Risoluzione n. 98 del 19/12/2013

Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali strumentali nell’ipotesi di quote di ammortamento imputate a conto economico inferiori a quelle massime previste dall’articolo 102, comma 2, del TUIR

Tipologia
Risoluzione
Numero
98
Data
19/12/2013
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione risponde a un interpello sul trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali strumentali quando le quote imputate a conto economico sono inferiori ai massimi di cui all1articolo 102, comma 2, del TUIR. Affronta il recupero ai fini IRES mediante variazioni in diminuzione e il riassorbimento ai fini IRAP secondo il criterio contabile. Conclude che ai fini IRES 0e8 deducibile la differenza tra quota massima tabellare e quota contabile a partire dall1esercizio della svalutazione senza recupero successivo del minor ammortamento non dedotto se non al realizzo, mentre ai fini IRAP la svalutazione si riassorbe ripartendo il valore fiscale al lordo della svalutazione sulla vita utile residua.

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