Sintesi
La società agricola conduttrice di un fondo rustico espropriato dal Comune per ampliare il lido comunale riceverà, quale affittuaria, l'indennità aggiuntiva prevista per fittavoli costretti ad abbandonare l'area coltivata. Il tema era l'imponibilità ex articolo 35, comma 1, DPR 327/2001 come reddito diverso e la ritenuta del 20% del comma 2. L'Agenzia ha ritenuto non dovuta la tassazione, chiarendo che l'indennità ex articolo 42 TUEPU, subentrato all'articolo 17 legge 865/1971, non costituisce corrispettivo del passaggio del diritto dominicale ma ristoro della perdita di possibilità di lavoro agricolo, come già precisato nella circolare 194/E del 1998.
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