Cassazione, sentenza n. 4361 del 19/02/2024
Sentenza n. 4361 del 19/02/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4361
- Data
- 19/02/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione che aveva annullato la maggiore imposta di registro applicata a una cessione totalitaria di partecipazioni, riqualificata dall’Ufficio come trasferimento di ramo aziendale mediante elementi esterni all’atto. Durante il giudizio di cassazione l’Agenzia ha annullato l’avviso in autotutela, recependo il nuovo indirizzo interpretativo sull’articolo 20 del testo unico dell’imposta di registro. Venuto meno l’atto controverso, entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere; la Corte ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la CTR Piemonte ha ritenuto illegittimo, per violazione dell' art. 20 TUR come risultante dalle modifiche apportate, ad effetto retroattivo, dalle leggi previsionali 2018 e 2019, l'avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro notificato alle società controricorrenti in relazione alla scrittura privata autenticata registrata il agosto 2016 (autoliquidata in misura fissa) con la quale De Agostini Publishing Spa aveva ceduto a De Agostini Spa la partecipazione totalitaria da essa detenuta in Dea 59 Srl.
Hanno resistito con controricorso le società De Agostini Spa e De Agostini Publishing Spa.
Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione dell' art. 20 Tur , posto che quanto affermato dalla CTR si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva, là dove vorrebbe escludere dalla riqualificazione gli elementi esterni e gli atti collegati con l'atto presentato alla registrazione; ciò in ragione del fatto che quella di registro è imposta non sull'atto, bensì sulla ricchezza che con l'atto viene trasferita ed espressa. Solo così ragionando, del resto, si darebbe piena attuazione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma tuttora sotteso alla disposizione in esame.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione di legge anche con riferimento all' articolo 1 comma 87 della legge 205 del 2017 nonché all' articolo 1 comma 1084 della legge 145 del 2018 . Ciò perché ad essere esclusi dall'attività di riqualificazione dell'atto non sarebbero tutti indistintamente gli elementi extratestuali ma soltanto quelli, se non recepiti per rinvio nell'atto stesso, "che siano completamente extravaganti cioè non "infracontestuali" rispetto alla volontà ed agli effetti immediatamente desumibili dall'interpretazione dell'atto formulata ai sensi degli articoli 1362 seguenti cod. civ.". Questa interpretazione risponderebbe al principio di prevalenza della sostanza sulla forma secondo il parametro della causa concreta dell'atto, nella specie riconducibile, attraverso la cessione di partecipazione totalitaria, alla realizzazione degli effetti propri di un vero e proprio trasferimento di ramo aziendale, assoggettabile ad imposizione proporzionale del 3%.
Con istanza 1.2.2024 le società De Agostini hanno chiesto l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate, a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione opposto, come da allegato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Novara; autoannullamento derivante dal recepimento del nuovo indirizzo interpretativo dell' art. 20 d.P.R. 131/86 di cui alle modifiche normative apportate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, nonché della sentenza Corte Costituzionale n. 158/20 e successive pronunce di legittimità.
L'Agenzia delle Entrate ha a sua volta chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per l'intervenuto autoannullamento, a spese compensate (nota 10.2.2024).
In ragione di ciò, il processo va dichiarato estinto, per essere venuto meno il suo oggetto (l'avviso annullato in autotutela) con conseguente cessazione della materia del contendere; compensate le spese come da istanza congiunta delle parti.
P.Q.M. Dichiara estinto il processo;
Spese compensate.
Domande frequenti
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