Cassazione, sentenza n. 29534 del 24/10/2023
Sentenza n. 29534 del 24/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29534
- Data
- 24/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite derivava da una cartella emessa dopo controllo automatizzato, con recupero di un credito IRES riferito a un investimento ambientale in un impianto fotovoltaico, credito che l’Amministrazione riteneva non riscontrabile nelle precedenti dichiarazioni. Durante il giudizio di cassazione la contribuente ha documentato la tempestiva adesione alla definizione agevolata del carico e il pagamento integrale dell’importo dovuto. La Corte, senza esaminare le censure dell’Agenzia delle entrate sull’omessa pronuncia e sull’onere della prova, ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Testo della pronuncia
La Saim Energy 2 Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni (CTP) la cartella di pagamento n. (Omissis), con la quale, a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36 – bis, sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015, le era richiesto il pagamento della somma di Euro 33.775,00 dovuta al recupero di un credito IRES ritenuto non dovuto.
La controversia era originata dalla contestazione della contribuente del disconoscimento da parte dell'Amministrazione del credito, riferito ad investimento ambientale per la realizzazione di impianto fotovoltaico nell'anno 2010, giustificato dall'Agenzia delle entrate in relazione al fatto che detto credito non trovava riscontro nelle dichiarazioni annuali precedentemente rese.
Il ricorso della contribuente fu accolto dalla CTP di Terni.
Avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole l'Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell'Umbria, che respinse il gravame con sentenza n. 95/2/22, pronunciata il 18 ottobre 2021, depositata il 9 marzo 2022, non notificata.
Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di due motivi.
La società resiste con controricorso.
In prossimità dell'odierna pubblica udienza di discussione il Procuratore generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Parte controricorrente ha depositato, successivamente alle conclusioni scritte del Procuratore Generale, documentazione in base alla quale ha richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante l'avvenuta definizione agevolata del giudizio della L. n. 197 del 2022 ex art. 1, comma 198.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell' art. 112 c.p.c., in uno con del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 1 , comma 2, per omessa pronuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo preso posizione la sentenza impugnata su alcuni dei motivi di appello, con riferimento, in primo luogo, alla stessa determinazione del c.d. sovraccosto ambientale sulla base della perizia di parte ritenuta esaustiva dal giudice di prime cure e viceversa contestata dall'Amministrazione con il ricorso in appello.
2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle entrate – una volta che si ritenga appurato il vizio di omessa pronuncia -assume che la sentenza impugnata risulterebbe viziata da violazione o falsa generale 29534/2023 applicazione dell' art. 2697 c.c., in una con del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 7 , comma 2, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione della regola di riparto dell'onere della prova riguardo alla sussistenza ed alla consistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione tributaria richiesta.
3. Rileva la Corte che l'adesione tempestiva da parte della contribuente alla definizione agevolata della lite riguardo al carico affidato alla riscossione, di cui alla cartella la cui impugnazione ha dato origine al presente giudizio, con la relativa prova dell'avvenuto versamento in unica soluzione dell'importo determinato per la definizione medesima ai sensi della L. n. 197 del 2022 , art. 1 , commi 231 e ss., comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della stessa legge, l'estinzione del giudizio con relativa cessazione della materia del contendere, ciò precludendo l'esame dei motivi sopra trascritti.
4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
5. In relazione alle modalità di definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per definizione agevolata, rivestendo peraltro la ricorrente Agenzia delle entrate veste di Amministrazione ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1- quater.
P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
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