Cassazione, sentenza n. 28120 del 31/10/2024

Sentenza n. 28120 del 31/10/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
28120
Data
31/10/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento riguardava IRES, IVA e IRAP, in assenza della dichiarazione, con recuperi riferiti anche alla vendita di un immobile, autoveicoli e altri beni; i giudici di merito avevano confermato la pretesa. La Cassazione giudica apparente la motivazione sulla contestata tassazione simultanea di ricavi e plusvalenze e rileva che la CTR aveva erroneamente qualificato l’IVA come tributo non armonizzato, omettendo così la verifica della prova di resistenza rispetto al mancato contraddittorio. Accoglie i primi quattro motivi, assorbe il quinto, cassa la decisione e rinvia al giudice tributario regionale della Campania.

Testo della pronuncia

Recependo le valutazioni espresse dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale, terminata con Processo Verbale di Costatazione del 27.9.2012, l'Agenzia delle Entrate notificava alla C.I.S.E.T. Srl, svolgente attività prevalente di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi, l'avviso di accertamento n. (Omissis), avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap con riferimento all'anno 2006, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, e le erano contestati anche ricavi e plusvalenze con riferimento alla vendita di un immobile e di beni aziendali, soprattutto autoveicoli. Un avviso di accertamento in relazione allo stesso anno era notificato anche alla Modul System Srl, che possedeva quote della C.I.S.E.T. Srl, la quale aveva pochi soci, in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.

2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo censure procedimentali e di merito. Anche la Modul System Srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento a lei notificato. La CTP riuniva i due ricorsi e, ritenute infondate le critiche proposte dalle società, rigettava le loro impugnazioni.

3. Le due società spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il giudice dell'appello, evidenziato che la CTP aveva anche individuato una causa di inammissibilità del ricorso proposto dalla Modul System Srl, tardivamente introdotto, confermava la decisione assunta dai giudici di primo grado.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

4.1. Il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con le quali ha domandato accogliersi il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell' art. 53 della Costituzione e degli artt. 85 , 86 e 163 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), perché il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che la vendita dell'immobile da parte della società potesse essere sottoposta a tassazione sia per i ricavi realizzati, sia per le plusvalenze conseguite.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione adottata dal giudice dell'appello, per effetto della violazione dell' art. 34 , comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , dell' art. 132 , comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell' art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché il giudice dell'appello ha adottato una motivazione meramente apparente nell'affermare che la vendita dell'immobile da parte della società potesse essere sottoposta a tassazione sia per i ricavi realizzati, sia per le plusvalenze conseguite.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice del gravame pronunciato sulla questione della violazione della disciplina vigente in cui è incorsa l'Amministrazione finanziaria recuperando a tassazione sia i ricavi sia le plusvalenze in relazione alla vendita di autoveicoli ed alla c.d. cauzione per i fitti passivi.

4. Mediante il suo quarto mezzo d'impugnazione, introdotto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 23 , 53 e 97 della Costituzione, dell' art. 12 , comma 7, della legge n. 212 del 2000 e dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per avere la CTR affermato che l'Iva è un tributo non armonizzato e non ricorresse perciò l'esigenza dell'istituzione del contraddittorio preventivo e, ove si ritenga che il giudice dell'appello abbia ritenuto non essere stata fornita in materia la prova di resistenza, la ricorrente critica, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata a causa della motivazione meramente apparente della pronuncia sul punto.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell' art. 36 , comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell' art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell' art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché il giudice dell'appello si è limitato ad aderire alla pronuncia della CTP in materia di omessa valutazione delle osservazioni proposte dalla contribuente avverso il PVC e di violazione del contraddittorio procedimentale, senza esprimere una propria valutazione.

6. Mediante i primi tre strumenti di impugnazione la contribuente censura la decisione impugnata, in relazione ai profili della nullità della pronuncia a causa dell'omessa motivazione e comunque della mera apparenza della motivazione, nonché della violazione di legge, in ordine alla proposta contestazione che, con riferimento alla vendita dell'immobile, alla cessione di autoveicoli ed altri beni strumentali ed alle cauzioni per fitti passivi, l'Amministrazione ha erroneamente sottoposto a tassazione sia i ricavi conseguiti sia le plusvalenze realizzate.

