Cassazione, sentenza n. 22502 del 08/08/2024

Sentenza n. 22502 del 08/08/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
22502
Data
08/08/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda un accertamento fondato su versamenti e prelievi bancari, con ulteriori profili IRAP, parzialmente annullato in primo grado e poi quasi integralmente eliminato dalla CTR. La Cassazione chiarisce che, dopo la pronuncia costituzionale richiamata, i prelievi conservano valore presuntivo soltanto per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti lo mantengono per tutti i contribuenti; rileva inoltre l’omessa decisione sull’appello incidentale dell’Ufficio. Ritenuto tempestivo il ricorso, lo accoglie integralmente, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario regionale.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Brindisi notificava a A.A. l'avviso di accertamento n. (Omissis) con il quale l'Ufficio per l'anno di imposta 2008 recuperava a tassazione redditi non contabilizzati per Euro 64.902,85.

2. A.A. proponeva ricorso innanzi alla CTP di Brindisi chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento e allegando giustificazioni quanto ai versamenti e ai prelievi recuperati a tassazione dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP di Brindisi, con la sentenza 658/01/2014 depositata il 15/05/2014, accoglieva parzialmente il ricorso con corrispondente riduzione del reddito accertato.

3. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado A.A. proponeva appello; resisteva l'Agenzia delle Entrate chiedendo respingersi il gravame e spiegando a sua volta appello incidentale. L'adita CTR della Puglia, sez. di Lecce, con sentenza 18/22/2019 depositata l'08/01/2019 in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l'appello del contribuente annullando l'accertamento con riguardo al recupero a tassazione dei versamenti e dei prelievi e dichiarando dovuta solo la somma pretesa a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Innanzi alla Corte di cassazione ricorre l'Agenzia delle Entrate con ricorso articolato su tre motivi. Si è costituito A.A. che resiste con controricorso.

Motivi della decisione 1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente. Secondo la difesa di A.A., stante il deposito della sentenza impugnata in data 08/01/2019, il termine ordinario di impugnazione sarebbe scaduto dopo sei mesi e, pertanto, in data 08/07/2019. Il termine sarebbe stato sospeso per nove mesi in ragione dell' art. 6 , comma 11, D.L. 23/10/2018, n. 119 , con scadenza alla data dell'08/04/2020 conteggiando nove mesi ovvero alla data del 12/05/2020 conteggiando anche la sospensione feriale. Il termine non potrebbe considerarsi ulteriormente sospeso in ragione della normativa emergenziale in materia di epidemia da Covid-19 e, pertanto, il ricorso sarebbe tardivo perché notificato in data 03/06/2020.

1.1. L'eccezione è infondata perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte controricorrente "in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall' art. 6 , comma 11, del D.L. n. 119 del 2018 , conv. dalla L. n. 136 del 2018 , opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima" ( Cass. civ., Sez. V, 09/11/2022, n. 33069 ), sicchè il termine che sarebbe dovuto scadere l'08/04/2022 ha subito una ulteriore sospensione di giorni sessantaquattro in ragione dell' art. 83 del D.L. 18 17/03/2020 , n. 18 e dell' art. 36 D.L. 08/04/2020, n. 23 e non era scaduto al momento della notifica del ricorso che è tempestivo.

2. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell' art. 112 , cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e tanto perché la sentenza impugnata avrebbe mancato di valutare l'appello incidentale spiegato dall'Ufficio circa la pretesa inapplicabilità dell'Irap al contribuente, professionista e avvocato, come affermata dal giudice di primo grado.

2.1. Il motivo è fondato, atteso che nel merito la sentenza della CTR della Puglia, accogliendo l'appello principale del contribuente ha annullato l'accertamento con riguardo alle somme rappresentate da versamenti e prelievi in conto corrente e riprese a tassazione dall'Ufficio, ma in nessun modo ha valutato l'appello incidentale spiegato dall'Ufficio in ordine al parziale annullamento dell'accertamento già pronunciato dal giudice di prime cure con riguardo alla pretesa dell'Irap.

3. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione degli artt. 32 D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 51 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e violazione dell' art. 2697 cod. civ. in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 la presunzione legale posta dall' art. 32 del D.P.R. 600/1973 non sarebbe venuta meno solo con riguardo ai prelievi ma anche con riguardo ai versamenti. Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell' art. 36 , comma 2, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe annullato integralmente l'accertamento senza offrire motivazione alcuna circa la giustificazione dei versamenti effettuati dal contribuente e ripresi a tassazione dall'Ufficio.

3.1. I motivi secondo e terzo vanno esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata afferma che "è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti e sia dei versamenti operati sui conto corrente bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività di lavoratore autonomo o di professionista ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti e i versamenti corrispondano ad importi riscossi nell'attività prettamente professionale". La motivazione è censurabile dal momento che, nell'attribuire all'Ufficio l'onere di provare la riconducibilità a ricavi provenienti dalla attività professionale non solo dei prelevamenti ma anche dei versamenti in conto corrente, non tiene conto dell'orientamento di questa Corte, consolidatosi in senso contrario, secondo il quale in tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600 del 1973 , non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014 , le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti ( Cass. civ., Sez. V, 20/12/2023, n. 35618 ; Cass. civ. Sez. V, 16/11/2018, n. 29572 ).

4. Il ricorso deve, allora, essere accolto in relazione ai tre motivi nei quali è stato articolato e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte Tributaria di secondo grado della Puglia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sez. di Lecce, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.

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