Cassazione, sentenza n. 24778 del 18/08/2023

Sentenza n. 24778 del 18/08/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
24778
Data
18/08/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva recuperato IVA e costi ai fini IRAP, ritenendo che contratti formalmente qualificati come appalti dissimulassero un’illecita somministrazione di manodopera; i giudici di merito avevano confermato l’accertamento sulla base degli elementi raccolti. La Cassazione ha chiarito che le circolari interpretative dell’Agenzia non costituiscono fonti del diritto e non sono autonomamente sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la censura non scalfiva l’accertamento fattuale sulla simulazione dei contratti, dichiarandola in parte inammissibile e comunque infondata, con rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

All'esito della verifica condotta nei confronti della Vormec scrl e di alcune sue consorziate l'Agenzia delle entrate notificò due avvisi d'accertamento, relativi agli anni d'imposta (Omissis), contestando l'illecita somministrazione di manodopera, dissimulata da contratti d'appalto, in forza dei quali alla società consortile era dato dedurre costi a titolo di "lavorazioni di terzi". Con gli atti impositivi l'ufficio recuperò a tassazione l'Iva ed i costi ai fini Irap. La società impugnò gli avvisi d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che, previa riunione, rigettò i ricorsi con sentenza n. 229/02/2014. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, investita dell'appello, con sentenza n. 825/03/2018 rigettò l'impugnazione.

Il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda e superato alcune questioni preliminari, ha esaminato le ragioni d'appello relative al merito della decisione, riconoscendo la correttezza della sentenza impugnata. Nello specifico ha vagliato gli elementi allegati dalle parti a supporto delle rispettive posizioni e, dopo aver illustrato il criterio distintivo tra contratto d'appalto e somministrazione di manodopera, ha ritenuto che dall'insieme degli elementi rilevati in sede di verifica e accertamento poteva desumersi che i nominali contratti d'appalto fungevano da schermo a somministrazioni di manodopera. Ha dunque rigettato l'appello.

La società ha censurato con un unico motivo la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

All'esito della pubblica udienza, celebrata il 5 luglio 2023, sentiti la procura generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e i difensori delle parti, la causa è stata discussa e decisa.

Motivi della decisione Con l'unico motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003 , art. 29 , comma 1, con riferimento all' art. 1655 c.c. ed alla Circolare n. 2/E dell'1.03.2013 dell'Agenzia delle entrate, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice regionale avrebbe erroneamente applicato la normativa sugli appalti, di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 , ai rapporti tra società consortili, pur espressamente negato da una Circolare (la 2/E del 2003) emessa dall'Agenzia delle entrate.

La ricorrente sostiene che su tale erronea interpretazione della disciplina sarebbero state fondate le conclusioni, cui è pervenuta la sentenza della commissione regionale, con conseguente erroneo recupero ad imponibile di iva e di costi.

Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

E' inammissibile perchè, al di là della formale invocazione degli artt. 1655 c.c. e della disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 , art. 29 , esso è imperniato sulla supposta ignoranza della Circolare n. 2/E del 2003 , dell'Agenzia delle entrate. Sennonchè, come anche evidenziato dalle conclusioni della procura generale, la doglianza di un errore di interpretazione di una circolare, o della sua omessa applicazione, esula dalle ipotesi a critica vincolata entro cui è dato proporre ricorso per cassazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Come desumibile dall'intestazione della circolare invocata, trattasi di circolare interpretativa, e questa Corte ha già chiarito che le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, anche nei confronti del contribuente, della stessa autorità che le ha emanate e del giudice. Pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, contenuta in circolari o in risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, nè è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione, ex art. 111 Cost. o ex art. 360 c.p.c., trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione. Essa piuttosto è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma non è inidonea ad incidere sul rapporto tributario (Sez. U, 2 novembre 2007, n. 23031; cfr. inoltre Cass., 29 novembre 2022, n. 35098 ; 21 marzo 2014, n. 6699; 10 novembre 2000, n. 14619).

Il motivo peraltro non ha colto neppure nel segno, e sotto tale profilo risulta infondato, poichè l'impianto argomentativo della sentenza censurata trova genesi nella valutazione ponderata degli elementi di prova allegati dall'ufficio -e non efficacemente contraddetti dalla contribuente-, da cui si è desunto che i rapporti commerciali, formalmente regolati da contratti d'appalto, dissimulavano l'interposizione fittizia di manodopera.

A fronte di un accertamento in fatto, operato dal giudice d'appello (e prima ancora dal giudice di primo grado), è del tutto privo di significato l'invocazione della suddetta circolare, atteso che nel caso di specie non si controverteva certo dei tratti identificativi dell'appalto e della somministrazione del lavoro, ma della simulazione di contratti d'appalto per dissimulare illecite interposizioni di manodopera.

Il motivo deve pertanto rigettarsi.

Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 30.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del

D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Conclusione Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2023

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