Cassazione, ordinanza n. 6215 del 07/03/2024

Riscossione - Sgravio - Acquiescenza

Tipologia
Sentenza
Numero
6215
Data
07/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla cartella relativa a IRES e IVA, ritenendo che lo sgravio del ruolo successivo alla sentenza di primo grado manifestasse rinuncia alla pretesa. La Cassazione precisa che lo sgravio disposto in esecuzione della pronuncia favorevole al contribuente può servire soltanto a evitare ulteriori spese esecutive e non integra acquiescenza, che richiede atti inequivocabilmente incompatibili con la volontà d’impugnare. Accoglie quindi il ricorso dell’Ufficio, cassa la sentenza e rinvia per verificare le ragioni dello sgravio e decidere il merito.

Massima

Nel processo tributario, lo sgravio del ruolo, disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza medesima e non è preclusiva, quindi, della relativa impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà dell'ufficio di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere. Diversamente, l'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione, consiste nell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Detta acquiescenza non può essere desunta da un comportamento, come quello di sgravare il ruolo per effetto della ottemperanza alla decisione giurisdizionale di merito che sia risultata sfavorevole all'Ufficio, sgravio che può essere indirizzato a evitare ulteriori spese esecutive per l'ufficio medesimo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE

1. La società contribuente ISTITUTO COLLAUDI VERIFICHE RICERCHE Srl ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2012 (IRES e IVA), emessa a seguito della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

2. La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso;

3. La CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha ritenuto cessata la materia del contendere per essere stato emesso "provvedimento di sgravio del ruolo di cui alla cartella impugnata".

4. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio, affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell' art. 329 cod. proc. civ. e dell' art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lo sgravio sia stato disposto a seguito della rinuncia alla pretesa erariale. Osserva, in particolare, che lo sgravio sia stato disposto dall'Ufficio quale effetto della sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente, al fine di dare ad essa esecuzione, ma non comporta rinuncia alla pretesa erariale, non potendo tale comportamento comportare acquiescenza alla sentenza medesima. Diversamente, prosegue il ricorrente, la cessazione della materia del contendere si sarebbe potuta predicare solo in caso di annullamento totale del ruolo.

2. Il ricorso è fondato. Nel processo tributario lo sgravio del ruolo, disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza medesima e non è preclusiva, quindi, della relativa impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà dell'ufficio di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere ( Cass., Sez. V, 20 agosto 2021, n. 23186 ; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976 ; Cass., Sez. V, 1 aprile 2016, n. 6334 ).

3. Diversamente, l'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione, consiste nell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione ( Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687 ; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181 ). Detta acquiescenza non può essere desunta da un comportamento, come quello di sgravare il ruolo per effetto della ottemperanza alla decisione giurisdizionale di merito che sia risultata sfavorevole all'Ufficio, sgravio che può essere indirizzato a evitare ulteriori spese esecutive per l'ufficio medesimo. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha desunto dal mero sgravio del ruolo l'esistenza dei presupposti dell'acquiescenza tacita dell'Ufficio alla sentenza di primo grado e della cessazione della materia del contendere, non ha fatto buon governo di tali principi.

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio per verificare i presupposti che hanno dato luogo allo sgravio e per l'esame del merito, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.

Domande frequenti

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