Cassazione, sentenza n. 32492 del 22/11/2023
Sentenza n. 32492 del 22/11/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32492
- Data
- 22/11/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva il rimborso di un maggiore credito IRPEG derivante da una variazione in diminuzione omessa per errore, mentre il giudice del rinvio aveva ritenuto la pretesa preclusa da una precedente conciliazione giudiziale relativa alla medesima annualità. La Cassazione ha chiarito che l’effetto novativo e preclusivo della conciliazione riguarda soltanto gli elementi effettivamente transatti. Poiché il giudice regionale non aveva verificato se la variazione e il credito fossero compresi nell’accordo, la Corte ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza e disposto un nuovo rinvio.
Testo della pronuncia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte dell'allora Autostrade Spa (oggi Atlantia S.p.A.) del silenzio – rifiuto formatosi, da parte dell'Agenzia delle entrate – Ufficio di (Omissis) – sull'istanza di rimborso presentata dalla società il 27 gennaio 2003, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ex art. 38, della differenza tra il credito IRPEG effettivamente spettante alla società e quello risultante invece dalla dichiarazione dei redditi del (Omissis) per i redditi dell'anno (Omissis), avendo la società, per errore materiale, omesso di apportare la variazione in diminuzione del reddito imponibile di Lire 3.225.000.000 (pari ad Euro 1.665.574,00) relativa alla svalutazione della partecipazione nella società Autostrada Pedemontana Lombarda Spa non dedotta nel precedente esercizio e divenuta deducibile, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , art. 61 , comma 3 (TUIR) nella formulazione vigente ratione temporis, solo nell'annualità (Omissis).
Per quanto specificamente rileva in questa sede, l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni dinanzi all'adita Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, oppose l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, essendo intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti con riferimento ad avviso di accertamento parziale emesso per lo stesso anno d'imposta (Omissis).
La CTP di Roma accolse integralmente il ricorso della società.
Avverso la sentenza di primo grado ad esso sfavorevole l'Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio che, con sentenza n. 77/26/2009, depositata il 26 giugno 2009, respinse il gravame.
Detta sentenza fu impugnata dall'Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione, che fu accolto da questa Corte, con sentenza n. 16159/2016, depositata il 3 agosto 2016, in relazione al secondo motivo che denunciava carenza motivazionale della sentenza impugnata, ritenendo che il carattere novativo dell'obbligazione tributaria in via astratta attribuibile alla conciliazione giudiziale avrebbe dovuto, con riferimento all'accordo intervenuto tra le parti, essere verificato in relazione all'oggetto ed al contenuto della conciliazione, essendo l'oggetto ed il contenuto della conciliazione circoscritti solo a quanto avesse effettivamente costituito oggetto di transazione tra le parti.
Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del Lazio, quest'ultima, con sentenza n. 4699/17/19, depositata il 30 luglio 2019, non notificata, respinse l'originario ricorso della contribuente, ritenendo che l'oggetto ed il contenuto della conciliazione avessero riguardato gli accertamenti emessi per i periodi d'imposta (Omissis) e (Omissis), prevedendo quindi, per essi, detto accordo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , artt. 39 e 40 , l'accettazione nella misura indicata del quantum dovuto, donde la preclusione per la società di richiedere un maggior credito d'imposta.
Avverso detta pronuncia la società propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
In prossimità dell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
La ricorrente ha anch'essa depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell' art. 384 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il giudice del rinvio avrebbe dato solo formale ossequio al dettato della succitata ordinanza di questa Suprema Corte, omettendo di compiere l'accertamento in fatto ad esso specificamente demandato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 38 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 48 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene che la conciliazione intervenuta in relazione agli accertamenti emessi per i periodi d'imposta (Omissis) e (Omissis), possa in ogni caso, ed a prescindere dall'effettivo contenuto, comportare la rinuncia da parte della contribuente al rimborso del credito d'imposta spettante in relazione ad una determinata annualità (nella fattispecie l'anno (Omissis)).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla circostanza che la conciliazione raggiunta nell'ambito dei giudizi promossi da Autostrade Spa avverso gli accertamenti emessi per i periodi d'imposta (Omissis) e (Omissis) aveva comportato una parziale rideterminazione dei recuperi formulati dall'Ufficio per il (Omissis) e l'integrale abbandono della pretesa impositiva per il (Omissis).
4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 36 e art. 132 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto radicalmente inidonea a rilevare la ratio decidendi del rigetto del ricorso della contribuente.
5. Il primo motivo è fondato.
5.1. La sentenza impugnata si è limitata – con ciò ritenendo di assolvere a quanto demandato alla CTR in sede di rinvio – ad osservare che "l'oggetto ed il contenuto della conciliazione sono intervenuti in relazione agli accertamenti emessi per i periodi d'imposta (Omissis) e (Omissis); per essi detto accordo, ai sensi degli artt. 39 e 40 suddetto D.P.R. n., ha previsto l'accettazione nella misura indicata del quantum dovuto".
In tal modo, la sentenza impugnata non ha compiuto quell'accertamento in fatto che questa Corte, con la succitata sentenza n. 16159/2016, cassando la precedente sentenza della CTR del Lazio per vizio di insufficiente motivazione in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, le aveva espressamente demandato.
Aveva, infatti, questa Corte – premessa, in via di principio, la natura novativa della conciliazione disciplinata, nel contenzioso tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 48 nelle diverse versioni succedetesi della citata norma – concluso rilevando come risultasse "da ciò necessario verificare l'oggetto e il contenuto della conciliazione in quanto l'estinzione – e l'effetto preclusivo – sono circoscritti solo a quanto ha effettivamente costituito oggetto di transazione tra le parti".
5.2. In particolare la CTR in sede di rinvio avrebbe dovuto verificare: a) quali degli elementi indicati nella dichiarazione della contribuente nell'anno (Omissis) avessero costituito oggetto dell'accordo conciliativo; b) specificamente se il prospetto con le variazioni in diminuzione, relative al maggior credito d'imposta oggetto della domanda di rimborso, fosse stato riportato nel verbale di conciliazione e conseguentemente fosse stato accettato dalla contribuente, la qual cosa soltanto ne avrebbe determinato l'accettazione nella misura indicata, escludendo quindi la possibilità per la società di richiedere a rimborso il maggior credito d'imposta vantato, ormai coperto dall'efficacia preclusiva dell'atto.
5.3. E' di assoluta evidenza come la scarna motivazione resa dalla CTR in sede di rinvio e sopra trascritta nel suo nucleo essenziale non soddisfi in alcun modo la necessità dell'accertamento in fatto demandatole con la citata sentenza di questa Corte n. 16159/16, ponendosi, pertanto, in violazione dell' art. 384 c.p.c., comma 2.
6. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la disciplina delle spese di entrambi i giudizi di legittimità.
P.Q.M. Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese di entrambi i giudizi di legittimità.
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