Cassazione, sentenza n. 1968 del 18/01/2024
Sentenza n. 1968 del 18/01/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1968
- Data
- 18/01/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il recupero dell’imposta proporzionale di registro, nella misura del 9%, su un apporto immobiliare a un fondo, che la commissione regionale aveva qualificato come trasferimento oneroso non più beneficiario del trattamento in misura fissa. In Cassazione la ricorrente ha chiesto l’estinzione per la definizione della lite perfezionata dalla coobbligata solidale. La Corte, rilevata la sussistenza dei presupposti e l’assenza di contestazioni dell’Amministrazione, ha dichiarato estinto l’intero processo, estendendo alla ricorrente gli effetti della definizione; ciascuna parte sopporta le spese anticipate.
Testo della pronuncia
Fondazione Enasarco ha proposto un motivo di ricorso per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo un avviso di liquidazione ad essa (oltre che all'altra parte contraente BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR) notificato in recupero dell'ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. D.P.R. 131/86 ) sull' atto notarile del 17 giugno 2015, registrato il 10 luglio successivo, con il quale la Fondazione aveva apportato al Fondo Immobiliare Enasarco Due, gestito dalla SGR, un portafoglio di immobili; atto notarile che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell'1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 legge 410/2001 , con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/86 .
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
– il trattamento di favore per l'imposta di registro, di cui alla disciplina applicata dalla Fondazione, era stato implicitamente abrogato dall' art. 10 co. 4^ d.lgs. n. 23 /2011 ;
– l'atto di conferimento dalla Fondazione al Fondo Enarsarco 2 costituiva a tutti gli effetti un atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, come anche si evinceva dalle clausole nn. 12 e 14 dell'atto di apporto (assegnazione immediata del compendio al comparto delle unità non residenziali del Fondo, con relativa trascrizione);
– l'art. 9 d. legge n.351/01 integrava una vera e propria norma di esenzione, perché volta a sottrarre questo tipo di trasferimenti immobiliari al regime ordinario loro proprio;
– tale esenzione non rientrava tra le eccezioni all'esclusione poi introdotte dal legislatore nel citato art. 10 co. 4^ per effetto dell' art. 1 co. 47^ legge 232/2016 ;
– a nulla rilevava il diverso avviso di cui alla Circolare n.2/E/2012 , in quanto priva di effetto vincolante e comunque relativa alla disciplina anteriore a quella qui applicabile.
Agenzia delle Entrate ha depositato memoria tardiva con richiesta di fissazione del ricorso in udienza pubblica.
Entrambe le parti hanno dato atto che pende analogo ricorso (n. 12024/20 rg.) nel giudizio introdotto da BNP avverso diversa sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ma medesimo atto notarile di trasferimento -apporto, con conseguente opportunità di riunione ovvero trattazione congiunta dei ricorsi.
par. 2. Con memoria 27.12.2023 la ricorrente Fondazione Enasarco ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l'avvenuta definizione della lite, ad opera della co-obbligata BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy spa, ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all'Amministrazione Finanziaria e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest'ultima.
Ciò sul richiamato presupposto dell'identità di pretesa impositiva, relativa allo stesso atto notarile recuperato a tassazione, e dedotto anche nell'altro giudizio pendente tra le parti (n. 12024/20 rg.).
La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto l'Agenzia delle Entrate) comporta l'estinzione dell'intero processo ai sensi dei co. 197198 art. 1 cit., giovando essa anche all'odierna ricorrente quale al coobbligata in solido, ai sensi del co. 202 art. 1 cit.. Le spese restano, ex lege, a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
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