Cassazione, sentenza n. 13868 del 17/05/2024
Sentenza n. 13868 del 17/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13868
- Data
- 17/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’imposta di registro applicata a un accordo non registrato, successivamente dichiarato nullo in sede civile: secondo i contribuenti, le prestazioni erano già integralmente eseguite e quindi non tassabili. La Cassazione ha respinto tale censura, perché diretta a rivalutare l’accertamento di fatto compiuto nel merito e perché la nullità dell’atto non esclude l’obbligo tributario. Ha invece accolto il motivo relativo all’omessa pronuncia sulla titolarità passiva di due soggetti asseritamente estranei al rapporto sostanziale, cassando con rinvio limitatamente alle loro posizioni.
Testo della pronuncia
La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate confermando l'avviso di liquidazione impugnato dai contribuenti;
2. ricorrono in cassazione i contribuenti indicati in epigrafe, con due motivi di ricorso (1 – falsa applicazione dell' art. 22 terzo comma e 28 , D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 , art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2 – violazione dell'art. 112 in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ., relativamente ai ricorrenti Fallimento D.D. s.r.l e C.C. Wind Srl, per carenza della loro legittimazione passiva);
3. resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso relativamente al primo motivo per una richiesta di diversa ricostruzione del fatto accertato dalla decisione di merito; sul secondo motivo ha prospettato un rigetto implicito della questione in quanto tutte le parti del giudizio civile avevano compartecipazione sostanziale nell'accordo enunciato nel processo.
4. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha concluso per il rigetto del ricorso; l'Avv. Giuseppe Schiavone per i ricorrenti conclude per l'accoglimento dei ricorsi; l'Avv. dello Stato Angelo De Curtis conclude per il rigetto.
Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. I ricorrenti prospettano la violazione di legge relativamente alla tassazione dell'accordo quadro del 24 novembre 2009, non registrato in quanto lo stesso è stato dichiarato nullo con la sentenza del Tribunale di Verbania; le prestazioni contenute nel suddetto accordo erano state tutte eseguite, integralmente. Solo la parte, degli atti enunciati, non ancora eseguita può formare oggetto di tassazione. La parte eseguita dell'atto enunciato esula dalla tassazione. Nel caso in giudizio, per i ricorrenti, tutte le disposizioni contenute nell'accordo erano state eseguite.
Con il motivo di ricorso in analisi i ricorrenti richiedono alla Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto come accertato dalla Commissione tributaria regionale ("È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l'avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d'appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)" (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04-04-2017, Rv. 643690 – 01).
La sentenza impugnata evidenzia che la sentenza del Tribunale di Verbania " nel determinare la nullità dell'accordo stipulato tra le parti interessate – non registrato – non ha esaurito gli effetti del medesimo, rilevando le operazioni intercorse come una forma elusiva volta ad occultare la capacità contributiva (…) si erano venute a creare situazioni creditorie e debitorie che si venivano a risolvere con la decisione del Tribunale e non si potevano ritenere già eseguite (…) la fattispecie individuata corrisponde quindi a quanto previsto dall' art. 22 , terzo comma, D.P.R. 131 del 1986 ".
2. Inoltre, deve aggiungersi, in diritto, che ai sensi dell' art. 38 , D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la nullità o l'annullabilità dell'atto imponibile non incidono sull'obbligo di chiederne la registrazione e di pagare l'imposta di registro, ma determina solo il presupposto per la richiesta del rimborso del pagamento. Tale rimborso risulta subordinato a due condizioni ulteriori: 1- non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato l'invalidità; 2- insussistenza della possibilità di ratifica, convalida o conferma dell'atto (vedi Sezione 6 civile tributaria, del 19 marzo 2018 n. 6834).
Il ricorso deve, pertanto, rigettarsi per il primo motivo con la condanna dei ricorrenti (esclusi il Fallimento D.D. s.r.l e C.C. Wind Srl) al pagamento delle spese in favore della controricorrnete.
3. Fondato il secondo motivo (violazione dell'art. 112 in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) relativamente alle sole parti Fallimento D.D. s.r.l e C.C. Wind Srl che avevano prospettato il loro difetto di legittimazione passiva non essendo parti sostanziali dell'accordo enunciato nella sentenza. Su questo punto deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che esclude il pagamento dell'imposta di registro agli estranei all'atto: " In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall' art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto obbligata in solido la ricorrente convenuta nel giudizio civile, parte di un accordo simulatorio rimasto irrilevante rispetto al thema decidendum, nei cui confronti la domanda era stata rigettata per accertata estraneità al rapporto sostanziale)" (Sez. 5 – , Ordinanza n. 12009 del 19-06-2020, Rv. 657930 – 01).
Non può sostenersi un rigetto implicito sul punto in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale compie un'analisi generale riferibile a tutte le parti senza alcuna distinzione di posizione, a fronte di uno specifico motivo dei suddetti ricorrenti. Peraltro, non si discute della legittimazione processuale ma della titolarità della posizione soggettiva nel rapporto, che costituisce un elemento costitutivo della domanda, il merito della decisione (vedi Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16-02-2016, Rv. 638371 – 01).
Infatti, " L'assorbimento proprio postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento improprio presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto"
(Sez. 1 – , Ordinanza n. 26507 del 14-09-2023, Rv. 669129 – 01).
Sulla questione proposta dai due ricorrenti la Commissione tributaria non si è pronunciata e trattandosi di questione di merito (presupposto dell'imposta) si configura il vizio denunciato di omessa pronuncia ex art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza, quindi, sul secondo motivo deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione cui si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso relativamente alle sole parti Fallimento D.D. s.r.l e C.C. Wind Srl e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
rigetta il ricorso nel resto.
Condanna i ricorrenti A.A. Investimenti Srl e B.B. EnergyItalia Srl in liquidazione al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?
Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.
Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?
Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.
La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?
No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.
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