Cassazione, sentenza n. 29484 del 24/10/2023
Sentenza n. 29484 del 24/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29484
- Data
- 24/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite traeva origine da avvisi di accertamento IRES relativi al 2005 e al 2007, emessi per la mancata indicazione in dichiarazione di dividendi percepiti da società tedesche del gruppo; il ricorso dell’Agenzia riguardava il rigetto dei suoi appelli su tali annualità. Durante il giudizio di legittimità l’Amministrazione ha annullato integralmente gli atti in autotutela e le società hanno accettato la conseguente istanza. La Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese.
Testo della pronuncia
Nella controversia originata dall'impugnazione da parte della ISAF Spa e della FRO-Air Liquid Welding Italia Spa (in regime di consolidato) di tre distinti avvisi di accertamento, relativi a una maggiore IRES per le annualità 2005, 2006 e 2007 ed emessi per non avere indicato la prima società in dichiarazione i dividendi percepiti da società tedesche del gruppo, l'Agenzia delle entrate propose, articolando due motivi, ricorso avverso la sentenza con cui la Commissione di secondo grado di Trento -previa riunione delle distinte impugnazioni mosse alle distinte, per annualità, decisioni di primo grado- aveva rimesso la causa, relativamente all'annualità 2006 alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, innanzi alla quale pendeva la causa promossa dalla consolidante Afro Air avverso l'avviso di accertamento dell'anno 2006, nella parte in cui la detta Commissione aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento proposto da ISAF Spa per violazione del principio del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e, per il resto, aveva respinto gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate.
Le Società resistevano con controricorso.
Fissata la trattazione del ricorso in pubblica udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, premesso che l'Agenzia delle entrate aveva comunicato la definizione, mediante annullando integrale in autotutela, della lite concernente gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005 e 2007, depositava istanza chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese dell'intero giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 46 , comma 3.
Le Società, alle quali l'istanza veniva notificata, depositavano atto di accettazione concordando per la compensazione delle spese.
Motivi della decisione Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate attinge la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento unicamente nella parte in cui sono stati rigettati gli appelli proposti dalla stessa Agenzia relativamente agli avvisi di accertamento delle annualità 2005 e 2007.
Tali avvisi sono stati, come da nota dell'Agenzia delle Entrate, integralmente annullati in autotutela sicchè può accogliersi l'istanza, accettata dalla controparte, di dichiarazione di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M. Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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