Cassazione, ordinanza n. 31905 del 16/11/2023

Rimborsi - Tardività istanza.

Tipologia
Sentenza
Numero
31905
Data
16/11/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva chiesto nel 2008 il rimborso IRAP per il 2004 e 2005 e impugnato nel 2018 il silenzio-rifiuto; i giudici di merito avevano ritenuto tardiva l’azione. La Cassazione ha stabilito che l’istanza tempestiva, anche se presentata a un ufficio territorialmente incompetente ma appartenente all’Amministrazione finanziaria, impedisce la decadenza e determina il silenzio-rifiuto dopo novanta giorni. Da quel momento decorre, in assenza di disciplina specifica, la prescrizione ordinaria decennale, entro la quale il ricorso risultava proposto; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio.

Massima

Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'articolo 21, comma 2, Decreto Legislativo n. 546/1992, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex articolo 2946 codice civile.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

CONSIDERATO CHE:

1. A.A. in data 4 giugno 2008 proponeva istanza di rimborso dell'IRAP per i periodi d'imposta 2004 e 2005. Ritenuto il formarsi del silenzio-rifiuto il 2 settembre successivo, lo stesso proponeva ricorso in data 12 aprile 2018. La CTP respingeva lo stesso osservando che, essendo l'indebito tributario soggetto a termine decadenziale non soggetto a sua volta ad interruzione, ed essendo comunque esso assoggettato ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta, per cui al limite il silenzio rifiuto avrebbe dovuto essere impugnato nei novanta giorni e non dopo nove anni. Il contribuente ricorreva alla CTR, che osservava come decorso il termine di formazione del silenzio rifiuto, il ricorso può essere proposto entro i termini massimi di prescrizione previsti per il singolo tributo, e dunque respingeva il ricorso ritenendo nella specie applicabile il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e negando l'applicabilità di quello di prescrizione decennale.

2. Il contribuente ha proposto quindi ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l'Agenzia non ha depositato controricorso, limitandosi al deposito di un "atto di costituzione" oltre il termine previsto, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE:

1. Col primo motivo di ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e D.L. n. 446 del 1997, art. 2, art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente infatti ritiene che, avendo proposto istanza di rimborso nel termine di quarantotto mesi, come pacifico, avesse scongiurato la decadenza, mentre una volta maturato il silenzio rifiuto, si applicherebbe il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., risultando irrilevante il fatto che l'istanza era stata presentata ad ufficio territorialmente incompetente.

2. Il motivo è fondato.

Va ribadito l'insegnamento costante di questa Corte secondo cui in tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perchè l'ufficio non competente (purchè non estraneo all'Amministrazione finanziaria) è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 22/11/2018, n. 30229).

Poichè è pacifico che rispetto al credito asseritamente formatosi con riferimento alle annualità d'imposta 2004 e 2005 il contribuente in data 4 giugno 2008 presentò istanza di rimborso, pur ad ufficio territorialmente non competente ((——) anzichè (——)), tanto ha evitato il formarsi della decadenza (prevista nella specie dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38,), e quindi, decorso il termine di novanta giorni, si è formato il silenzio rifiuto (settembre 2008).

A quel punto è iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che nella specie, in assenza di disposizioni specifiche, è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c..

Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato. (Cass. 22/01/2018, n. 1543).

Ne deriva che rispetto a tale termine prescrizionale, l'azione proposta con ricorso 12 aprile 2018, susseguente alla tempestiva istanza di rimborso, risulta a sua volta tempestiva.

3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dell'altro, la cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2023

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