Cassazione, sentenza n. 25401 del 29/08/2023
Sentenza n. 25401 del 29/08/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25401
- Data
- 29/08/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda l’aliquota applicabile al reddito di una controllata estera situata in un Paese a fiscalità privilegiata e imputato per trasparenza alla società residente, priva in quell’anno di reddito imponibile per effetto di perdite pregresse. La Corte afferma che la soppressione della dual income tax aveva già privato di efficacia il riferimento all’aliquota minima del 27% contenuto nella disciplina allora vigente, rendendo applicabile l’aliquota IRES ordinaria del 33%. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti, rigetta nel merito il ricorso originario della società.
Testo della pronuncia
In data 13 maggio 2010, in seguito a controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 bis, fu notificata alla Siba Ships Spa (oggi, O.M.N. I. Spa in liquidazione, d'ora in avanti, anche "la società" o "la contribuente") la cartella di pagamento n. (Omissis) con cui si chiedeva il pagamento della somma di Euro 57.062,85 (compresi gli oneri di riscossione), in quanto nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta (Omissis) era risultato carente il versamento dell'imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate ex art. 127 bis Tuir (oggi art. 167 Tuir ). La comunicazione di irregolarità fu notificata in data 16 dicembre 2009.
La società impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P. di Brescia, proponendo sia motivi di forma che di merito.
In particolare, rappresentò di aver investito nel (Omissis) risorse finanziarie in una società con sede in (Omissis), paese a fiscalità privilegiata.
Risultato pari a zero il reddito imponibile per quel periodo d'imposta, a causa del riporto delle perdite fiscali degli anni pregressi, la contribuente dedusse che, in assenza di un'aliquota media ex art. 167 , comma 6 Tuir , aveva correttamente applicato l'aliquota minima del 27%.
La C.T.P. accolse il ricorso.
La C.T.R., su appello dell'Ufficio, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , artt. 167 e 77 – Denunzia ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assoggettabile il reddito della collegata estera, imputato per trasparenza al soggetto residente, a tassazione separata con aliquota del 27%, anzichè con l'aliquota ordinaria del 33%.
Secondo l'Ufficio, il riferimento all'aliquota non inferiore al 27%, contenuto nell'
art. 167 , comma 6 Tuir aveva senso in virtù dell'applicazione al soggetto residente dell'aliquota ridotta ai fini DIT (dual income tax); sicchè, in seguito alla soppressione della DIT, ancor prima della eliminazione del riferimento all'aliquota minima del 27% nel corpo dell' art. 167 , comma 6 Tuir , avvenuta con la L. n. 208 del 2015 (art. 1, comma 142), il riferimento all'aliquota minima del 27% avrebbe perso il suo contenuto precettivo, dovendo intendersi che, in caso assenza di reddito imponibile del soggetto controllante, la tassazione separata del reddito della controllata estera sarebbe dovuta comunque avvenire con l'aliquota Ires ordinaria, che ratione temporis era del 33%.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già affrontato la questione dell'aliquota minima prevista dall'art. 167 , comma 6 Tuir ( Cass., Sez. T, Sentenza n. 5154 del 28/02/2017 , Rv. 643224 – 01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 10903 del 05/04/2022 , Rv. 664296 – 01), spiegando che, anche prima della riformulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , art. 167 , comma 6, avvenuta solo con la legge di stabilità per il 2016, la soppressione della dual income tax aveva "svuotato" di significato il riferimento normativo alla "aliquota media" e alla aliquota minima del 27%, essendo stata, appunto, implicitamente ripristinata, in seguito alla detta soppressione e già prima della parziale riscrittura dell' art. 167 , comma 6 Tuir , l'unica aliquota ordinaria, che con riferimento al periodo d'imposta che viene in rilievo nella fattispecie di causa era del 33%.
2.Il ricorso, dunque, deve essere accolto, la sentenza della C.T.R. è da cassare e, non essendovi ulteriori accertamenti di merito da fare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Atteso il formarsi della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione solo dopo la pronuncia della sentenza della C.T.R. qui impugnata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.
P.Q.M. Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della società.
Condanna la O.M.N. I. Spa in liquidazione al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro quattromilacento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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