Cassazione, sentenza n. 31417 del 13/11/2023

Sentenza n. 31417 del 13/11/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
31417
Data
13/11/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione chiedeva di assoggettare autonomamente a imposta di registro una scrittura privata enunciata in un decreto ingiuntivo poi revocato, sostenendone il contenuto patrimoniale; i giudici di merito avevano invece rilevato che la convenzione era rimasta improduttiva di effetti. La Cassazione ha osservato che il ricorso non riportava il testo integrale della scrittura né denunciava specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione, contrapponendo soltanto una diversa lettura negoziale. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 251/27/2016, depositata il 19 gennaio 2016, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnazione proposta da A.A. avverso un avviso di liquidazione emesso a tassazione di un decreto ingiuntivo recante enunciazione di scrittura privata non registrata.

1.1. Secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata il giudice del gravame rilevava che a definizione del giudizio, introdotto in opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice civile aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e, al contempo, dichiarato la cessazione, tra le parti, della materia del contendere, così che la scrittura privata inter partes sottoposta a tassazione per enunciazione doveva considerarsi priva di effetti, tant'è che non si era verificato alcun trasferimento di quote ivi previsto.

2. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.

2.1. Il contribuente è rimasto intimato.

Motivi della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate denunzia ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 22 , in relazione alla tariffa allegata, parte prima, art. 9, deducendo, in sintesi, che, – revocato il decreto ingiuntivo (già) sottoposto a tassazione e, così, ridotta la pretesa impositiva dietro tassazione dell'atto in misura fissa, – ciò non di meno assumeva autonoma rilevanza, a fini impositivi, la scrittura privata oggetto di enunciazione, atto, questo, che doveva considerarsi a contenuto patrimoniale (art. 9, cit.) in quanto era volto a "risolvere e definire i diversi rapporti" intercorsi, e "ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito", e che non era stato inciso dalla pronuncia del giudice civile che, difatti, non ne aveva dichiarato "l'invalidità/inesistenza".

2. Il ricorso deve essere respinto ritenendo il Collegio di doversi conformare a quanto affermato, con ordinanza n. 26557 del 9 settembre 2022, da questa Corte che, nell'affrontare identica problematica in tema di imposta di registro relativa alla medesima scrittura oggetto di causa nel giudizio promosso dalle coobbligate signore B.B. e , ha confermato la pronunzia di annullamento dell'avviso.

2.1. Occorre osservare che la Commissione Tributaria Regionale, nel confermare sul punto la decisione dei giudici di primo grado, a parte l'improprio riferimento al fatto che, a seguito del raggiunto accordo tra le parti e della revoca del decreto ingiuntivo, la scrittura de qua doveva "considerarsi inesistente dall'origine", valutato il tenore della stessa, ha rilevato che tale scrittura era, comunque, improduttiva di effetti, tant' è che le pretese cedenti D.D. risultavano ancora in possesso delle azioni e delle quote delle società menzionate nella scrittura.

2.2. Orbene l'ufficio, nel prospettare che la scrittura privata oggetto di enunciazione, doveva considerarsi a contenuto patrimoniale (art. 9, cit.) in quanto era volta a "risolvere e definire i diversi rapporti" intercorsi, e "ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito" pone una questione di interpretazione della scrittura. E, nel censurare il criterio legale di tassazione, così, adottato, finisce per prospettare un più esteso contenuto della scrittura privata oggetto di enunciazione, a tal fine riportando, tuttavia solamente stralci della convenzione che, in tesi, era volta, come sopra detto, a "risolvere e definire i diversi rapporti" intercorsi con le società So.ce.ba. Spa e Claudia Srl , e "ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito".

2.3. Come precisato in seno alla citata pronunzia n. 26557/2022 "come ripetutamente rilevato dalla Corte di Cassazione se l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendosi risolvere la censura in questione nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v. Cass., 9 aprile 2021, n. 9461 ; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873 ; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136 )".

2.4. Risulta, invero, che l'ufficio con l'odierno ricorso ha omesso di riportare il testo della convenzione contrattuale di cui si discute, come il principio di autosufficienza del ricorso le avrebbe, invece, imposto di fare.

Va, infatti, ribadito che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative cfr. Cass., 8 marzo 2019, n. 6735 ; Cass., 22 luglio 2016, n. 15253 ; Cass., 15 novembre 2013, n. 25728 ; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489 .

Ma le censure si appalesano prive di fondamento anche in ragione del fatto l'interpretazione è attività devoluta al giudice del merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 11254/2018 ), come sostanzialmente avvenuto nella specie.

3. Stante l'infondatezza delle censure dedotte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3.1. Nulla in ordine alle spese stante la mancata costituzione di parte intimata.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

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