolidato nello stesso periodo d’imposta. La Cassazione ha escluso che il limite previsto per le cooperative beneficiarie di esenzione dell’utile operi sulla compensazione infrannuale: esso riguarda soltanto il riporto a nuovo dell’eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato; il controricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava la prova della consegna della notificazione postale.
Testo della pronuncia
. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso del quale, nonostante la tempestiva spedizione, avvenuta in data 28.12.2020, non risulta prodotta la ricevuta di consegna al destinatario.
1.1 Occorre rammentare, infatti, che "la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ) e l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale" (Cass. 28.03.2001, n. 4559);
2. Ciò premesso, con l'unico motivo, l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 84, comma 1 TUIR , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la limitazione prevista dall'art. 84, comma 1, secondo periodo TUIR , fosse applicabile solo al riporto delle perdite fiscali nei successivi periodi d'imposta e non anche nel caso di utilizzo delle perdite nel medesimo esercizio in cui sono state prodotte per ridurre il reddito consolidato.
L'Ufficio sostiene, in altri termini, che il limite previsto da detta disposizione deve essere rispettato anche nel caso in cui vi sia un utilizzo delle perdite nell'ambito del consolidato nello stesso periodo d'imposta in cui le stesse si sono generate in capo alla consolidante, perchè solo interpretando in questo modo la disposizione in parola si realizza lo scopo di contemperare le agevolazioni fiscali fruite dalla società cooperativa sul piano degli utili, in ossequio al principio di simmetria tra imponibilità del risultato positivo imponibile e perdite fiscali scomputabili.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 L'art. 83, comma 1, secondo periodo TUIR (rubricato "Determinazione del reddito complessivo), come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 33, lett. f) (legge finanziaria 2008), disciplina il limite alla rilevanza delle perdite fiscali per le attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito ("In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi"). La norma era in precedenza inserita nell'art. 84 TUIR , che ora continua a regolamentare, al secondo periodo del comma 1, solo il riporto a nuovo delle perdite ("Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti").
2.3 La questione prospettata dalla ricorrente Agenzia riguarda l'applicabilità dell'art. 84, comma 1, secondo periodo TUIR anche al caso in cui una società cooperativa (il cui utile è parzialmente esente da IRES), che ha conseguito una perdita rilevante ai fini IRES, sia capogruppo di un consolidato fiscale ed intenda far concorrere tale perdita alla determinazione dell'imponibile del consolidato ai sensi dell'art. 118 TUIR . 2.4 Secondo la contribuente, la perdita in questione, apportata alla fiscal unit, non sarebbe riportata a nuovo, ma compensata con i redditi prodotti nello stesso periodo di imposta dalle altre società del gruppo, per cui sfuggirebbe al limite di cui al predetto art. 84, applicabile alla rilevanza fiscale delle perdite esclusivamente ai fini del loro riporto in avanti in compensazione con i redditi degli esercizi successivi. Nessun limite sussisterebbe, quindi, alla piena utilizzabilità delle perdite di periodo, subite dalla cooperativa consolidante, ovvero al loro integrale apporto al consolidato, al fine di concorrere alla somma algebrica con gli eventuali redditi prodotti dalle società consolidate.
3. Questa Corte si è già pronunciata recentemente sulla questione, nell'ambito di un giudizio tra le stesse parti, riguardante altre annualità di imposta, affermando, sulla base di un'interpretazione logico – sistematica del complesso normativo interessato, che "In materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite ipso iure alla fiscal unit, la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell'utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all'art. 84, comma 1, primo periodo t.u.i.r. , esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo t.u.i.r. " (Cass. n. 4595 del 14.02.2023).
3.1 Secondo la richiamata pronuncia, a cui questo Collegio intende dare continuità, l'art. 84 comma 1, secondo periodo TUIR , si applica, pertanto, al solo riporto delle perdite delle cooperative a mutualità prevalente, in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, limitando la "riportabilità" delle perdite pregresse all'eccedenza rispetto all'utile già escluso da imposta.
3.2 Il suindicato limite non rileva, invece, per la perdita fiscale da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo d'imposta, per determinare il risultato di esercizio, e ciò anche quando la cooperativa sia capogruppo di un consolidato fiscale e fa concorrere tale perdita – come nel caso in esame – alla determinazione dell'imponibile del consolidato ai sensi dell'art. 118 TUIR . In quest'ultimo caso, infatti, non può parlarsi di perdita riportata a nuovo e, dunque, non si applicano i limiti previsti dall'art. 84 cit., in quanto "le perdite delle società aderenti al consolidato, maturate negli esercizi di validità dell'opzione, nascono di per sè stesse come già compensabili, ovvero destinate alla compensazione intersoggettiva (cfr. circolare n. 9/E del 9 marzo 2010), e non lo divengono per effetto di un riporto a nuovo" (Cass. n. 4595 del 2023 cit.).
5.1 In conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante l'inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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