Interpello n. 317 del 07/09/2020

Articolo 108, comma 1 di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Indennità di portafoglio

Tipologia
Interpello
Numero
317
Data
07/09/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Il consulente finanziario mandatario della banca, che assiste clienti già gestiti da altri e si impegna a versare alla mandante una rivalsa pari all'indennità di clientela corrisposta al consulente cedente, chiede come dedurre l'importo ai fini del reddito d'impresa, prospettando l'ammortamento ex articolo 103 del TUIR come bene immateriale. L'Agenzia qualifica le somme come prezzo per il solo diritto allo sfruttamento della clientela, restando i clienti della banca e riassegnabili. Ritiene quindi deducibile il costo ex articolo 108, comma 1, del TUIR nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.

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