Sintesi
La risoluzione esamina la cessione agevolata di immobili ai soci ex art. 1 commi 115-120 L. 208/2015 con minusvalenza a valori di mercato dopo rivalutazione D.L. 185/2008 e i profili di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000. Richiama l'imposta sostitutiva dell'8% o 10,5%, la necessità del valore normale o catastale e la deducibilità del differenziale negativo. Conclude che la minusvalenza è deducibile ai fini IRES se il corrispettivo non è inferiore al valore normale e ai fini IRAP per l'importo contabile, e l'operazione con rimborso del prestito obbligazionario non integra indebito vantaggio, senza proseguire la verifica degli ulteriori elementi dell'abuso.
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