Cassazione, sentenza n. 25961 del 06/09/2023

Sentenza n. 25961 del 06/09/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
25961
Data
06/09/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il rimborso dell’IVA addebitata a una società svizzera per beni acquistati da un’impresa italiana e trasportati in Svizzera. La Cassazione ha qualificato l’operazione come esportazione non imponibile: l’imposta erroneamente versata al cedente deve essere chiesta a quest’ultimo, salvo che il recupero risulti eccessivamente difficile, circostanza neppure prospettata; resta quindi estraneo il requisito di reciprocità. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 841/06/16 del 21/09/2016, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 477/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da Siemens Schweiz AG (di seguito Siemens) nei confronti del provvedimento di diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2009.

1.1. Come si evince dal testo del diniego trascritto in ricorso ai fini dell'autosufficienza, il provvedimento di diniego era motivato in ragione dell'effettuazione di due cessioni rilevanti a fini IVA da parte di società italiane in favore di Siemens, con consegna della merce rispettivamente in Germania e in Svizzera; in particolare, si affermava che l'avere Siemens operato come soggetto IVA in Italia impediva l'accoglimento dell'istanza di rimborso ai sensi del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 ter.

1.2. La CTR respingeva l'appello proposto da AE evidenziando, in buona sostanza, che: a) il provvedimento di diniego non era motivato con riferimento a venticinque delle fatture considerate, emesse da società italiane, con conseguente violazione del diritto di difesa; b) in relazione a dette fatture l'appello era comunque infondato, non sussistendo la contestata assenza di reciprocità con la Svizzera; c) circa poi le dieci fatture emesse dalla TeG Spa le osservazioni proposte da AE implicavano l'"interversione del thema decidendi" e, comunque, l'"introduzione di elementi rimaneggiativi in appello per i quali non vi è stata accettazione da parte della ditta contribuente che ha prontamente eccepito il novum".

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. Siemens resisteva con controricorso.

Motivi della decisione 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, differentemente da quanto ritenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, il ricorso di AE è pienamente ammissibile in quanto l'inserimento a mezzo fotocopiatura di atti al suo interno non esaurisce l'esposizione dei fatti, essendo stati specificamente indicati i punti rilevanti per la soluzione delle questioni sottoposte all'attenzione della Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4324 del 24/02/2014 ; conf. Cass. n. 19562 del 24/07/2018 ).

1.1. Ancora in via preliminare, va osservato che, respingendo l'appello di AE, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, che ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso con riferimento alle dieci fatture emesse dalla TeG Spa ed ha, invece, accolto la domanda della società contribuente limitatamente alla somma di Euro 203.109,00 relativa alle fatture emesse da altre società italiane.

1.2. Ne consegue che oggetto del presente giudizio è unicamente il rimborso dell'IVA concernente tali ultime fatture.

2. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 38 ter , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato che il provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA sarebbe stato emesso in quanto l'operazione posta in essere non avrebbe le caratteristiche di una transazione intracomunitaria ovvero di un'esportazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 8 ; in buona sostanza, Siemens avrebbe posto in essere una cessione soggetta ad IVA non recuperabile ai sensi della disposizione richiamata, avendo compiuto operazioni rilevanti a fini IVA nell'anno 2009.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972 , artt. 38 bis.2 e 38 ter , nonchè dell' art. 16 delle preleggi, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente la reciprocità del diritto al rimborso riconosciuto dalla Svizzera agli operatori economici italiani.

3. I due motivi possono esser congiuntamente esaminati e sono complessivamente fondati, anche se per ragioni diverse da quelle sostenute da AE. 3.1. Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 38 bis.2, comma 1, "I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'art. 74-septies (…)".

3.1.1. L'art. 38 ter, comma 1, del medesimo decreto presidenziale estende, poi, le norme previste dalla disposizione che precede, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività, anche ai soggetti stabiliti in uno Stato extra UE, ma a condizioni di reciprocità.

3.1.2. Sotto altro profilo, il D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 8 , comma 1, lett. b), afferma che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili "le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica Europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto (…)".

3.2. Orbene, l'operazione oggetto di contestazione consiste (pacificamente) nella cessione, da parte della società italiana Sapre Srl , di attrezzature industriali a Siemens, società stabilita in Svizzera, con trasporto dei beni in tale ultimo Stato. Trattasi, pertanto, all'evidenza – e diversamente da quanto ritenuto dalla stessa AE – di un'operazione di esportazione in uno Stato extra UE ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 8 , comma 1, lett. b), come tale non imponibile IVA. 3.3. Posto che l'operazione di esportazione è stata erroneamente assoggettata ad IVA, Siemens non ha diritto al rimborso dell'imposta erroneamente versata al cedente italiano, ma deve chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato al cedente (cfr. Corte di giustizia 15/03/2007, in causa C-35-05, Reemtsma Cigarettenfabriken; Corte di giustizia 26/04/2017, in causa C-564/15, Farkas; Corte di giustizia 11/04/2019, in causa C-691/17, PORR E'pitèsi Kft.), salva la possibilità di chiedere il rimborso direttamente allo Stato membro nel caso in cui sia eccessivamente difficile chiederlo al cedente (come, ad es., per l'ipotesi della sua messa in liquidazione: cfr. Corte di giustizia 13/10/2022, in causa C-397/21, Humda). Ipotesi, quest'ultima, che, nel caso di specie, non è stata nemmeno prefigurata.

3.4. Nè si pone nel caso di specie un problema di reciprocità, come segnalato dalla CTR: la non imponibilità dell'esportazione, infatti, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 38 ter .

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso proposto da Siemens.

4.1. La controricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 203.109,10. La peculiarità della presente controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito del presente giudizio.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto dalla società contribuente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano liquida in Euro 7.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito del presente giudizio.

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

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