Cassazione, sentenza n. 22570 del 09/08/2024
Sentenza n. 22570 del 09/08/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22570
- Data
- 09/08/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società di gestione del risparmio aveva impugnato una cartella IVA 2014, sostenendo una diversa individuazione del soggetto passivo rispetto al fondo immobiliare rappresentato; i giudici di merito avevano invece riferito la soggettività tributaria alla società. Durante il giudizio di cassazione la ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. La Corte non ha quindi deciso la questione fiscale nel merito, ma ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese.
Testo della pronuncia
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l'appello proposto da Raetia – Società di gestione del risparmio – Spa in liquidazione (di seguito, Raetia) avverso la sentenza n. 208-2-2018 della Commissione tributaria provinciale di Bolzano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2014.
La CT d'appello osservava in particolare che la società appellante doveva considerarsi soggetto passivo dell'imposta recuperanda, mentre non lo era il fondo immobiliare rappresentato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Raetia deducendo un motivo unico, con subordinate istanze di rimessione alla Corte costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso che è stata espressamente accettata dalla controricorrente.
Motivi della decisione Atteso che la rinuncia al ricorso e la correlata accettazione sono rituali, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.
La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.
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