6.1. La controricorrente ed il Pubblico Ministero hanno evidenziato che, nell'esposizione del primo motivo di ricorso, la ricorrente non ha riportato come abbia proposto le proprie critiche in merito alla contestata contemporanea tassazione di ricavi e plusvalenze con riferimento alla vendita dell'immobile. Tuttavia, sebbene la tecnica espositiva effettivamente non risulti impeccabile, con riferimento ad altro motivo di ricorso, il quinto, la società ha indicato come abbia proposto questa propria critica nell'atto di appello scrivendo, tra l'altro, che "anche qualora si volesse dare ragione all'Agenzia delle Entrate in merito alla quantificazione delle stesse plusvalenze, nel caso di specie si è, in ogni caso, in presenza di una palese doppia imposizione per la stessa operazione. Va ribadita pertanto, la tesi subordinata esposta al punto 7 del ricorso introduttivo (pag. 34) in quanto l'operazione di vendita dell'immobile (riassunta a pag. 11 della relazione del CTU) è stata tassata quantomeno due volte" (ric., p. 20). La contestazione era stata pertanto proposta in primo grado e ribadita in sede di appello. Inoltre la contribuente censura in merito anche la mera apparenza della motivazione adottata dalla CTR.

6.2. Il giudice del gravame, in proposito, oltre a ritenere legittima la quantificazione della plusvalenza conseguita per effetto della cessione dell'immobile, calcolata sulla base di quanto stimato dallo stesso consulente di parte della società, afferma la sottoponibilità a tributo della plusvalenza "(ferma restando l'ascrivibilità del prezzo di vendita a titolo di ricavi)" (sent. CTR, p. 8).

Questa motivazione risulta invero meramente apparente, perché propone un'affermazione apodittica, che non illustra la valutazione operata sulla contestazione che sottoponendosi ad imposizione tanto il ricavo della vendita quanto la plusvalenza conseguita rimarrebbero violati gli artt. 85 e 86 del Tuir , e comunque ne conseguirebbe un illegittimo fenomeno di doppia imposizione.

Considerazioni del tutto analoghe devono proporsi in ordine alla contemporanea tassazione di ricavi e plusvalenze in relazione al ricavato della vendita di beni strumentali e di fitti passivi.

I primi tre motivi di ricorso risultano pertanto fondati, e devono perciò essere accolti.

7. Mediante il suo quarto mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta il vizio della decisione impugnata, in relazione ai profili della nullità della sentenza del giudice del gravame a causa della motivazione meramente apparente in ordine al mancato raggiungimento della c.d. prova di resistenza e, ancor prima, della violazione di legge in cui è incorso il giudice dell'appello affermando che l'Iva è un tributo non armonizzato, con la conseguenza che non era dovuta l'istaurazione del contraddittorio preventivo.

7.1. In effetti la CTR non esamina la questione della prova di resistenza perché, aderendo alla pronuncia di primo grado che sul punto largamente riproduce, ritiene che il contraddittorio preventivo non fosse necessario, in quanto "un generalizzato obbligo di contraddittorio … sussiste … esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre per quelli "non armonizzati" (quali, ad esempio e principalmente, le imposte sui redditi e l'IVA) non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché lo stesso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (sent. CTR, p. 2).

Tuttavia, nonostante gli autorevoli precedenti invocati dal giudice dell'appello ma fraintesi, risulta pacifico che l'Iva è un tributo armonizzato e pertanto, nel caso in cui il contraddittorio preventivo non sia stato promosso dall'Amministrazione finanziaria, compete innanzitutto al giudice del merito verificare se il contribuente abbia fornito la c.d. prova di resistenza.

Anche il quarto strumento di impugnazione risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto.

Il quinto motivo di ricorso rimane assorbito.

8. In definitiva devono essere accolti i primi quattro motivi di ricorso per cassazione introdotti dalla C.I.S.E.T. Srl, assorbito il quinto, e la decisone impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M. accoglie i primi quattro motivi di ricorso proposti dalla C.I.S.E.T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbito il quinto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

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