Cassazione, sentenza n. 28640 del 16/10/2023
Sentenza n. 28640 del 16/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28640
- Data
- 16/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava l’imposta regionale sui canoni di concessione demaniale applicata dalla Regione a un accordo sostitutivo di concessione relativo a un punto di ormeggio; la commissione regionale aveva ritenuto decisiva la natura statale del bene, indipendentemente dall’autorità concedente. In cassazione erano prospettati vizi della sentenza, l’assenza del potere impositivo regionale e l’indeterminatezza della base imponibile. Dopo un accordo transattivo regolarmente adempiuto, le parti hanno rinunciato ai rispettivi atti: la Corte ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese.
Testo della pronuncia
So.Pro.Tur. Capraia Spa ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ed applicazione di sanzioni notificato alla società dalla Regione Toscana in recupero dell'imposta regionale sui canoni di concessione demaniale per l'anno (Omissis) ( L. n. 281 del 1970 , L.R. n. 2 del 1971 , L.R. n. 85 del 1995 ). Ciò in relazione ad un accordo sostitutivo di concessione demaniale intervenuto con l'Autorità Portuale di (Omissis) per un punto di ormeggio in (Omissis).
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che l'imposta era dovuta, rilevando la natura statale del bene oggetto di concessione e non l'autorità (nella specie quella Portuale) che rilascia quest'ultima.
Ha resistito con controricorso la Regione Toscana.
p. 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e per mancata ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni della prima decisione.
Con gli altri due motivi di ricorso la società ha lamentato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della legislazione statale e regionale di riferimento, la quale non consentiva alla Regione di applicare e percepire un tributo che non era suo proprio e che richiamava una base imponibile (canone concessorio) discrezionale perchè priva di parametri legali di predeterminazione. Diversamente ragionando, si poneva questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale della L.R. n. 57 del 1998 , art. 6 anche in relazione all' art. 117 Cost., comma 2, lett. e), per indebito esercizio regionale di funzione legislativa in materia tributaria riservata allo Stato.
p. 3. In data 30 marzo 2023 le parti hanno depositato in via telematica dichiarazione congiunta di rinuncia ex art. 390 c.p.c. ai rispettivi atti del processo, a spese compensate. Ciò in forza di accordo transattivo – regolarmente adempiuto – di rateazione delle somme richieste dalla Regione.
A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate.
La ragione – sopravvenuta e conciliativa – di definizione del presente giudizio di impugnazione depone per la non sussistenza, nella specie, dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 .
P.Q.M. Dichiara estinto il processo;
Compensa le spese.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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