Cassazione, sentenza n. 34893 del 13/12/2023

Sentenza n. 34893 del 13/12/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
34893
Data
13/12/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva chiesto la revocazione della precedente pronuncia di Cassazione che, ritenendo estinto mediante compensazioni il debito per maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla vendita di un terreno, aveva dichiarato cessata la materia del contendere anche nei suoi confronti. La ricorrente sosteneva che i pagamenti fossero stati eseguiti soltanto per evitare l’esecuzione e che permanesse l’interesse all’esame dell’impugnazione e al rimborso. Poiché il ricorso per revocazione è stato successivamente rinunciato, la Corte ha dichiarato estinto il processo, compensato integralmente le spese ed escluso l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

A.A., B.B. e C.C. nonchè D.D. impugnarono, dinanzi alla CTP di Roma, per difetto di motivazione dell'atto impositivo e, nel merito, per incongruità della stima, l'avviso loro notificato dalla locale Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, col quale veniva rettificato il valore di un terreno sito in (Omissis), venduto dalle ricorrenti, con atto del (Omissis), alla Edil Pomezia Srl , e contestualmente liquidate dall'Ufficio le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute dalle stesse, con applicazione di sanzioni ed interessi.

Il prezzo, dichiarato in atto per il complessivo importo di Euro 423.000,00 di cui Euro 383.000,00 riferito alla parte edificabile ed Euro 40.000,00 alla parte con destinazione agricola, fu elevato sulla base di perizia estimativa dell'Agenzia del Territorio ad Euro 974.000,00, di cui Euro 686.000,00 per la parte con destinazione edificatoria, ed Euro 288.000,00 per la parte agricola.

La CTP adita respinse il ricorso, sulla base delle motivazioni rese da altra pronuncia della medesima Commissione riguardante il ricorso della società acquirente, non avendo avuto seguito l'istanza di riunione.

La CTR del Lazio, su appello delle contribuenti, con sentenza n. 528/14/12, depositata il 24/7/2012, respinse il gravame.

Avverso detta pronuncia ricorsero per cassazione le contribuenti, con sette motivi, erroneamente rubricati come sei.

L'Agenzia delle Entrate si costituì al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, ex art. 370 c.p.c., comma 1; le ricorrenti, altresì, depositarono memoria, chiedendo alla Corte di Cassazione di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per intervenuta estinzione del debito, mediante compensazioni, da parte della debitrice principale Edil Pomezia Srl , alla quale, come parte acquirente, era stato notificato analogo avviso di rettifica e liquidazione.

La predetta società propose a sua volta ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 226/10/2013, depositata il 15/11/2013 che, rigettando l'appello proposto dalla essa contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, resa sull'impugnazione proposta dall'Edil Pomezia Srl avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, confermò la legittimità dell'atto impositivo impugnato.

Questa Corte, dopo aver riunito i ricorsi (RG n. 11431/2014 e RG n. 28818/2012), dichiarò la sopravvenuta cessazione della materia della materia del contendere e per l'effetto cassò senza rinvio le sentenze impugnate, compensando tra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Ritenne la Corte "che la documentazione, non contestata dalla difesa erariale, allegata (copia estratto conto proveniente dall'agente della riscossione circa la posizione di Edil Pomezia Srl) comprovasse "l'estinzione del debito, per il quale furono emessi gli avvisi di rettifica e liquidazione impugnati, mediante compensazioni (in data 24.3.2014 per Euro 35.245,90 (cartella (Omissis)), il 28.1.2015 per Euro 52.641,41 (cartella (Omissis)) ed il 9.7.2015 per Euro 155.424,79 (cartella (Omissis))" e conseguentemente, giusta il disposto dell' art. 1292 c.c., "la cessazione della materia del contendere tanto con riferimento alla posizione della debitrice principale e che ciò comportasse anche la sopravvenuta carenza d'interesse all'esame dei motivi addotti dalla Edil Pomezia S.r.l a fondamento del proprio ricorso, quanto in relazione alla posizione delle venditrici coobbligate solidali al pagamento delle relative imposte".

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per revocazione la società Edil Pomezia in liquidazione, mentre l'intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente deduce, ai sensi dell' art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, errore di fatto risultante dagli atti di causa, per avere la Corte ritenuto cessata la materia del contendere anche con riferimento alla posizione di Edil Pomezia Srl , acquirente del terreno compravenduto, per avere la stessa in pendenza del giudizio estinto, mediante compensazioni, la maggiore imposta di registro accertata, al solo fine di evitare l'azione esecutiva proposta da Equitalia.

La società ricorrente assume che, stante il perdurante interesse di essa contribuente alla prosecuzione del giudizio per vedere esaminati i motivi oggetto di (autonoma) impugnazione e per ottenere il rimborso di quanto pagato, aveva insistito per l'accoglimento del proprio ricorso per cassazione (RGN 11431/2014), mentre gli altri contribuenti (C.C./D.D.), e soltanto loro, avevano chiesto, con memoria ex art. 378 c.p.c., la declaratoria di cessazione della materia del contendere per estinzione del debito, circostanza riscontrabile anche dalle conclusioni ("per R.G. 28818/12 per la cessata materia del contendere, per R.G. 11431/14 per l'accoglimento in subordine per la cessata materia del contendere") rassegnate dal P.M. all'udienza dell'8/3/2016.

Assume, quindi, che sussistono i presupposti del vizio revocatorio della sentenza di legittimità "ed, in particolare, la supposizione dell'esistenza di un fatto (la proposizione con la memoria ex art. 378 c.p.c., della richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiaramente un fatto processuale) la cui verità risulti invece accertata in base al tenore letterale di un atto di causa (la memoria ex art. 378 c.p.c. medesima costituisce indubbiamente un "atto di causa")." Ripropone, infine, in via rescissoria i tre motivi di ricorso per cassazione non esaminati in conseguenza dell'errore di fatto sopra esposto.

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicchè va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l'adesione sul punto della parte controricorrente.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012 , art. 1 , comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio.

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